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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 48657/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42436 emessa il 26.10.2021 dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittole (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi e non), chiedendo che venga emendato l'errore materiale a suo dire rinvenibile nella sentenza del giudice di legittimità, consistente nella omissione della revocare della confisca dell'area della discarica.

2. Con atto datato 29.8.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. 3.

Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/09/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42436 emessa il 26.10.2021 dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittole (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi e non), chiedendo che venga emendato l'errore materiale a suo dire rinvenibile nella sentenza del giudice di legittimità, consistente nella omissione della revocare della confisca dell'area della discarica. 2. Con atto datato 29.8.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/09/2022.
Sentenza Cassazione n. 48657/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris