CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 26136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 8857/2018 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Caravaggio 6, presso lo studio legale Tuorto, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata con atto di costituzione - proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3842/2017, pubblicata il 21/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24-25/03/2009, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare la illegittima occupazione del bene immobile sito a Portici, in Catasto al foglio 3, particella 1786, disposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in assenza di un provvedimento di proroga dell’occupazione temporanea d’urgenza successivo a quello del 19/03/2008 e, per l’effetto, ordinare all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a la restituzione del bene illegittimamente occupato , con condanna della stessa al risarcimento del danno derivante dalla diminuzione del valore di mercato dell’immobile, dovuta al degrado del medesimo derivato dalla mancata manutenzione ordinaria dalla data di immissione in possesso (08/07/2003), nonché con condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in solido con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di una somma paria tutti i canoni di locazione rapportati al valore locativo del bene a far tempo dall a data di immissione nel possesso (08/07/2003) e all’ulteriore risarcimento derivante dal diminuito valore di mercato dello stesso dal luglio 2003 alla data di restituzione. Nel contraddittorio delle parti, espletata CTU, il Tribunale condannava solo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione dei beni occupati risultanti dal verbale di immissione in possesso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché al pagamento della complessiva somma di € 7.250,54, per il periodo di occupazione conteggiat o dal CTU , unitamente alle somme successivamente maturate fino alla data di rilascio del bene, oltre interessi legali e maggior danno (specificamente determinati) dalla mora al pagamento.Il Tribunale, in particolare, riteneva che non potesse essere addebitat a alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la cessazione del rapporto di locazione del villino dal mese di agosto 2003, perché il villino non era stato oggetto di occupazione ( sebbene l’opera pubblica originariamente prevedesse l’innalzamento della sede stradale con demolizione e interramento proprio di quel villino), che aveva interessato solo l’area ad esso antistante, con la conseguenza che la decisione dell’affittuaria di lasciare l’immobiledoveva essere ricollegataad una libera scelta di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello, nei confronti delle due società convenute, censurando, in primo luogo, la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, con il secondo motivo di appello, la riforma della decisione anche nella parte in cui aveva escluso che l’occupazione avesse riguardato il villin o . L’appellante chiedeva, infine, la riforma della sentenza impugnata, ove aveva escluso il risarcimento del danno per la mancata esecuzione delle opere manutentive durante l’occupazione. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 21.9.2017, accoglieva le prime due censuree, dichiarata inammissibile l’ultima , condannava entrambe le appellate in solido al pagamento dell a somma determinata dal primo giudice ed anche al risarcimento del danno subito dall’appellante, consistente nella perdita dei proventi derivanti dalla locazione del villino, dall’occupazione , intervenuta a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , al mese di novembre 2013 (data di restituzione delle aree occupate). Per quanto ancora d’interesse, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale affermava che : d alla consulenza svolta in primo grado emergeva con certezza che il decreto di occupazione non ave sse riguardato il villino e che l'occupazione avessematerialmente avuto ad oggetto un'area di mq 60 ad esso antistante; era, infatti, pacifico che la demolizione di detto villino, prevista nel progetto originario dell'opera pubblica, consistente nell'ampliamento del tratto autostradale A3 Napoli - Pompei -Salerno, non era stata attuata e , soprattutto, che non era stataeseguita neppure la materiale occupazione del bene . Tali circostanz e , secondo la Corte d’appello, emerge va no con nettezza dalle dichiarazioni dei testi riportate nellasentenza di primo grado, i quali avevano ricordato che gli incari c ati delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevano posiziona to dei macchinari per il rilievo all'interno delcomplesso “ [OSCURATO:PERSONA] ino ” e in prossimit à del v illino in questione (dichiarazioni testimoniali rese dalla conduttrice del villinoe dal teste [OSCURATO:PERSONA] ) . La stessa Corte ha però ritenuto che, sebbene la demolizione del villino non fosse successivamente intervenuta, l'occupazione dell'area ad esso antistante con attrezzature di cantiere e macchinari, avvenuta sostanzialmente nel cortile del villino, unitamente alla ragionevole certezza, all’epoca dell’occupazione, della realizzazione dell’opera pubblica come in origine progettata (che prevedeva la demolizione del villino), avessero determinato la decisione della conduttrice di risolvere il contratto di locazione in data 31/07/2003, poco dopo l’ immissione in possesso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad opinione della Corte, dunque, su un piano di regolarità causale, doveva ritenersi eziologicamente collegato l’abbandono del villino da parte della conduttricesuccessivamente all’occupazione dell’area, che, in quel momento, si presentava finalizzata alla prospettata demolizione del villino stesso,per consentire l’innalzamento della sede stradale. In ordine al quantumdel danno, la Corte d’appello ha ritenuto di poter considerare il canone contrattualmente previsto da agosto 2003 a settembre 2010, pari a complessivi € 76.887,38, oltre ai canoni da ottobre 2010 a novembre 2013 ( data di restituzione dell’area), nella misura del canone mensile di € 981,26, oltre rivalutazionee interessi sulle somme annualmente rivalutate fino al novembre 2013 e interessi legali fino al saldo. La stessa Corte d’appello ha, poi, ritenuto inammissibile l’ulteriore motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva censurato la statuizione del primo giudice, laddove avevarespinto la domanda di risarcimento del danno subito dall'immobile per la mancata esecuzione delle opere manutentive a causa dell’occupazione che aveva comportato una parziale impossibilità di godimento. La Corte ha, inparticolare, rilevato che il Tribunale aveva ritenuto che l'occupazione delle aree non avesseimpedito l’accesso al villino e che era rimasto del tutto sprovvisto di prova l’assunto del [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l’area antistante al villino, effettivamente occupata dalla società appellata, fosse necessaria per l’espletamento di tali interventi, aggiungendo che l’appellante non aveva censurato tale ratiodella decisione. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]ha solo depositato un tardivo atto di costituzione, nel quale si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso senza svolgere difese (oltre a chiedere la propria audizione). Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, co. l, n. 3), c.p.c.: artt. 2043, 2697 c.c.; artt. 3 e 4 L.392/78; artt. 115 e 116 c.p.c. - sotto l'aspetto dell'omessa e/o erronea applicazione di norme, giudicandoin contraddizione con prescrizioni di diritto, ovvero omettendo norme di diritto e giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti – VIOLAZIONEdell' art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c . p . c . perché la Corte d'Appello non ha posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè ha giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme ovvero perché ha giudicato omettendo la regola di cui all'art.2697c.c., implicitamente, giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti (Cass. n. 5009 del 28/2/2017; Cass. n. 922 del 17/1/2017).» Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, co. l, n. 5), c.p.c.: artt. 115 e 116 c.p.c. sotto l'aspetto della erronea e/o omessa considerazione delle risultanze istruttorie e della relazione del ctu, nonché di aspetti e fatti decisivi e discussi dalle parti - ILLOGICA E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] peraver violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo commesso un errore di fatto valutando esistenti prove che invece non erano state allegate dalle parti (Cass. n. 23940 del 12/10/2017) -[OSCURATO:PERSONA] perché la Corte di Appello ha esaminato la questione oggetto di doglianza, ma ne ha totalmente pretermesso uno specificofatto storico (non apprensione del villino; mancanza di progetti esecutivi che prevedevano l'abbattimento; mancanza di opere che impedivano l'accesso alvillino ed il suo libero godimento) - (Cass. Ord. n. 13214 del 25/5/2017; Cass. n . 13960 del19/6/2014; Cass. Ord. n. 21257 del 8 /10/2014) .» Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, co. l, n. 5), c.p.c.: artt. 115 e 116 c.p.c. sotto l'aspetto della erronea e/o omessa considerazione delle risultanze istruttorie e della relazione del ctu, nonché di aspetti e fatti decisivi e discussi dalle parti - ILLOGICA E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in quanto le prove del danno (se sussistenti) riguardavano solo il periodo dal 2003al 2007 (epoca di approvazione della variante) ovvero allorquando era noto con certezza che non si sarebbe mai occupato nessuna area del sig. [OSCURATO:PERSONA] (nemmenoquella di mq.60) né si sarebbe demolito il villino, né si sarebbe innalzata la stradapubblica tale da rendere interrato il villino- [OSCURATO:PERSONA] perché la Corte di Appello ha esaminato la questione oggetto di doglianza, ma ha totalmente pretermesso uno specifico fatto storico (approvazione della variante all'originario progetto, approvata dall' [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; non apprensione del villino; mancanza di progetti esecutivi che prevedevano l'abbattimento; mancanza di opere che impedivano l'accesso al villino ed il suo libero godimento da dicembre 2007 al 2013)- (Cass. Ord. n . 13214 del 25/5/2017) .» Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, co. I, n. 5), c.p.c.: artt. 115 e 116 c.p.c. sotto l'aspetto della erronea e/o omessa considerazione delle risultanze istruttorie e della relazione del ctu, nonché di aspetti e fatti decisivi e discussi dalle parti - ILLOGICA E CONTRADDIT T [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in quanto la misura del risarcimento del danno decisa dalla Corte d'Appello, pur rifacendosi alle risultanze della CTU, prevede la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione, relativamente a somme determinate dal CTU che invece giàcontenevano interessi e rivalutazione.» Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 360, co. l, n. 4 e 5), c.p.c.: artt. 669 bis e ss, 91 e 92 ed artt.112, 115 e 116 c.p.c. sotto l'aspetto della omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese e competenze dei due giudizi cautelari (700 e 669 terdecies cpc), nonché di aspettie fatti decisivi e discussi dalle parti - ILLOGICA E [OSCURATO:PERSONA].» 2.Occorre preliminarmente rilevare la validità della notifica del ricorso per cassazione all’[OSCURATO:SOCIETA]., effettuatapresso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, che ha difeso l’ente in grado di appello. 3. Va premesso che i motivi di censura in questa sede sono incentrati tutti sull’accoglimento del secondo motivo di appello, riferito al risarcimento del danno conseguente alla cessazione del rapporto di locazione del villino, che la Corte di appello ha ritenuto eziologicamente connessa con l’intervenuta occupazione. 4. il C ollegio ritiene che, in applicazione del principio d ella ragione più liquida, il ricorso possa essere accolto in relazione al secondo e al terzo motivo, sia pure nei limiti di seguito evidenziati- assorbiti gli altri motivi - nella parte relativa al dedotto difetto di motivazione. 5.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omess o esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga i mmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). Ricorre, dunque, il vizio in questione , qua ndo la decisione , benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 5.2. Nel caso di specie , con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha formulato plurime censure, compreso il dedotto vizio di motivazione, ove, in particolare, ha denunciato quanto segue: «Non si capisce, insomma, perché se il villino non fu oggetto di occupazione, né tantomeno fu minacciata a taluno la demolizione e/o l'interramento del villino (contrariamente a quanto asserito da controparte), sì come non sussisteva nessuna "impossibilità ad accedere al bene" (atteso che, come risulta anche dal verbale dello stato di consistenza dell'8/7/03, non era mai stato intercluso alcun bene né tantomeno la occupazione aveva mai interessato il fabbricato a margine dell'esproprio), il Giudice dell'appello abbia di poi deciso che sussistessero attività illecite poste in essere dalla S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] tali da giustificare la condanna al risarcimento dei danni da illegittima occupazione dal 2003 e fino al 2013.Il ché conferisce alla sentenza de qua ed alla motivazione in essa contenuta evidentiinsanabili vizi in quanto manca l'indicazione degli elementi da cui il Giudice avrebbe tratto il convincimento, ovvero li ha indicati senza compiere alcuna approfondita disamina logica e giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a consentire il controllo delle ragioni che sono state poste a fondamentodella decisione.» ( v. soprattutto p. 31 e 32 del ricorso per cassazione).» Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha ribadito tale censura, nella parte in cui ha evidenziato che il giudice di appello non ha spiegato perché le attività poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] avessero compromesso il godimento del villino quantomeno nel periodo compreso tra il 2007 al 2013, sebbene la Corte di merito avesse ritenuto che nel 2007 l’area antistante al villino era stata sgomberata (v. soprattutto p. 38 del ricorso per cassazione). 5.3.Va escluso ogni rilievo al riferimento, nel secondo motivo di ricorso, alla sussistenza o meno di minacce di demolizione o interramento dell’immobile ricevute dalla conduttrice,che non sono pertinenti alla censura formulata in termini di vizio di motivazione , dal momento che tali circostanze non emergono dalla lettura della sentenza. 5.4.Per il resto, invece, si deve tenere presente che , come si evince anche dalla lettura della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la decisione di primo grado, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, anche il villino era stato di fatto occupato , chiedendo che venisse risarcito il danno cagionato dalla illegittima occupazione, che, secondo la parte, aveva determinato il recesso della conduttrice dal contratto di locazione del villino stesso. La Corte d’appello ha ribadito che il villino non era stato occupato, aggiungendo, poi, che ad esso si poteva tranquillamente accedere anche dopo l’occupazione, la quale aveva interessato soltanto l’area di mq. 60 mq. ad esso antistante, ma ha ritenuto che l’attuale ricorrente avesse ugualmente cagionato un danno al proprietario del villino, consistente nella perdita dei canoni locativi del villino fino al mese di novembre 2013 , quando è cessata l’occupazione della diversa areaoccupata, per le seguenti ragioni: « Ritiene tuttavia la Corte che,sebbene la demoliz ione del villino non sia successivamente intervenuta, l'occupazione dell'area ad esso antistante con attrezzature di cantiere e macchinari per eff ettu are rilievi perdurata fino al 2007, avvenuta sostanzialmente nel cortile del villino, e la ragionevole certezza, all’epoca dell’occupazione, della realizzazione dell’opera pubblica, abbiano determinato la decisione della Scognamiglio risolvere il contratto di locazione , stipulato con decorrenza dal 1/12/00, in data 31/7/03, intervenuta con l’abbandono dell’immobile e, quindi, in corso alla data del verbale di immissione in possesso dell’8/7/03. Pertanto , su un piano di regolarità causale, deve ritenersi eziologicamente collegato l’abbandono del villino da parte dell’affittuaria alla occupazione dell’area finalizzata, in quel momento alla prospettata demolizione dell’immobile propedeutico all’innalzamento della,sede stradale.» In sintesi, la Corte di merito ha escluso l’illegittima occupazione del villino, ma ha, comunque , ritenuto che l’occupazione dell ’area antistante, supportata da altr i elementi , avesse indotto la conduttrice ad abbandonare l’immobile locato, così recedendo di fatto dal contratto di locazione. Ritenuta la connessione causale tra detta occupazione e il recesso di fatto del conduttore dal contratto di locazione del villino, nella determinazione del danno, la stessa Corte ha poi ritenuto quanto segue: «In ordine al quantum del danno, essova riconosciuto nella misura determinata dal ctu in base al canone di locazione contrattualmente previsto ai sensi della legge 431/98 in misura di € 76.887,38, pari ai canoni da agosto 2003 a settembre 2010, oltre i canoni da ottobre 2010 al novembre 2013, data di restit uzione dell’area, nella misura del canone mensile di € 9 81, 26, cui va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT contrattualmente prevista; su tale somma vanno, altres ì , riconosciuti gli interessi legali sugli importi annualmente rival utati fino al novembre 2013 ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.» Nonostante la Corte di merito abbia escluso che l’occupazione avesse interessato anche il villino, il danno subito dal proprietario del villino è stato determinato proprio come se il pregiudizio subito fosse consistito nell’illegittima occupazione del villinostesso ( che la Corte ha espressamente escluso),considerando, senza alcuna motivazione sul punto, non solo la perdita dei canoni previsto nello specifico contratto di locazione in corso al momento dell’occupazionea causa del recesso della conduttrice, ma tenendo conto anche dei canoni suscettibili di esseregoduti durante tutto il periodo dell’occupazione (legittima e illegittima) dell’intera area ( che , si ribadisce, non comprendeva il villino), peraltro computando il pregiudizio dal momento in cui la conduttrice si era allontanata dall’abitazione (agosto 2003)a quello in cui è stata rilasciata l’intera area occupata (novembre 2013), sebbene la stessa Corte avesse evidenziato che l'area antistante al villino era stata occupata da attrezzature di cantiere e macchinari per effettuare rilievi solo fino al 2007 (e non fino a novembre 2013). La decisione, in sintesi, non ha reso comprensibilile ragioni della determinazione del danno come in concreto effettuata , sulla base delle argomentazioni, in fatto e in diritto, sviluppate nella sentenza impugnata. 6.In conclusione il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, n