CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32472/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 R.G. 14099-2025 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed inerente al mancato riconoscimento delle generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto fa leva su una censura prospettata in appello in termini di marcata inammissibilità perché generica e manifestamente inconferente ( in quanto legata a situazioni in fatto estranee alla contestazione mossa) si che la relativa valutazione pregiudiziale, effettuabile in questa sede dalla Corte ora per allora, rende indifferente l'assenza di argomentare esplicito sul punto da parte della Corte del merito, la quale ha peraltro implicitamente rigettato il rilievo alla luce del complessivo portato della relativa motivazione (avuto riguardo alle valutazioni rese valorizzando l'equità della pena calcolata tenuto conto sia della pericolosità dell'autore del fatto che il corretto bilanciamento tra la prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla ritenuta recidiva specifica e reiterata (vedi pag. 2 sentenza impugnata). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso