CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dt [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo per sopravvenuta carenza di interesse) e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, e segnatamente: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese nell'interesse delle parti civili assistite da questi ultimi; nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte di appello di Torino - per quel che qui interessa -, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 20 febbraio 2019 del Tribunale di Torino, che ha confermato nel resto: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo L8. della rubrica, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi A. (art. 640-bis cod. pen.), C. (artt. 476-482 cod. pen.), D. (art. 469 cod. pen.), E. (art. 640-bis cod. pen.), H. (art. 316-bis cod. pen.), I. (art. 640- bis cod. pen.), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni tre e mesi dieci di reclusione la pena per i residui fatti contestati sub L. (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta impropria da operazioni dolose e da reato societario, bancarotta fraudolenta documentale); - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A., C., D., E., I., perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni tre e mesi sei di reclusione la pena per i residui capi contestati sub L. (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta impropria da operazioni dolose e da reato societario, bancarotta fraudolenta documentale); - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo I., perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., ha rideterminato in anni tre e mesi tre di reclusione la pena per i residui capi contestati sub L. (bancarotta fraudolenta per distrazione); - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo M. (bancarotta semplice), perché estinto per intervenuta prescrizione; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo N. (bancarotta semplice), perché estinto per intervenuta prescrizione; - ha revocato le confische per equivalente disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ha confermato la confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la confisca diretta degli ulteriori cespiti in sequestro; - ha confermato le statuizioni civili per tutti i reati contestati agli imputati; - ha condannato i predetti imputati a rifondere le spese di costituzione alle parti civili, nei termini esposti in dispositivo.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due motivi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (capi L1., L2., L3., L4., L5., L6., L7.), sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente rispetto a quanto dedotto con i motivi di appello (e in particolare con i motivi nuovi). Ad avviso della difesa, i Giudici di merito non avrebbero correttamente considerato che - a fronte delle distrazioni in imputazione, pari a complessivi euro 3.947.604 - prima della dichiarazione di fallimento (tra il 2009 e il 2011) la società fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha ricevuto tramite bonifici (a valere sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. alimentato con risorse personali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il maggiore importo complessivo di euro 6.880.000, come addotto e documentato per il tramite dell'esame della documentazione bancaria compiuta dalla consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA]; tale dato ex se deporrebbe per la sussistenza di una bancarotta riparata e sul punto la sentenza di merito non avrebbe offerto adeguata motivazione, sostanzialmente ignorando l'allegazione difensiva. 2.1.2. Con il secondo motivo, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose di cui entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (capi L9., L10., L11., L17.), sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in particolare rispetto a quanto dedotto con i motivi di appello in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le quattro operazioni in imputazione e il fallimento poiché: - gli «oneri restitutori» relativi ai tre finanziamenti de quibus, sarebbero «maturati successivamente al fallimento», quando i competenti enti pubblici hanno escusso le garanzie per la restituzione, il che impedirebbe di porli in rapporto con il fallimento; - né il Tribunale né la Corte di appello avrebbero argomentato sul rapporto causale tra l'acquisto del ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA] e il fallimento (se non assumendo che esso si palesasse «come prevedibilmente foriero del dissesto, quantomeno in termini di aggravio»), elemento necessario perché possa sussistere il delitto in contestazione, concentrandosi invece sui profili di fraudolenza dell'operazione, senza che sia stato dimostrato che essa abbia prodotto oltre che uno specifico danno alla società fallita anche un ingiusto profitto agli agenti (o a terzi).2.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato quattro motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione delle norme incriminatrici in imputazione e dell'art. 110 cod. pen. (prima parte del motivo), nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione (seconda parte del motivo) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo L3. della rubrica. A. Con riferimento alla violazione di legge, in relazione in primo luogo all'elemento oggettivo del reato si è dedotto che: - erroneamente nella specie non sarebbero stati ravvisati i presupposti della bancarotta riparata, non considerando che - come dedotto con l'atto di appello e come emerge dalla stessa sentenza impugnata - l'importo di euro 3.244.000 (in imputazione) prima della dichiarazione di fallimento è stato integralmente restituito da [OSCURATO:SOCIETA]. alla IAI s.r.I., controllante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tramite bonifici) con la giustificazione contabile «futuri aumenti di capitale» della stessa IAI, e che non può imputarsi al [OSCURATO:PERSONA] il fatto che quest'ultima (cui egli era estraneo, il che ne esclude la responsabilità anche a titolo di concorso eventuale) - la quale non deliberò l'aumento di capitale - abbia trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] (sottoscrivendone un aumento di capitale) un importo decurtato di euro 748.058 (come riconoscono i Giudici di merito, non trattenuto dal [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia è stato chiamato a rispondere della distrazione almeno di tale importo); - in maniera erronea si sarebbe ritenuto che l'importo di euro 3.244.000 sarebbe stato erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione di una falsa maggiorazione dei costi (per cui è stata elevata l'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo I.), non considerando i prototipi effettivamente realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (che ne ha sostenuto i costi, ivi compresi quelli del personale, appostati in bilancio) per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., né quanto riscontrato dalla Regione Piemonte (per il tramite, in particolare, del prof. [OSCURATO:PERSONA]) nell'ambito della procedura relativa all'erogazione del finanziamento per il progetto in discorso (denominato UNIVIS); di conseguenza, si sarebbe potuta affermare la sussistenza della distrazione solo se il valore dei beni realizzati e delle prestazioni erogate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a beneficio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse stato inferiore alla somma di euro 748.058 non rientrata nel compendio di quest'ultima, ma la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato sul punto, disattendendo immotivatamente anche la richiesta difensiva di disporre una perizia al riguardo (tenuto conto pure di quanto esposto nella relazione redatta dal consulente di parte Ing. Gaia).In secondo luogo, si è evidenziato che la Corte di merito - nonostante le puntuali censure sollevate con il gravame - non ha argomentato in alcun modo a proposito dell'elemento soggettivo, se non in contrasto con i princìpi giurisprudenziali, confondendo il profilo soggettivo del deliti:o di cui all'art. 640- bis cod. pen. (capo I.) rispetto a quello proprio della bancarotta fraudolenta de qua, in particolare non ritenendo (difettandone gli elementi di prova) che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., fallita dopo più di due anni (nel luglio 2012). Infine, tale dato temporale è stato evidenziato dalla difesa anche in relazione alla necessità - chiarita dalla giurisprudenza - di un rapporto eziologico tra la condotta dell'imputato e il dissesto della società dato rilevante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rimarcando come la sentenza impugnata sul punto nulla abbia argomentato. B. Sotto il profilo del vizio di motivazione, la seconda parte del ricorso ha richiamato gli elementi già esposti nella prima parte, denunciando come rispetto ad essi l'argomentazione spesa dalla sentenza impugnata sia manifestamente illogica e mancante. 2.2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, segnatamente delle norme incriminatrici e dell'art. 110 cod. pen. (prima parte del motivo), nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione (seconda parte del motivo) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo L2. della rubrica. A. Quanto alla violazione della legge penale: - sotto il profilo oggettivo, la difesa ha rilevato come sia stato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 300.000, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relativo a una falsa fattura e con denaro ricevuto dalla fallita [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la distrazione non riguarderebbe il patrimonio di quest'ultima società ma della TAS s.r.I., non rilevando se la provvista provenisse dalla fallita; inoltre, non sarebbe stato neppure contestato che le somme provenienti da [OSCURATO:PERSONA] inerissero a fatture per operazioni inesistenti e comunque, per le ragioni già esposte, sarebbe stato necessario verificare se le prestazioni eseguite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] avessero un valore inferiore alla somma ir discorso; infine, i pagamenti sarebbero stati effettuati non dal [OSCURATO:PERSONA] ma dall'amministratore della TAS s.r.I., ing. Danniani, che non li ha mai disconosciuti; - sotto il profilo soggettivo, si è dedotto che i pagamenti in discorso, pacificamente non inerenti al progetto UNIVIS, sono stati effettuati nel novembre 2010, mentre il fallimento è stato dichiarato nel luglio 2012 e la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se all'atto dei pagamenti il ricorrente avesse chiara rappresentazione della sua portata lesiva nei confronti dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (alla stessa stregua di quanto già argomentato per l'imputazione sub L3.). B. Con riguardo al vizio di motivazione, la difesa: - ha denunciato l'illogicità della ricostruzione della causale del pagamento - compiuta dai Giudici di merito sulla scorta di quanto riferito da Alesi, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in tal modo acquistato quote della [OSCURATO:PERSONA] con denaro della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era procuratore speciale), e ciò quantunque dalla fattura risulti il pagamento di un fornitore esterno per l'acquisto di un software di progettazione; difatti, al di là del fatto che nella specie non vi sarebbe traccia del rispetto delle norme poste dal codice civile per l'acquisto delle azioni nominative in discorso (cfr. art. 2355 cod. civ.), sarebbe illogico che si sia compiuto un acquisto così oneroso senza documentarlo in alcun modo (confidando sulla parola del cedente); - e ha dedotto che: che in relazione alla condotta in discorso, la Corte di appello avrebbe sovrapposto il vaglio dei presupposti della truffa aggravata di cui al capo I. a quello relativo ai presupposti della bancarotta distrattiva; non sarebbe chiaro in che termini l'esborso in questione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. possa costituire una distrazione di beni della fallita e non si sarebbe argomentato sul valore delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della fallita, anche sotto questo profilo rigettando la richiesta di perizia in maniera apodittica; sarebbe stata disattesa in modo assertivo la doglianza con cui si era evidenziato che la fattura in imputazione non ineriva a prestazioni oggetto di rendicontazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nell'ambito del progetto UNIVIS, tenuto conto pure di quanto rassegnato dall'Ing. Gaia a proposito dell'oggetto della prestazione e che il software era stato consegnato (non rilevando se la [OSCURATO:SOCIETA]. lo avesse prodotto direttamente o acquistato per rivenderlo); sarebbe stato omesso ogni apprezzamento dell'elemento soggettivo del reato e nesso eziologico tra condotta e dissesto, nonostante sia stato oggetto di censura con l'atto di appello. 2.2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, segnatamente delle norme incriminatrici e dell'art. 110 cod. pen. (prima parte del motivo), nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione (seconda parte del motivo) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui ai capi L4. E L5. della rubrica. La difesa ha ripreso le argomentazioni già esposte nei motivi precedenti: - sia con riferimento alla denunciata violazione della legge penale e, segnatamente, in ordine al fatto che i pagamenti sono stati eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. e non da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, quindi, non potrebbe configurarsi una distrazione in relazione a quest'ultima (non rilevando che il denaro de quo provenisse dalla fallita, atteso che non si è neppure assunto che si trattasse di fatture per operazioni inesistenti) e in ordine alla mancata verifica - tramite la chiesta perizia - del valore dell'attività effettivamente prestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la fallita (per verificare se rosse superiore alle somme ricevute); deducendo, inoltre, che si sarebbe fatta erronea applicazione della disciplina del concorso dell'extraneus poiché solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato delle somme, non si sarebbe verificato il rapporto causale tra la condotta e il fallimento, non si sarebbe argomentato sull'elemento soggettivo nonostante i pagamenti abbiano avuto luogo ben prima del fallimento; - sia a proposito del vizio di motivazione, ribadendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettivamente svolto attività (realizzazione di prototipi), sostenendo costi, il cui valore non sarebbe stato verificato, così come si sarebbe omesso ogni apprezzamento sul nesso eziologico e sull'elemento soggettivo; e soggiungendo che le erogazioni in discorso ineriscono a due contatti di consulenza sottoscritti dall'ing. Damiani (che ha autorizzato i pagamenti senza disconoscere i contratti, difettando ogni argomentazione sulla partecipazione dell'imputato alla redazione e sottoscrizione di essi) per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. ed erano estranee al progetto UNIVIS. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 133 e 69 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena - determinata in tre anni e tre mesi di reclusione, pur a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., sarebbe illegale, perché il Collegio di appello si sarebbe limitato a sottrarre dalla pena inflitta dal Tribunale l'aumento per continuazione (pari a sei mesi) tra i reati di cui al capo L. e quello di cui al capo I. (dichiarato estinto per prescrizicne) senza compiere un nuovo giudizio di comparazione (rispetto a quello compiuto dal Tribunale, che aveva riconosciuto l'equivalenza tra le circostanze eterogenee) tra le attenuanti generiche e l'unica aggravante residua. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancata declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione (quanto meno alla data del 2 giugno 2019), dei reati ascritti all'imputato (capi A, C., D., E.), richiesta concordemente dalle parti. La difesa ha rappresentato che il Tribunale non aveva in alcun modo argomentato (neppure implicitamente) in ordine alla recidiva reiterata e specifica contestata al Pennelli, ritenendo le altre aggravanti (ex artt. 112 e 61 n. 7 cod. pen.) e stimandole equivalenti alle circostanze attenuanti generiche; ragion per cui la recidiva qualificata non era stata ritenuta dal primo Giudice. Né tale lacuna è stata colmata (né avrebbe potuto in ragione del divieto di reformatio in peius, in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero) dalla Corte territoriale, che nulla ha esposto sul punto e che, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la prescrizione, alla stessa stregua di quanto ritenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale è stata elevata un'accusa analoga: cfr. capo I. della rubrica) proprio nel presupposto che il Tribunale non avesse argomentato sulla (e dunque applicato la) recidiva reiterata e specifica. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata, ad avviso della difesa mancante ed anzi del tutto omessa, in ordine alla prescrizione dei reati, nonché illogica e contraddittoria nella misura in cui ha argomentato diversamente, nei termini predetti, per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato cinque motivi di ricorso. 2.4.1. Con il primo motivo è stata prospettata la vio azione dell'art. 240, comma 2, legge fall., in relazione all'ordinanza resa dal Tribunale in data 13 ottobre 2016, di ammissione quali parti civili degli ex lavoratori della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già denunciata con l'atto di appello a seguito delle eccezioni presentate in primo grado (con le memorie depositate prima delle udienza del 10 giugno e del 13 ottobre 2016). Ad avviso della difesa, il testo dell'art. 240, comma 2, cit. consentirebbe la costituzione uti singuli dei creditori nel caso di inerzia del curatore e nel caso in cui si azioni una pretesa di natura personale, ma nelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta e non anche nelle ipotesi di bancarotta semplice come quella contestata ab origine all'imputato (al capo M. della rubrica) e in ordine alla quale la Corte di appello ha reso declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili. La lettura dei Giudici di merito - secondo cui, invece, nei casi di bancarotta semplice non opererebbe alcuna limitazione - non terrebbe conto della specialità dell'art. 240 cit. (il cui testo è stato riproposto nell'art. 347 d. Igs. 14/2019) rispetto all'art. 74 cod proc. pen. (da cui non conseguirebbe alcuna illegittimità costituzionale, ben potendo i creditori agire in sede civile), priverebbe di significato la lettera della norma (che fa riferimento alla sola bancarotta fraudolenta) e si sostanzierebbe in un'interpretatio abrogans, tanto che tutte le pronunce di legittimità in tema ammettono la legittimazione del singolo creditore iure proprio con riferimento alla bancarotta fraudolenta. 2.4.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art.43 cod. pen., poiché la Corte territoriale - al fine del 'accertamento della responsabilità colposa ascritta all'imputato - avrebbe compiuto erroneamente una valutazione postuma e non ex ante, nonché la mancanza di motivazione rispetto alle allegazioni contenute nell'atto di appello. Ad avviso della difesa, gli elementi a disposizione dell'imputato non consentivano di riconoscere come non veridica l'appostazione nel bilancio della fallita del valore del marchio Fissore in euro 3.000.000 (come dedotto, in particolare, tramite il contributo tecnico del prof. [OSCURATO:PERSONA], esposto nella relazione di consulenza redatta dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] e confermato dagli altri consiglieri non operativi, nonché come si trarrebbe pure da quanto esposto dal Tribunale civile di Torino); e il Giudice di appello sul punto si sarebbe limitato a riproporre la medesima erronea argomentazione resa dal Tribunale, soggiungendo unicamente - a confutazione dei motivi di appello - che l'imputato non avrebbe considerato l'assoluta abnormità di tale valutazione (meramente asserita, senza alcuna effettiva argomentazione) e finendo per ascrivere al ricorrente non di aver omesso una valutazione del valore del marchio su basi scientifiche e alla stregua delle operazioni all'epoca disponibili, bensì di non aver avanzato alcuna richiesta a [OSCURATO:PERSONA] ossia a colui che avrebbe dolosamente artefatto il dato di bilancio (senza nulla aggiungere in ordine al fatto che questa richiesta potesse impedire concretamente l'evento, cosa di cui si dovrebbe dubitare). 2.4.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 43 cod. pen. e l'omessa motivazione, adducendo che: - con il gravame si era rappresentato che il primo Giudice non aveva individuato la regola cautelare violata (richiamando invece precedenti di legittimità inconducenti); nessuna delle disposizioni indicate in imputazione impone al consigliere non operativo di attivarsi se non nel presupposto della conoscenza da parte sua di fatti pregiudizievoli o segnali di allarme (art. 2932 cod. civ.), che nella specie mancavano e non sono stati individuati dalla sentenze di merito (non valendo il richiamo all'art. 2934 cod. civ., che prevede la responsabilità civile dell'amministratore verso i creditori nel caso di violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, senza indicare detti obblighi da ricavarsi allunde); - e la Corte di merito avrebbe omesso ogni argomentazione. 2.4.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova scientifica e, segnatamente, dei rilievi formulati con l'atto di appello in forza di quanto rappresentato dal prof. Laghi (il quale, nel proprio parere pro ventate prodotto dalla difesa e in sede di esame dibattimentale, ha chiarito il metodo usato, ha compiuto plurimi riferimenti alla letteratura scientifica ed ha applicato i criteri di valutazione correnti e accreditati dalle migliori prassi - segnatamente il metodo delle royalties attese) in ordine alla ragionevole credibilità - alla luce degli elementi disponibili ex ante - del valore di stima del marchio Fissore (pari a euro 3.000.000), in maniera convergente con quanto esposto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e da altri consiglieri di amministrazione della fallita nei confronti dei quali non sono state elevate imputazioni. Tale allegazione sarebbe stata disattesa con una affermazione arbitraria, apodittica e non supportata da elementi dotati di pari o superiore attendibilità, ragion per cui sarebbe il metodo di valutazione ad essere affetto dal vizio di motivazione, tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova scientifica. 2.4.5. Con il quinto motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione relativa alla condanna generica al risarcimento dei danni in favore degli ex lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., tenuto ccnto della censura - prospettata con il gravame — relativa al nesso causale tra il fatto del Lardera e il danno ritenuto. Difatti, il Tribunale: - aveva individuato il danno nella perdita di chance lavorative diverse in pendenza del rapporti di lavoro con la fallita, limitandosi alla condanna generica in ragione del difetto di elementi utili a delibare lo «spessore» del pregiudizio: in altri termini, in difetto di prova dell'esistenza di concrete opportunità lavorative, la perdita di chance sarebbe rimasta un elemento congetturale che impedisce di ravvisare un nesso causale; - ed aveva escluso altre causali di danno, perché attinenti a pretese endofallimentari o a reati per cui non vi è stata costituzione di parte civile ovvero a pregiudizi sovrapponibili a quelli che sarebbero conseguiti in ogni caso, una volta cessato il rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., tuttavia non escludendo — senza che ne comprenda il motivo - proprio il danno da perdita di chance. La Corte di appello a sua volta avrebbe condiviso la mancata previsione di una provvisionale con una motivazione (secondo cui occorrerebbe esaminare tale complessa questione in sede civile nel contraddittorio, per comprendere che sorte avrebbero avuto i dipendenti se avessero continuato lavorare per la [OSCURATO:SOCIETA]. - ossia se la [OSCURATO:PERSONA] S,p.A. non ne avesse acquistato il ramo di azienda - e compiere i necessari confronti e valutare le perdite, senza dimenticare che i lavoratori passati alla [OSCURATO:PERSONA] hanno beneficiato della cassa integrazione per altri quattro anni) che palesa come il nesso tra i danni lamentati dalle parti civili e il reato ascritto al Lardera sia ancora tutto da stabilire, risultando incerto. 2.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] erano stati articolati quattro motivi di ricorso. Il suo difensore e procuratore speciale in data 3 febbraio 2023 ha presentato rinuncia all'impugnazione. 3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato memoria con la quale hanno ulteriormente argomentato in ordine al secondo e al quarto motivo di ricorso. Hanno presentato memoria gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili da loro rispettivamente rappresentate, adducendo che gli illeciti di cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili hanno prodotto, nei termini elencati nella stessa memoria, danni patrimoniali e non patrimoniali autonomi e diretti agli ex lavoratori, soggetti legittimati a costituirsi parte civile (come già chiarito dalla giurisprudenza), imponendosi una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 240 legge fall., a nulla valendo che il dissesto dell'impresa ne avrebbe in ogni caso determinato il fallimento o la sua chiusura né la circostanza che i lavoratori abbiano beneficiato della cassa integrazione (che potrebbe incidere sul quantum del danno); e hanno chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni e, segnatamente, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Nei termini di seguito indic:ati sono fondati: il quarto motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è nel resto inammissibile; i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo di ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale - con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili - è stata censurata la sentenza impugnata per non aver riconosciuto i presupposti della bancarotta riparata, è generico. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la c.d. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si configuri quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261347 - 01). «Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate [...] nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti [...] ad altro titolo» (Sez. 5, n. 57759/2017, cit.). Ne deriva che l'allegazione difensiva difetta della necessaria specificità proprio perché non ha in alcun modo indicato a che titolo gli imputati avrebbero versato (tramite bonifici) l'importo complessivo di euro 6.880.000 alla fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avendo irritualmente fatto mero rimando al riguardo a quanto esposto nell'elaborato redatto dal proprio consulente di parte e ai motivi di appello (cfr. Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 2. È manifestamente infondato e generico il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerente alla bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose a loro ascritta e segnatamente alla rilevanza causale delle quattro operazioni in imputazione (il fraudolento ottenimento di tre finanziamenti indebiti e l'acquisto di una ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA].). Premesso che, «in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono» - per quel che qui rileva - «ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato- (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01); e che «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto» (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877 - 01; cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/5/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep. 2014, Besurga, Rv. 259051), è decisivo osservare che: - quanto ai finanziamenti è erronea la prospettazione difensiva che correla la sussistenza del dissesto al momento della restituzione delle somme erogate alla società, atteso che da ciò non può trarsi affatto l'insussistenza degli oneri economici (ossia delle obbligazioni in discorso) in capo all'ente, invero non compiutamente allegata dai ricorrenti; - quanto all'acquisto del ramo di azienda, al di là del fatto che non è elemento costitutivo del delitto il conseguimento di un ingiusto profitto da parte degli agenti o di terzi (il che rende in parte qua inconducente la censura sollevata con il ricorso), deve osservarsi che la sentenza di primo grado - che la Corte di merito ha confermato in ordine alla responsabilità dei ricorrenti per il reato in discorso, dovendosi pertanto in questa sede fare riferimento anche al provvedimento di primo grado per giudicare della congruità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01.12015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) - ha esposto le ragioni per cui lo ha ritenuto antieconomico e «più che prevedibilmente foriero del dissesto (quanto meno in termini di aggravio)», in particolare per il difetto di risorse per dare corso al relativo piano industriale, per gli oneri correlati al personale, per il prezzo corrisposto al venditore; e il motivo di ricorso non ha mosso compiute censure di legittimità a tale iter e non ha neppure indicato quali doglianze prospettate con il gravame non sarebbero state apprezzate (cfr. Sez. 3, n. 8065/2019, cit.; Sez. 3, n. 35964/2015, cit.). 3. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha censurato l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo L3. della rubrica, è manifestamente infondato e generico. Quanto alla prospettata erronea esclusione della bancarotta riparata, è dirimente considerare come sia stata la stessa difesa a rappresentare che nella specie la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui l'imputato è stato ritenuto amministratore di fatto e non mero procuratore speciale) ha eseguito erogazioni non in favore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., bensì in favore della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. (con bonifici la cui causale è stata indicata in «futuri aumenti di capitale» della stessa IAI. In altri termini, fermo restando quanto esposto retro (cfr. par.1) a proposito della bancarotta riparata (bastando soggiungere che, sotto tale profilo, non hanno «alcuna valenza "in termini restitutori" i versamenti» effettuati «a titolo di finanziamento in futuro aumento di capitale»: Sez. 5, n. 57759/2017, cit.), lo stesso ricorso ha inteso porre a fondamento della propria allegazione erogazioni eseguite in favore di un soggetto giuridico distinto dalla fallita, che dunque non possono venire in rilievo al fine del ripristino della garanzia del patrimonio di quest'ultima verso i suoi creditori, atteso che neppure l'esistenza di un gruppo societario «conduce alla creazione di un nuovo ente dotato di autonoma soggettività giuridica, rimanendo impregiudicata la separatezza sul piano patrimoniale delle varie società partecipanti» e «proprio l'autonomia soggettiva delle singole società che fanno parte di un gruppo comporta che l'affidamento dei creditori sia riposto sulle sole capacità patrimoniali della società nei cui confronti vantano la pretesa» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 - dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 02; Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016 - dep. 2017, Gandolfi, Rv. 269107 - 01), ragion per cui quel che rileva è l'effettiva reintegrazione patrimoniale della società depauperata che - si ribadisce -, secondo la stessa allegazione difensiva non ha avuto luogo (non occorre, allora, dilungarsi per osservare che, nella medesima prospettiva, (( questa Corte ha già affermato che, «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene»: (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, dep. 28/12/2011 ) [OSCURATO:PERSONA]. 251536 - 01; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01). In secondo luogo, il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254585 - 01) che, in maniera non manifestamente illogica, ha ritenuto la distrazione in discorso nel presupposto che l'operazione che ha condotto all'erogazione di euro 3.244.000 da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla solo parziale restituzione di essa alla prima società in quanto, alla luce della documentazione acquisita (e non solo delle deposizioni in atti) e delle numerose anomalie riscontrate (tempi di pagamento, modifiche contrattuali, pagamento delle fatture rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. senza effettivo controllo, mancanza di risorse effettive in capo alla TAS), ha ritenuto, se non la «totale confusione gestionale tra gli enti», la circolarità dei trasferimenti di denaro in discorso, funzionali anzitutto alla necessaria rendicontazione per ottenere l'erogazione pubblica dalla Regione Piemonte (cui inerisce l'imputazione ex art. 640-bis cod. pen. elevata al capo I.), ragion per cui ha escluso la rilevanza del valore effettivo delle prestazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] e del «processo di prototipizzazione». Infine, il motivo in esame è manifestamente infondato e privo di specificità, nella parte in cui si è doluto della mancata disamina della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e il dissesto della società ed ha assunto che i Giudici di merito avrebbero confuso il profilo soggettivo del delitto di truffa rispetto a quello proprio della bancarotta fraudolenta de qua. Invero: - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01); - «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); - «in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); - e la sentenza impugnata ha dato conto - con la motivazione sopra indicata - degli indici di fraudolenza che ha ritenuto rilevanti, per la sussistenza del delitto sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 4. Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], relativi all'affermazione della sua responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alle condotte descritte ai capi L.2., L.4 e L.5, parimenti difettano di specificità e finiscono pure per prospettare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Neppure essi, infatti, si confrontano compiutamente con la complessiva ricostruzione compiuta dai Giudici di merito, appena sopra compendiata, e che - quanto alle condotte cui ineriscono i motivi in esame - ha, anzitutto evidenziato i dati considerati dimostrativi della falsità della fattura oggetto del pagamento di euro 300.000 (capo L.2), dando conto - anche per il tramite del richiamo di quanto esposto dal Tribunale - oltre che delle anomalie del documento contabile, del fatto che la causale del pagamento sia stata negata dallo stesso soggetto cui era riferibile la società che l'aveva emessa ed esponendo gli elementi da cui ha tratto che in effetti la ragione del pagamento non fosse quella portata in fattura (essendo, invece, correlata all'acquisto di quote della fallita da parte dell'Alesi) e che esso sia avvenuto con denaro da proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], così argomentando peraltro in maniera adeguata rispetto alla generica prospettazione contenuta nell'atto di appello (cfr. p. 65), nel quale non si era negata la provenienza dei fondi da quest'ultima (già affermata dal Tribunale), ma si era assunto che essi fossero stati versati alla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di servizio (profilo rispetto al quale, come esposto, basti osservare che i Giudici di merito hanno indicato i dati per cui hanno considerato fittizi i trasferimenti di denaro tra tali ultimi enti). Per quel che attiene poi alle rimanenti erogazioni, i Giudici di merito, oltre ad aver ribadito la provenienza delle somme dalla [OSCURATO:PERSONA] (che non ria ricevuto alcuna contropartita) nell'ambito dei fraudolenti trasferimenti tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA]. relativi all'indebito ottenimento del finanziamento pubblico, hanno evidenziato l'anomalia dei pagamenti in imputazione sia per il difetto di giustificazione sia per i destinatari (tra cui la zia ultranovantenne del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che tramite tale espediente ha ricevuto un «extra-stipendio»). 5. È invece fondato il quarto motivo di ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha censurato la decisione impugnata poiché - pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., non avrebbe compiuto un nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'unica aggravante residua, irrogando pertanto una pena illegale. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente "illegittima" perché determinata in violazione di legge: difatti, esula dall'àmbito della pena illegale il trattamento sanzionatorio complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). E, di conseguenza, le Sezioni Unite hanno affermato che «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (Sez. U, n. 877/2023, cit.), che è quel che qui più direttamente rileva, atteso che «la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti» (così, per tutte, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01). Ciò posto, la Corte di merito: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi di cui all'art. 640-bis cod. pen. (a lui contestata al capo I.); - pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., si è limitata - in difetto di qualsivoglia argomentazione - a rideterminare in anni tre e mesi sei di reclusione la pena principale per la bancarotta fraudolenta per distrazione in ordine alla quale ne ha confermato la responsabilità (cfr. capi L2., L3, L4., L5) - così eliminando l'aumento di pena irrogato dal Tribunale ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il detto reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. - senza compiere nuovamente il giudizio di bilanciamento (come richiesto con l'atto di appello) all'esito del quale il Tribunale aveva stimato equivalenti alle aggravanti le circostanze attenuanti generiche. Considerato lo spazio edittale previsto dall'art. 216, comma 1, legge fall. (che prevede come pena la reclusione da tre a dieci anni), non ricorre - alla luce dei princìpi premessi - una pena illegale. Tuttavia, il ricorso è fondato poiché «il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante [...] in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01). Il che impone l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 6. I motivi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. La censura del ricorrente deve essere esaminata unicamente sub specie della violazione della legge penale (cfr. primo motivo di ricorso), giacché l'error iuris - denunciato in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, non può essere ritualmente dedotto (cfr. il secondo motivo di ricorso) sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). 6.1. La prospettazione difensiva è fondata. [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva reiterata e specifica; tuttavia, il Tribunale - che ne aveva affermato la responsabilità penale - non consta averla ritenuta, poiché essa non è mai stata menzionata nel corpo della motivazione che, nel far riferimento cumulativamente per gli imputati (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) «alle contestate aggravanti» allorché le ha poste in comparazione con le circostanze attenuanti generiche (pervenendo a un giudizio di equivalenza), non può dirsi che abbia effettivamente compiuto il prescritto «giudizio di riconoscimento» ossia che abbia affermato di averne accertato nel caso concreto «i requisiti costitutivi» dando conto di aver compiuto «la specifica indagine imposta dalla contestazione della recidiva»: ragion per cui difettano i «segni che ne attestano l'avvenuto riconoscimento» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). In altri termini, considerato che l'avvenuta contestazione della recidiva «non può prendere il posto di una statuizione mancante» (Sez. U, n. 20808/2019, cit.), dalla pronuncia di primo grado si trae che il Tribunale non ha riconosciuto e applicato la recidiva contestata al ricorrente (neppure nel compiere il bilanciamento ex art. 69 cod. pen.), ragion per cui erroneamente egli è stato qualificato «recidivo reiterato» dalla Corte di appello. Ne deriva che i reati di cui è stato ritenuto responsabile dai Giudici di merito, ossia quelli contestati ai capi ai capi A. (art. 640-bis cod. pen.), commesso il 4 agosto 2011, C. (artt. 476-482 cod. pen.) e D. (art. 469 cod. pen.), commessi il 25 luglio 2011, ed infine E. (art. (540-bis cod. pen.), commesso il 7 ottobre 2011, sono estinti poiché per essi - come aveva rilevato la Corte di appello per i coimputati - pur considerando la sospensione (dal giorno 11 aprile al giorno 6 giugno 2017) è decorso il termine di prescrizione (art. 157 e 161 cod. pen.), pari a otto anni e quattro mesi per il delitto di cui al capo A. ed a sette anni e sei mesi per i rimanenti reati (considerata la pena edittale massima di sei anni posta per il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. nel testo applicabile nella specie, anteriore alla novella ex lege 161/2017). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. La sentenza impugnata, nei confronti dello stesso imputato, deve invece essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente alle disposte confische. Dalle sentenze di merito non è dato comprendere compiutamente a che titolo l'ablazione sia stata disposta nei confronti dell'imputato (segnatamente se si tratti di confisca diretta - e secondo quali presupposti - o per equivalente), non comprendendosi neppure i beni che ne sono stati oggetto, il che impedisce a questa Corte di avere contezza delle disposizioni normative da applicare e di provvedere sul punto in ragione della rilevata prescrizione dei reati (cfr. Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284209 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01). Difatti: - la sentenza di primo grado, in relazione alle statuizioni ablative, ha disposto anche per il Pennelli la confisca per equivalente richiamando l'art. 640-quater cod. (che a sua volta richiama l'art. 322-ter cod. pen.), da riferirsi, quanto all'imputato, ai reati di cui ai capi A. e D. (menzionati al riguardo dal Tribunale, che ha argomentato cumulativamente per più imputati, unitamente al capo I contestato ad altri); e, nel resto, ha fatto generic:a menzione dell'art.240 cod. pen. a sostegno della disposta «confisca diretta», senza chiarire di quale delle ipotesi da esso contemplate abbia ravvisato i presupposti ed anzi qualificando i cespiti oggetto dell'ablazione quale «provento» dei reati - espressione che non si rinviene in tale ultima norma codicistica e che non consente di comprendere se siano stati ritenuti prodotto, profitto o prezzo - ovvero «reimpiego di tale provento»; - la sentenza di secondo grado (che in dispositivo ha confermato la confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la confisca diretta degli ulteriori cespiti sottoposti a sequestro), in motivazione ha fatto riferimento solo alle confische inerenti ai reati dichiarati prescritti dalla stessa Corte territoriale e, nel presupposto dell'irretroattività del disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (in effetti, corretto: cfr. Sez. U, n. 4145/2023, cit.), ha revocato tutte le confische per equivalente (come si trae dal dispositivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), confermando invece le confische dirette «del profitto del reato che trovano fondamento nell'art. 240 2° comma n. 1, cp», quantunque questa norma contempli il prodotto (e non il profitto) del reato; il che non consente di comprendere neppure ,».j ' ' t' (4.* 7. I motivi di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. 7.1. Il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art.240, comma 2, legge fall. poiché nella specie è stata ammessa la costituzione di parte civile degli ex lavoratori della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti dell'odierno ricorrente, quantunque a lui sia stata contestata un'ipotesi di bancarotta semplice - è fondato. La legge fallimentare — la cui disciplina ratione temporis rileva nella specie, non importando in questa sede che essa in parte qua abbia contenuto corrispondente all'art. 347 d. Igs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel capo che, nell'ambito delle «disposizioni penali», reca le «disposizioni di procedura» (ossia nel capo IV del titolo VI), all'art. 240, rubricato «costituzione di parte civile», prevede che «il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE» possano «costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti» nel medesimo titolo VI, «anche contro il fallito» (comma 1); e che «i creditori» possano «costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione» dei soggetti indicati nel primo comma «o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale». Si tratta per l'appunto di una norma processuale, che pone una disciplina speciale rispetto al generale disposto, in tema di legittimazione all'azione civile nel processo penale, dell'art. 74 cod. proc. pen. (secondo cui «l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile») e che, dunque, su di essa prevale (cfr. Sez. 5, n. 43101 del 03/10/2007, Mazzotta, Rv. 238498 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261936 - 01). Più in particolare, l'art. 240 cit., quando si procede per i reati fallimentari - senza distinguere tra le diverse ipotesi contemplate dal menzionato titolo VI - prevede la (generale) legittimazione a costituirsi parte civile dell'organo di gestione della procedura concorsuale (comma 1); e consente l'autonoma costituzione dei creditori «nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta», nei limiti posti dalla stessa norma già riportata (comma 2). In altri termini, nonostante la costituzione di parte civile nel procedimento penale abbia ad oggetto - corre condivisibilmente osservato in dottrina - obbligazioni ex delicto e non ex contractu, il Legislatore, in deroga all'ordinaria disciplina (oggi posta dal richiamato art 74), ha inteso porre limiti alla legittimazione all'azione civile nel processo penale celebrato per i reati fallimentari, consentendola: anzitutto ai soggetti istituzionalmente chiamati a tutelare le ragioni dei creditori (nel rispe:to dell'ordine dei pagamenti e della par condicio) in relazione a tutte le incriminazioni; e ai creditori solo in via sussidiaria (ossia in difetto dell'esercizio dell'azione da parte dell'organo di gestione della procedura: Sez. 5, n. 19216 del 09/04/2014, Colacito, Rv. 258915 - 01; «in via suppletiva», come indicato nella Relazione ministeriale alla legge fallimentare) ovvero diretta purché azionino una pretesa personale, caso quest'ultimo in cui possono costituirsi parte civile pur in presenza della costituzione di parte civile dell'organo di gestione della procedura, ma soltanto «nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta» (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261936 - 01), così intendendo riferirsi alle ipotesi previste dagli artt. 216 e 223 legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 43101/2007, cit.). Al di là della ratio della normativa - ossia, come già condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, «privilegiare l'azione del curatore, al fine di salvaguardare, in costanza di fallimento, il principio della par condicio creditorum» ed evitare «la duplicazione di azioni» (Sez. 5, n. 19216/2014, cit.) - dalla lettera di essa si trae che solo per le ipotesi delittuose più gravi - in linea di principio atte a generare un pregiudizio (ossia a creare pericolo, nei termini chiariti da questa Corte, per la massa) di maggior momento ovvero volte direttamente a cagionarlo o a favorire alcuni creditori, rispetto a quelle contemplate dagli artt. 217 e 224 legge fall., trattandosi come esposto di responsabilità ex delicto - è stata prevista la costituzione autonoma dei creditori, quale eccezione nell'ambito di una disciplina speciale che deroga a quella codicistica, regola in toto la costituzione di parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati fallimentari e - nella sua sfera di applicazione (per l'appunto tali ultimi procedimenti penali) - di norma (ossia salve le espresse eccezioni da essa poste) non consente (quale regola, per così dire generale in seno alla detta disciplina speciale) l'azione civile di soggetti diversi dagli organi della procedura. Sarebbe contrario al dato letterale e al principio di conservazione delle norme attribuire al disposto dell'art. 240, comma 2, cit. un senso secondo cui solo nei casi di bancarotta fraudolenta opererebbe la limitazione in discorso, laddove nei casi di bancarotta semplice verrebbe in rilievo la generale legittimazione prevista dall'art. 74 cod. proc. pen., perché ciò svuoterebbe la previsione dell'art. 240, comma 1, cit. (ed invero questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una prospettazione analoga a quella qui in esame, in un caso in cui il ricorrente era stato imputato di un'ipotesi di bancarotta fraudolenta e condannato per bancarotta semplice, ha escluso il difetto di legittimazione ad agire nei suoi confronti dei creditori che avevano fatto valere un titolo di azione propria personale in presenza della costituzione di parte civile del commissario dell'amministrazione straordinaria e, pur non esaminando «funditus le problematiche legate all'individuazione dei rimedi spettanti ai creditori nel procedimento penale per bancarotta semplice», ha rigettato in parte qua il ricorso sulla scorta della natura processuale dell'art. 240 cit. e, dunque, della cristallizzazione della sua operatività al momento della costituzione di parte civile - ossia dell'«innesto dell'azione civile nel processo penale» alla luce del reato contestato cioè la bancarotta fraudolenta -, negando rilievo alla successiva derubricazione; cfr. Sez. 5, n. 32352/2014, cit.). Né può ravvisarsi nella disciplina così ricostruita un contrasto con la Costituzione, se si pensa che l'art.240 cit. ha ad oggetto il solo esercizio dell'azione civile nel processo penale e non pregiudica in alcun modo la proposizione di essa, per ottenere innanzi al Giudice civile il risarcimento del danno derivante da un reato diverso dalla bancarotta fraudolenta (oltre che, ovviamente, derivante dalla bancarotta fraudolenta qualora l'interessato ritenga preferibile esercitare l'azione in tale sede) e, dunque, non può ravvisarsi - in termini di non manifesta infondatezza - la violazione del diritto di difesa né, per vero, un esercizio del potere discrezionale da parte del Legislatore in maniera così irragionevole da richiedere lo scrutinio della Consulta. Sotto tale profilo: - deve porsi mente alla ratio della normativa già sopra richiamata, ossia l'intenzione di concentrare sul curatore (e sugli altri organi contemplati dalla norma) la legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale (quantunque essa abbia ad oggetto un'obbligazione ex delicto) a tutela delle pretese creditorie; e al diverso grado di offensività delle ipotesi di bancarotta fraudolenta rispetto a quelle di bancarotta semplice, pure sopra rilevata; e deve considerarsi che «l'interesse tutelato, nei reati di bancarotta, è quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti», ciò da cui discende «la rilevanza non dell'interesse alla conservazione del patrimonio dei singoli creditori, bensì l'interesse generale dei creditori a non essere danneggiati da atti e comportamenti dell'imprenditore che, pur avendo ad cggetto il patrimonio di quest'ultimo, hanno incidenza negativa sulle loro aspettative» e la conseguente individuazione nel curatore del fallimento della persona offesa dai reati fallimentari (Sez, 5, n. 18712 del 22/04/2022, Villetti, Rv. 283012 - 01, che richiama Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Mauri, Rv. 267043 - 01), nozione distinta - come si sa - dal danneggiato dal reato (quantunque la persona offesa possa rivestire pure tale qualità, rispetto alla quale è tuttavia più diretto, nell'ottica del processo penale, il legame con il reato del titolare del bene giuridico offeso, tanto che solo alla persona offesa deve essere notificata la vocatio in ius; non occorre, immorare nel resto, sulle facoltà e i diritti riconosciuti dal rito penale alla persona offesa e non al danneggiato; cfr. Sez. 5, n. 18712/2022, cit.); - ancora, deve considerarsi che, come affermato e ribadito dalla Corte ( costituzionale: «l'assetto generale, posto a base del codice di procedura penale del 1988, è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile (sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991)» guarda perfino la «persona offesa» («soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero») «quale "soggetto eventuale del procedimento o del processo", e non quale parte principale e necessaria (ordinanze n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008)»; «l'azione per il risarcimento del danno da reato o per le restituzioni ben può avere dall'inizio una propria autonomia nella naturale sede del giudizio civile, con un iter del tutto indipendente rispetto al giudizio penale (sentenza n. 532 del 1995)» (Corte cost. n. 203 del 22/09/2021, che richiama pure Id. n. 249 del 04/11/2020; cfr. pure Id. n. 182 del 07/07/2021, che fa riferimento, anche sulla scorta della giurisprudenza europea e delle Carte europee dei diritti, sia pure a proposito della decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato allorché è intervenuta per l'appunto di costituzione di parte civile, al necessario «bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale [...] e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato);- dunque, non si ravvisa (nei termini della non manifesta infondatezza, rispetto alle memorie della difesa di parte civile che ha genericamente invocato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 240 cit.) alcun vulnus ai diritti garantiti dalla Carta fondamentale nel bilanciamento tra diverse situazioni soggettive compiuto dal Legislatore, dovendosi considerare - come condivisibilmente osservato in dottrina, a proposito del rilievo assunto dalla parte civile nel processo penale in relazione alla struttura di quest'ultimo e alle sue finalità, con riferimento all'accessorietà della pretesa civilistica - il sistema nel suo complesso che, segnatamente, consente comunque nei casi di bancarotta semplice l'esercizio dell'azione risarcitoria innanzi al Giudice civile. Nel caso in esame, dunque, poiché a [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto il reato di bancarotta semplice (capo M. della rubrica), che la Corte territoriale - in riforma della decisione di primo grado, di condanna dell'imputato anche agli effetti civili - ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili nei confronti del Lardera, con conseguente revoca delle relative statuizioni, in quanto nei suoi confronti non poteva essere esercitata nel giudizio penale l'azione civile da parte dei menzionati creditori. 7.2. Non occorre immorare sul secondo, sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, volti a censurare l'attribuzione all'imputato della responsabilità, poiché - alla luce di quanto appena esposto in ordine all'azione civile e della già intervenuta declaratoria di estinzione del reato - basta rilevare che non emergono dagli atti ictu ocu/i, «in modo assolutamente non contestabile», i presupposti per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., evenienza neppure dedotta dalla difesa (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01; 244274 - 01). È, invece, assorbito il quinto motivo, con il quale è stata addotta l'illogicità della motivazione relativa alla condanna generica al risarcimento dei danni. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sopravvenuta rituale rinuncia all'impugnazione presentata dal suo difensore e procuratore speciale (cfr. atto di rinuncia in data 3 febbraio 2023), deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). 9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione avanzati nel loro interesse, impone di attribuire agli stessi ricorrenti profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). 10. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen.: gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da quelle difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che liquida, per ciascun gruppo, in complessivi euro 15.000,00, oltre accessori di legge. Ciò è a dirsi, come anticipato, anche: - per il Pasquini, che non consta aver comunicato la propria rinuncia alla parte civile (cfr. Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476 - 01: «l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e, nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grac'o dalla parte civile stessa»); - e per il [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso ha trovato accoglimento non in ordine alla sua responsabilità ma al trattamento sanzionatorio, tema estraneo all'azione civile (cfr. Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017 - dep. 2018, Canale, Rv. 273018 - 01). I medesimi imputati non devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non comparsi in udienza, poiché con le rispettive memorie (al di là delle argomentazioni a confutazione del ricorso del Lardera, rispetto al quale sono risultate soccombenti) non hanno contrastato specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e revoca le relative statuizioni civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione e annulla la medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato limitatamente alle disposte confische con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Inammis