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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:414
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0325_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-325/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), e ° alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187, pag. 41), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori J.L.

Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N.

Kakouris, P.J.G.

Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), e ° alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187, pag. 41), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive. 2 Risulta dagli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48 (in prosieguo: le "direttive controverse") che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive entro il 1 gennaio 1993. 3 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante i provvedimenti di attuazione delle direttive controverse e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che l' [OSCURATO:PERSONA] si era conformata ai propri obblighi, ha inviato, il 12 marzo 1993, una lettera di diffida al governo irlandese. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, il 5 luglio 1993, a tale lettera di diffida precisando che i provvedimenti di attuazione delle direttive controverse erano in corso di preparazione e che essa sperava che tali direttive sarebbero state presto attuate. 5 Ritenendo che l' [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata alla sua lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inviato, il 4 maggio 1994, un parere motivato invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive controverse entro un termine di due mesi dalla sua notifica. 6 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti di attuazione delle direttive controverse entro il termine impartito, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto il presente ricorso. 7 Nel controricorso, l' [OSCURATO:PERSONA] non contesta la mancata attuazione delle quattro direttive controverse entro il termine impartito, ma fa tuttavia valere che i provvedimenti ministeriali che devono dar loro attuazione sono in corso di predisposizione. 8 Poiché l' attuazione delle direttive controverse non è avvenuta entro il termine dalle stesse fissato, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Occorre pertanto constatare che, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive controverse, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura; ° alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; ° alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, e ° alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0325_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-325/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), e ° alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187, pag. 41), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura (GU L 46, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1); ° alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), e ° alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187, pag. 41), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive. 2 Risulta dagli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48 (in prosieguo: le "direttive controverse") che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive entro il 1 gennaio 1993. 3 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante i provvedimenti di attuazione delle direttive controverse e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che l' [OSCURATO:PERSONA] si era conformata ai propri obblighi, ha inviato, il 12 marzo 1993, una lettera di diffida al governo irlandese. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, il 5 luglio 1993, a tale lettera di diffida precisando che i provvedimenti di attuazione delle direttive controverse erano in corso di preparazione e che essa sperava che tali direttive sarebbero state presto attuate. 5 Ritenendo che l' [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata alla sua lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inviato, il 4 maggio 1994, un parere motivato invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive controverse entro un termine di due mesi dalla sua notifica. 6 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti di attuazione delle direttive controverse entro il termine impartito, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto il presente ricorso. 7 Nel controricorso, l' [OSCURATO:PERSONA] non contesta la mancata attuazione delle quattro direttive controverse entro il termine impartito, ma fa tuttavia valere che i provvedimenti ministeriali che devono dar loro attuazione sono in corso di predisposizione. 8 Poiché l' attuazione delle direttive controverse non è avvenuta entro il termine dalle stesse fissato, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Occorre pertanto constatare che, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive controverse, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ° alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacoltura; ° alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; ° alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, e ° alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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