CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 03661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 09275 / 20 2 5 R.G. , proposto [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, costituitasi nel giudizio a quo con la procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]. , e quale procuratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] –Società cooperativa; - intimata- udita la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 9 dicembre Oggetto:Regolamento di competenza - Pendenza di una causa in primo grado e dell’altra in appello - Art. 39, secondo comma, c.p.c. -Applicabilità -Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità -Fondamento. A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2025, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. Rilevato che: nel 2002 la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (i cui soci illimitatamente responsabili, nonché amministratori, erano Steven e [OSCURATO:PERSONA])stipulò con il C redito T revigiano (poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ) un contratto di conto - corrente cui seguì, nel 2004, un’apertura di credito con garanzia ipotecaria; a garanziadell’adempi mento delle obbligazioni della s ocietà nascenti da questirapporti, l’istituto di credito si fece sottoscrivere alcune fideiussioni dai familiari dei soci illimitatamente responsabili, tra cui i fratelli Manuel e [OSCURATO:PERSONA], ciascunodei quali rilasciò, rispettivamente il 21 e il 28 febbraio 2002, una fideiussione omnibusper l’importo di 150.000 Euro; in data 16 febbraio 2012, il [OSCURATO:PERSONA], vantandocrediti rilevanti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (la quale, di lì a poco, con sentenza del 6 aprile 2012, sarebbe stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso), chiese e ottenne nei confrontidella debitrice e dei suoi fideiussori, (tra cui Manuel D allan fino a concorrenza dell’importo garantito di 150.000 Euro)un decreto ingiuntivo per la somma di E uro 345.251,83; dopo che gli ingiunti ebbero abbandonato il giudizio di opposizione tempestivamenteintrodotto, il decreto ingiuntivo, in data 15 marzo 2018 , fu munito di certificato di definitività; nel 2019, la [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva acquistatoin blocco , con cessione pro soluto , crediti classificati “a sofferenza ” del [OSCURATO:PERSONA]) iniziò diverse procedure esecutive immobiliari (poi riunite) dinanzi al Tribunale di Treviso nei confronti, t ra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] , nonché dinanzi al Tribunale di Belluno, nei confrontidi Manuel e [OSCURATO:PERSONA]; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nell’ambito della procedura distinta con il n. R.G. 109/20 1 9, gli esecutati, con distinti ricorsi ex art. 615 cod. proc. civ.,depositati il 21 giugno e il 15 novembre 2021, proposero opposizione all’esecuzione, chiedendo la declaratoriadi insussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA] s . r.l. di procedere ad esecuzione forzata, deducendo tra l’altro, in qualità di consumatori, la nullitàdelle fide i ussioni per violazione della normativa antitrust ; rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, gli opponenti Manuel e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 6 maggio 2022 alla [OSCURATO:SOCIETA]. , promossero dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la causa di opposizione all’esecuzione; con atto notificato il 10 giugno 2022, Manuel D allan adì inoltre il [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata in materia di impresa, proponendo dinanzi a tale ufficiogiudiziario, nei confronti sia della [OSCURATO:SOCIETA]. che della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità totale o parziale della fideiussione omnibus da lui rilasciatain data 21 febbraio 2002, per contrarietà alla normativa antitrust ; l’opposizione all’esecuzione, proposta con atto del 6 maggio 2022 dai fratelli M anu el e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., è stata rigettata dal Tribunale di Belluno con sentenza 15 novembre 2023, n. 404, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con appello dinanzi allaCorte territoriale di Venezia, attualmenteancora pendente; invece, il giudizio di accertamento della nullità dell a f ideiussione introdotto con atto del 10 giugno 2022 da l solo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], in se guito alla declaratoriadi incompetenza del Tribunale delle imprese di Venezia , è stato riassunto dall’attore dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa , giudice dichiarato competente , con comparsa notificata alle controparti il 22 marzo 2023; con ordinanza n.940/2025, depositata il 17 marzo 2025, il T ribunale delle impresedi Milano, in accoglimento dell’ eccezione d i parte convenuta , ha dichiarato la litispendenza della causa di accertamento della nullità della A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fideiussione riassunta dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] D allan con la causa di opposizione all’ esecuzione da lui già proposta dinanzi al Tribunale di Belluno ; avuto riguardo al criterio della prevenzione, ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa riassunta dinanzi a sé; Il Tribunale meneghino ha così deciso, sul rilievo che , nella causa di opposizione all’esecuzione già proposta dinanzi al Tribunale di Belluno, « le domande di nullità (totale e parziale) della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust[erano] state formulate, non come mere eccezioni volte a paralizzare l’azione esecutiva avviata dal creditore oppostoSPV [OSCURATO:PERSONA] 1516, bensì come domande volte ad ottenere una declaratoria di nullità ex art. 33 L. 287/1990»; si sarebbe quindi trattato delle « medesime domande di accertamento della nullità integrale (ex art. 1419, comma 1 c.c.) ovvero parziale (ex art. 1419, comma 2 c.c.) della fideiussione successivamente ripropostedall’attore nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia , proseguito, a seguito di riassunzione, davanti al Tribunale di Milano»; l’ordinanza17 marzo 2025, n. 940 del Tribunale delle i mprese di Milano è stata impugnatacon regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA] n , il quale, sulla base di quattro motivi, ha chiesto di dichiarare l’insussistenza della dichiarata litispendenza e, per l’effetto, di « cassare l’ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materiadi impresa»; le contropartinon hanno depositato scritture difensive e x art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha formulato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1.con i motivi posti a fondamento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce: a) la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 168/2023 , attributivo alle Sezioni specializzate in materia di impresa c.d. “ supe r d is trettuali ” (tra cui quella istituita presso il T ribunale di Milano ) , di una competenza pe r materia inderogabile in ordinealle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione E uropea, tra cui s arebbero indubitabilmente rico mprese quelle concernentila nullità delle fideiussioni riproduttive dell o schema contrattuale predispostodall’ABI e con t ene n te disp os izioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della predettalegge; b) l’ insussistenza del rapporto di litispendenza tra la causa di opposizione all’esecuzione introdotta dinanzi a l Tribunale di Belluno e ancora pendente in secondo grado dinanzi alla Corte d’ appello di Venezia (ove è distinta con il n. R.G. 879/2024) e la causa di accertamento della nullità della fideiussionependente dinanzi al Tribunale meneghino (con il n. R.G. 13164/2023), atteso, da un lato, che nel primo giudizio la questione della nullitàdella fideiussione per contrasto con la normativa antitrustsarebbe stata sollevata in via di eccezione riconvenzionale « al solo fine di opporsi all’esecuzioneimmobiliare»; e considerato, dall’altro, che, in og n i caso , non vi era identità di parti tra i due giudizi; c) l’omessa considerazione , da parte del Tribunale meneghino, della cir costanza che il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Belluno era statodefinito in primo grado con sentenza 15 novembre 2023,n. 404, da lui impugnata dinanzi alla Corte lagunare con giudizio d’appellopromosso successivamente alla riassunzione della causa di nullità della fideiussione; d)l’erronea statuizione sulle spese di lite, per esser e stato indebitamentecondannato al loro pagamento in favore di ciascuna parte convenuta, non ostante l’infondatezza dell’eccezione di litispendenza ex adversosollevata; 2. tanto premesso in o r d i ne ai motivi di ricorso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata va effettivamente caducata e va dichiarata la competenzadel Tribunale di Milano , Sezione dista ccata in materia di impresa, a conoscere della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], sia pure per ragioni in A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani gran parte diverse da quelle illustrate dal ricorrente;ragioni che questa Corte, secondo i poteri che le sono propri in sede di regolamento di competenza, può e deve rilevare, ai fini della decisione sulla questione di litispendenza, d’ufficio; al riguardo va osservato che l’opposizione all’esecuzione proposta dinanzi al Tribunale di Belluno con atto notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 6 maggio 2022 trovava il suo fondamento nella denu n ciata nullità delle fideiussioni, la quale era stata dedotta in tale giudizio, sul presupposto che il decreto ingiuntivodichiarato esecutivo in seguito all’abbandono della relativa opposizione, al pari del provvedimento monitorio non opposto, non fosse preclusivodella possibilità, per l’ingiunto avente la qualità di consumatore, di contestareil diritto della controparte di procedere all’esecuzione; in altre parole, nel giudizio di opposizionenon veniva in considerazione un cumulo di domande (ovverosia il cumulotra l’opposizione all’esecuzione e le domandedi nullità dei contratti) ma un’unica domanda avente ad oggetto la declaratoriadell’insussistenza del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata, fondata sulla previa declaratoria di invalidità delle fideiussioni: nullità che nellaprospettazione degli opponenti era possibile far valere in sede di opposizione esecutiva, in ragione dei noti arresti della giurisprudenza union ale sull’ infirmitas del giudicato costituito dal provvedimento monitorio non opposto o di cui si sia abbandonata l’opposizione; tale essendo l’oggetto e il fondamento del l a pro po sta opposizione all’esecuzione, essa,quanto alla competenza sulla fase di merito a cognizione piena,rientrava ex se nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresac.d. “superdistrettuale” costituita presso il T ribunale di Milano, alla qualeil Tribunale di Belluno, adìto dagli opponenti, avrebbe dovuto rimettere la causaa norma dell’art. 616 cod. proc. civ. ( C ass. 8/04/2016, n. 6945) ; poiché tale rimessione non è avvenuta, né è stata sollevata la relativa questione nell’ambito di quel giudizio, deve prendersi atto che il merito dell’opposizione è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto, la quale è s tata im pugnata da [OSCURATO:PERSONA], opponente soc c ombente, con A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani appello ancora pendentedinanzi alla Corte territoriale di Venezia , nel mentre, quanto al profilo della competenza si sarebbe dovuto fare ricorso al regolamento di competenza ad istanza della parte soccombente sulla competenza; tra questa causa, in cui la questione di competenza risulta ormai preclusa per quanto appena detto,e quella successivamente introdotta dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del T ribunale lagunare, poi riassuntadinanzi a quella “ superdi s trettuale ” costituita presso il T ribunale di Milano, non sussiste, peraltro, un rapporto di litisp endenza , come invece ritenuto dalla decisione qui impugnata, bensì un rapporto di continenza , essendo la domanda di accertamentodella nullità della fideiussione contenuta nella domandadi accertamento dell’ insussistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata; ove il giudiziodi opposizione fosse stato ancora pende n te in primo grado dinanzi al Tribunale di Belluno, il rilievo del rapporto di continenza avrebbe giustificato, ai sensi dell’art.39, secondo comma, cod. proc. civ., il suo spostamentodinanzi al Tribunale “superdistrettuale” delle imprese di Milano, avuto riguardo allacircostanza che tale Tribunale era competente per materia sulla domanda di nullitàdella fideiussione ; la possibilità di tale spostamentoè, però, preclusa dalla circostanza che l’art.39, secondo comma, cod. proc. civ., non è applicabile in caso di pendenza di una causain appello e di altra in primo grado , giacché in questa ipotesi non può realizzarsi la remissione di una controversia dinanzi al giudice adìto pe r l’altra, in ragione del diverso grado in cui esse si trovano ; piuttosto, in consimile fattispecie, l’esigenza di coordinamentosottesa alla disciplina della continenza va assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell’art.295 cod. proc. civ., del processo che avrebbe dovuto sub i re l’ attrazione all’altro, se avesse potutooperare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata ingiudicato, del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione ( Cass.10/03/2014, n. 5455; Cass. 3/06/2020, n.10439 ; Cass. 18/02/2022, n.5340); A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nel caso in esame, rilevato il rapporto di continenza tra le due cause, va dunque cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano , Sezione specializzata in materia di impresa , sulla domanda di invalidità della fideiussione proposta da [OSCURATO:PERSONA] D allan contro la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. , e – dovendo questa Corte decidere in ragione dell’esame della questione di continenza che si è rilevata pure riguardo all’altro giudizio – va disposta la sospensionedella causa pende nte in appello davanti alla Corte territoriale di Venezia, limitatamente alla domanda ivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] D allan nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], vanno condannate, in solido, a rimborsare a M anuel Dallan le spese del regolamento, nella misura liquidata in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. [OSCURATO:PERSONA] dichiarala continenza della causa pende nte dinanzi alla Corte d’appellodi Venezia, iscritta al n. R . G . 879/2024, lim itatamente all a domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., e la causa pendente dinanzial [OSCURATO:PERSONA], iscritta al n. R.G. 13164/2023, avente ad oggetto la domanda di accertamento dell’ invalidità della fideiussione , propostada [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ; cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda di accertamentodella invalidità della fideiussione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell a [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e dispone la sospensione, sino alla definizione con sentenzapassata in giudicato del giudizio sulla predetta domanda , della causa pendente di n anzi alla Corte d’ appello di Venezia , limitatamente alla opposizioneall’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; A.C. 09/12/2025 r.g.n. 09275/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, il termine di tre mesi dallacomunicazione del deposito dellapresente ordinanza; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge , da distrarsi in favore d