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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15208/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 51d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo i alla finalità di spaccio, meramente riproduttivirdella stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, i giudici del merito hanno argomentato la finalità dell'uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale significativo (grammi 30,19 di sostanza stupefacente tipo monoacetilmorfina da cui erano ricavabili 114,9 dosi singole e grammi 9,19 di cocaina da cui erano ricavabili 48,9 dosi singole), la contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia e del rinvenimento di un rotolo di carta stagnola detenuto nello stesso luogo dello stupefacente, materiale utile per il confezionamento da cui la prova del fine di uso non esclusivamente personale.

Rilevato il secondo motivo con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod.pen. risulta inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione della circostanza che l'imputato fosse dedito all'attività illecita durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) ed è sufficiente ad escluderle l'individuazione di elementi di segno contrario, come avvenuto nel caso in esame.

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 51d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo i alla finalità di spaccio, meramente riproduttivirdella stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, i giudici del merito hanno argomentato la finalità dell'uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale significativo (grammi 30,19 di sostanza stupefacente tipo monoacetilmorfina da cui erano ricavabili 114,9 dosi singole e grammi 9,19 di cocaina da cui erano ricavabili 48,9 dosi singole), la contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia e del rinvenimento di un rotolo di carta stagnola detenuto nello stesso luogo dello stupefacente, materiale utile per il confezionamento da cui la prova del fine di uso non esclusivamente personale. Rilevato il secondo motivo con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod.pen. risulta inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione della circostanza che l'imputato fosse dedito all'attività illecita durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) ed è sufficiente ad escluderle l'individuazione di elementi di segno contrario, come avvenuto nel caso in esame. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris