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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07762/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23072-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CEFALI'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 564/01/2017 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 01/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno d'imposta 2008, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sfavorevole sentenza della CTR della Toscana, in epigrafe indicata; -all'adunanza del 16/01/2019, fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 6582 del 2019, depositata in data 06/03/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con istanza in data 05/06/2019 la contribuente chiedeva prorogarsi la sospensione fino al 31/12/2020, allegando alla stessa l'attestazione di deposito della domanda di definizione agevolata e la copia del modello F24 di pagamento della prima rata, regolarmente quietanzato; - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, sicché, ai sensi della citata disposizione, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] NA O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23072-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CEFALI'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 564/01/2017 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 01/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno d'imposta 2008, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sfavorevole sentenza della CTR della Toscana, in epigrafe indicata; -all'adunanza del 16/01/2019, fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 6582 del 2019, depositata in data 06/03/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con istanza in data 05/06/2019 la contribuente chiedeva prorogarsi la sospensione fino al 31/12/2020, allegando alla stessa l'attestazione di deposito della domanda di definizione agevolata e la copia del modello F24 di pagamento della prima rata, regolarmente quietanzato; - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, sicché, ai sensi della citata disposizione, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] NA O
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