CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; « udita la relazione svolt dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e carenza mo- tivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla con- gruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". 3. Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione concernente il mancato proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'in- troduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputa- zione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che ri- chiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord.3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); la pena è stata applicata nei termini ri- chiesti dalle parti e non presenta profili di illegalità. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma