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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27130/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 '01 Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame presentW, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano, ad esito del giudizio di secondo grado, gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere / per due reati di estorsione, una consumata e l'altra tentata, con le aggravanti della violenza commessa da più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per i quali l'imputato, riconosciuto colpevole anche di un'altra tentata estorsione e di lesioni personali, con le medesime aggravanti, era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione, oltre alla multa, in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza della legge penale e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

In primo luogo, nell'ordinanza non vi è alcun riferimento al vizio motivazionale da cui è affetta la sentenza della Corte territoriale in ragione della omessa rinnovazione del dibattimento in appello.

Il Tribunale, inoltre, non ha ben distinto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella del ricorrente, incensurato, mai intercettato né citato dai conversanti, privo di rapporti con gli altri coimputati, fatta eccezione per quello con il fratello Giuseppe ma legato solo alla loro parentela.

L'ordinanza non ha indicato "un solo elemento dal quale trarre la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione nel reato", da escludere in ragione anche del tempo trascorso dal fatto contestato, risalente al 25 gennaio 2020, e della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi delitti.

In ogni caso sussistono i presupposti per l'attenuazione della misura cautelare, considerato il periodo di detenzione già trascorso dall'imputato prima in carcere e poi agli arresti domiciliari con autorizzazione a prestare attività lavorativa.

La situazione familiare ed economica del ricorrente, che potrebbe essere assunto come muratore, verrebbe ulteriormente aggravata dal prolungamento della detenzione in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.

2. I primi due motivi sono nella sostanza incentrati sulla insussistenza dei reati di estorsione, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in secondo grado.Estrapolando e interpretando il contenuto di alcune intercettazioni, la difesa vorrebbe dimostrare la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai reati per i quali ha subìto una pesante condanna.

Si tratta, tuttavia, di una operazione non consentita: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252875; da ultimo v.

Sez. 2, n. 43682 del 26/10/2022, Raza, non mass).

Per la stessa ragione non può essere considerato un elemento favorevole all'imputato la pronuncia di proscioglimento in primo grado.

3. Il Tribunale, peraltro, esaminando il profilo delle esigenze cautelari, ha riportato testualmente il contenuto di alcune conversazioni intercettate (pagg. 12-13) per evidenziare la sicura partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, a Malta, e la sua adesione al proposito di riaffermare, con detta azione caratterizzata da inusitata violenza, il potere della locale di Legnano-Lonate, colpita da una serie di vicende giudiziarie.

L'ordinanza impugnata ha rimarcato altresì il compiacimento dei responsabili dopo la "spedizione punitiva", manifestato senza alcun timore per le eventuali conseguenze negative, nonché l'assenza di un percorso di revisione e di distacco rispetto alle logiche che spinsero [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati alla trasferta all'estero, finalizzata al sanguinoso pestaggio.

Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (i (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).

L'ordinanza ha esaminato gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso con il terzo motivo, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, evidenziati con motivazione tutt'altro che apodittica (pagg. 14-16).

Va altresì ribadito che - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da vizi (pagg. 15-16) e non è affatto apodittica là dove ha ritenuto non superata la presunzione, anch'essa relativa, di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v.

Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non mass.).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 '01 Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame presentW, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano, ad esito del giudizio di secondo grado, gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere / per due reati di estorsione, una consumata e l'altra tentata, con le aggravanti della violenza commessa da più persone riunite, dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per i quali l'imputato, riconosciuto colpevole anche di un'altra tentata estorsione e di lesioni personali, con le medesime aggravanti, era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione, oltre alla multa, in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza della legge penale e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. In primo luogo, nell'ordinanza non vi è alcun riferimento al vizio motivazionale da cui è affetta la sentenza della Corte territoriale in ragione della omessa rinnovazione del dibattimento in appello. Il Tribunale, inoltre, non ha ben distinto la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella del ricorrente, incensurato, mai intercettato né citato dai conversanti, privo di rapporti con gli altri coimputati, fatta eccezione per quello con il fratello Giuseppe ma legato solo alla loro parentela. L'ordinanza non ha indicato "un solo elemento dal quale trarre la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione nel reato", da escludere in ragione anche del tempo trascorso dal fatto contestato, risalente al 25 gennaio 2020, e della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi delitti. In ogni caso sussistono i presupposti per l'attenuazione della misura cautelare, considerato il periodo di detenzione già trascorso dall'imputato prima in carcere e poi agli arresti domiciliari con autorizzazione a prestare attività lavorativa. La situazione familiare ed economica del ricorrente, che potrebbe essere assunto come muratore, verrebbe ulteriormente aggravata dal prolungamento della detenzione in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. I primi due motivi sono nella sostanza incentrati sulla insussistenza dei reati di estorsione, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in secondo grado.Estrapolando e interpretando il contenuto di alcune intercettazioni, la difesa vorrebbe dimostrare la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai reati per i quali ha subìto una pesante condanna. Si tratta, tuttavia, di una operazione non consentita: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252875; da ultimo v. Sez. 2, n. 43682 del 26/10/2022, Raza, non mass). Per la stessa ragione non può essere considerato un elemento favorevole all'imputato la pronuncia di proscioglimento in primo grado. 3. Il Tribunale, peraltro, esaminando il profilo delle esigenze cautelari, ha riportato testualmente il contenuto di alcune conversazioni intercettate (pagg. 12-13) per evidenziare la sicura partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, a Malta, e la sua adesione al proposito di riaffermare, con detta azione caratterizzata da inusitata violenza, il potere della locale di Legnano-Lonate, colpita da una serie di vicende giudiziarie. L'ordinanza impugnata ha rimarcato altresì il compiacimento dei responsabili dopo la "spedizione punitiva", manifestato senza alcun timore per le eventuali conseguenze negative, nonché l'assenza di un percorso di revisione e di distacco rispetto alle logiche che spinsero [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati alla trasferta all'estero, finalizzata al sanguinoso pestaggio. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (i (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). L'ordinanza ha esaminato gli elementi indicati dalla difesa, riproposti nel ricorso con il terzo motivo, a sostegno del superamento di detta presunzione, ma li ha considerati inidonei e recessivi rispetto agli altri di segno contrario, evidenziati con motivazione tutt'altro che apodittica (pagg. 14-16). Va altresì ribadito che - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado la motivazione è immune da vizi (pagg. 15-16) e non è affatto apodittica là dove ha ritenuto non superata la presunzione, anch'essa relativa, di adeguatezza e idoneità della sola misura di massimo grado. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non mass.). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Canceller
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