CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2529 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 249/2025 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17639/2025Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 21904/2026Data pubblicazione 26/06/20261. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corted’appello che, all’esito di giudizio di rinvio a seguito di ordinanzadi questa Corte n. 3235/2024, in accoglimento del ricorso dellalavoratrice, ha accertato la continuità giuridica del rapporto dilavoro in corso alla data del 6.2.2014 con la [OSCURATO:PERSONA].r.l., quale (retro)cessionaria del ramo d’aziendaprecedentemente affittato alla [OSCURATO:SOCIETA]., e poi conle nuove affittuarie, [OSCURATO:PERSONA] bar s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.,ordinando a quest’ultima l’immediato ripristino del rapportolavorativo e condannandola in solido con l’odierna ricorrente alpagamento delle differenze retributive maturate dal dì dellicenziamento (10.2.2014) e, inoltre, dalla messa in moraall’ordinato ripristino.2. In particolare, la Corte d’appello, conformandosi allapronuncia resa da questa Corte in sede di cassazione con rinvio,accertata l’anteriorità della retrocessione rispetto allicenziamento intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ne ha fattodiscendere la continuità del rapporto lavorativo e per l’effetto hacondannato in solido la cedente e la cessionaria al pagamentoin favore della lavoratrice delle differenze retributive in formaspecifica, per il periodo sino al 10.2.2014, e in forma generica,per quello dal 13.11.2014 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi, a cui ha resistito con controricorsola lavoratrice.4. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17639/20251. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 21904/2026I. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si fa valere laData pubblicazione 26/06/2026nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112c.p.c.;II. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si censura lasentenza per la mancata ammissione della prova in ordineall’aliunde perceptum;III. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si eccepiscela violazione dell’art. 394, comma 1, c.p.c. in relazione all’art.345, comma 3, c.p.c.;IV. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si censura lasentenza per violazione degli artt. 392, 394, comma 1, c.p.c. inrelazione all’art. 345 comma 3 c.p.c..2. In primis, la parte si duole che la Corte d’appello la abbiacondannata al pagamento, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] sea s.r.l.s., delledifferenze retributive non solo per il periodo sino allicenziamento intimato il 10.2.2014 dalla [OSCURATO:SOCIETA].,ma anche per quello dalla messa in mora del 13.11.2014all’ultima cessione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],nonostante la lavoratrice in sede di conclusioni dell’atto diriassunzione le avesse richieste, nei suoi confronti, solo per ilprimo periodo, così incorrendo in un vizio di ultrapetizione.3. Osserva, invero, il Collegio come è pacifico che lalavoratrice nel giudizio conclusosi con ordinanza di questa Corten. 3235/24, del quale quello definito con la sentenza in questasede gravata costituiva una prosecuzione, aveva richiesto lacondanna in solido delle due società, cedente e cessionaria, alpagamento delle differenze retributive, anche per il periodosuccessivo al licenziamento e che la domanda era stata in talsenso precisata anche nel successivo giudizio di rinvio con notedel 25.2.2025, così da non potersi intendere rinunciata.Numero registro generale 17639/2025Numero sezionale 2529/20264. Va a tal proposito evidenziato come In tema di gNuimuedroi zdii ora ccolta generale 21904/2026Data pubblicazione 26/06/2026di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di unasola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizioneoriginaria, impone al giudice del rinvio di decidere lacontroversia sulla base delle conclusioni già formulate nelleprecedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di uneventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nellacontumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte ledomande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, aprescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (Cass. n. 12065/2024, Rv. 671484 – 01).5. Ne discende che nessun vizio di ultrapetizione puòravvisarsi nella statuizione della Corte d’appello fiorentina, nellaparte in cui la stessa ha condannato la ricorrente per cassazioneal pagamento, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., di tutte ledifferenze retributive dovute alla lavoratrice anche per il periodosuccessivo, per cui il motivo si palesa infondato.6. Venendo al secondo motivo, la parte con lo stesso si duoledella mancata ammissione della prova articolata al fine diprovare l’aliunde perceptum, evidenziando di avere chiesto diacquisire l’estratto conto previdenziale ex artt. 210 e 213 c.c.,ma che tale istanza era stata disattesa dalla Corte.7. Innanzitutto, si rileva che, in temadi ricorso per cassazione, la censura concernente la violazionedei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regoleprocessuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve averecarattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto delladecisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia(cfr. Cass. n. 32574/2024, Rv. 673114 - 02).8. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto la violazionedei principi regolatori del giusto processo in relazione allaNumero registro generale 17639/2025Numero sezionale 2529/2026mancata ammissione della prova quanto all’acquNisumizeiroo ndi era ccolta generale 21904/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’estratto contributivo, senza evidenziare in alcun modo qualepregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato, per cui lacensura appare inammissibile.9. Rileva peraltro il Collegio come la censura non siconfronta adeguatamente con il decisum atteso che, dallalettura della sentenza gravata, si comprende che la Corted’appello, pur ritenendo detraibile l’aliunde perceptum erichiedendo l’esibizione di documentazione all’uopo rilevante(copia della scheda anagrafico-professionale, copia del CU annoper anno, buste paga relative agli anni 2024 e 2025, conteggioanno per anno dei redditi lordi da lavoro dipendente), non avevadi contro acquisito l’estratto contributivo, ritenendolo irrilevanteal fine per il quale la società lo invocava, che era quello delladetrazione di eventuali prestazioni previdenziali godute, che igiudici di merito, conformemente al consolidato orientamento diquesta Corte, ritenevano non detraibili (cfr. Cass. n.14301/2024, Rv. 671415 - 01).10. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.11. I motivi terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente, vertendo sulla medesima questione, sia puresotto diverse angolazioni, atteso che, con il terzo, la partecensura la violazione dell’ art. 394, comma 1, c.p.c. in relazioneall’art. 345, comma 3, c.p.c., avendo la Corte consentito laproduzione di documenti nuovi e, in particolare, dell’estratto delregistro delle imprese da cui si era potuto verificare che ilverbale del 6.2.2014 era stato recepito come data di cessazionedell’attività di impresa, così violando il divieto di produzione dinuovi documenti nel giudizio di appello e comunque nel giudiziodi rinvio e, con il quarto, similmente, censura l’error inprocedendo commesso dalla Corte nel fare malgoverno delleNumero registro generale 17639/2025Numero sezionale 2529/2026medesime disposizioni di cui agli artt. 392 e 394 comma N1u mce.rpo .dci r.a ccolta generale 21904/2026Data pubblicazione 26/06/2026in relazione all’art. 345, comma 3, c.p.c..12. Osserva, tuttavia, il Collegio come l’emergenzadocumentale della cui acquisizione la parte si duole noncostituisce l’unico elemento su cui è stato fondatol’accertamento in merito alla data della retrocessione aziendale,avendo anzi i giudici di merito rilevato come la stessa andassead avvalorare quanto “era già emerso in modo pieno”, alla lucedi una valutazione fondata su altri elementi.13. In particolare, la Corte fiorentina ha evidenziato comedovesse ritenersi certo che la data della retrocessione in capoall’odierna ricorrente per cassazione coincidesse con quella delverbale di riconsegna del ramo d’azienda del 6.2.2014, attesoche tale verbale conteneva un accordo compiuto, avente effettoimmediato tra affittante e affittuaria, essendo stabilito che laseconda riconsegnava il ramo d’azienda alla prima, la qualepoteva utilizzare direttamente o mediante concessione a terzidei beni retrocessi, essendosi già verificata la risoluzione didiritto del contratto, mentre l’unica questione che restavaaperta tra le parti era quella dei conguagli economici di dare-avere conseguenti alla riconsegna.14. La Corte, pertanto, nell’interpretare il contenuto disiffatto accordo evidenziava come dallo stesso si ricavassel’intenzione di conservare unitario il complesso aziendale e lasua destinazione produttiva in funzione di impresa diristorazione del locale “Pontile café”, come confermavano lesuccessive cessioni concordate dalla [OSCURATO:PERSONA] lido s.r.l. ele cessionarie [OSCURATO:PERSONA] bar s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sea s.r.l.s..15. Il carattere compiuto di tale accordo risultava poi ancheavvalorato dal fatto che la successiva registrazione effettuata il7.3.2014 ne avesse collegato l’effetto già al precedenteNumero registro generale 17639/20256.2.2014, restando irrilevanti la temporanea chiusura del localeN, umero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 21904/2026lo scioglimento e messa in liquidazione dell’affittuaria nel 2014,Data pubblicazione 26/06/2026in coincidenza con l’asserita cessazione di fatto dell’attività diimpresa del bar, e il fatto che il verbale non fosse statomenzionato nella visura camerale della società proprietaria, chenon recava alcuna indicazione in merito alla data dellaretrocessione.16. Alla luce di tale compendio di elementi edell’interpretazione datane dalla Corte, con cui i motivi indisamina non si confrontano in maniera adeguata, va dichiaratala complessiva infondatezza degli stessi.17. Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.18. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dicui in dispositivo.19. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi,liquida in € 4.500,00 in favore della controricorrente, oltre ad€ 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 17639/2025Numero sezionale 2529/2026Così deciso in Roma, nella camera di consigNliuom erod dei ral ccolta generale 21904/2026Data pubblicazione 26/06/202620/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]