CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14312/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41841/24 Pontonio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all' art. 314 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso risulta generico nella sua formulazione, dal momento che si limita a reiterare la censura in ordine alla configurabilità del peculato d'uso, senza alcun confronto con la sentenza che ha disatteso le questioni poste con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione (cfr. sent. impugnata, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/