CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 18878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5493/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. OSLAVIA 28 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO - SEZ.DIST.PESCARA n.737/2017, depositata i l 05/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:SOCIETA], poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] srl, era attinta da avviso di accertamento notificatole il 22 dicembre 2014 sull’anno di imposta 2005, in base a pvc formato il 20 ottobre 2014. La ripresa a tassazione riguardava omessa dichiarazione a fini imposte dirette ed Iva, ritenuti ricavi non esposti al Fisco, secondo le risultanze delle movimentazioni dei conti correnti bancari oggetto di indagine dai militari della Guardia di Finanza, segnatamente per l’eccedenza dei prelevamenti rispetto ai versamenti, anche con riguardo ai conti del socio Sarni. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorre per cassazione, agitando cinque articolati motivi di censura, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha ulteriormente illustrato il suo primo motivo di ricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti cinque motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell'articolo 12, comma settimo, della legge numero 212 del 2000. Nello specifico si lamenta che l'Ufficio non abbia considerato le memorie offerte dalla parte contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, dichiarando espressamente di riservarsi l'esame in sede successiva. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 43, secondo comma, DPR numero 600 del 1973 e 57 DPR numero 633 del 1972. Nella sostanza si rileva che non ci fosse l'obbligo di denuncia penale e, quindi, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento. In subordine, si fa presente che il raddoppio dei termini non sussiste per la ripresa tassazione ai fini Irap. 1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per nullità della sentenza e del procedimento per assenza di motivazione, in violazione o falsa applicazione dell'articolo 132 del medesimo codice di procedura civile. Nello specifico si lamenta non essere stata data risposta al motivo di appello relativo al raddoppiamento dei termini in presenza di fatto che obbliga alla presentazione di denuncia in sede penale. 1.4. Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 42, secondo comma, del DPR numero 600 del 1973. Si propone il medesimo motivo che precede rubricato come error in iudicando. 1.5. Con il quinto e ultimo motivo si prospetta censura in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell'articolo 39, commi primo e secondo, del DPR numero 600 del 1973. Nella sostanza, si lamenta l'insussistenza dei presupposti per procedere con accertamento induttivo o analitico induttivo. 2. Considerato che con ordinanza n. 7829/2024 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione di massima attinente alla dimostrazione in giudizio della rilevanza del contributo endoprocedimenale pretermesso, in modo da consentire contribuente di rappresentare gli argomenti che avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale -ove il contraddittorio si fosse svolto regolarmente- e al giudice di valutare se l’eccezione abbia mero risvolto formale o portata sostanziale, la trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo ruoloin attesa della decisione d