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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 14576/2022

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SENTENZA sul ricorso 11255-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], (già AZIENDA U.S.L. n.6 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricozrente - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 211, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successive - contro [OSCURATO:PERSONA], (già AZIENDA U.S.L. n.6 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - non chè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1148/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/10/2015 R.G.N. 1185/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 11255/2016 Fatti di causa

1. Con sentenza n. 1148/2015, depositata il 28 ottobre 2015, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medici pediatri convenzionati con il S.S.N., domanda volta ad ottenere il pagamento della differenza tra l'emolumento previsto dall'art. 58, lettera A), commi 2 e 3, dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2005 e quello minore percepito dai ricorrenti a decorrere dal mese di gennaio 2006.

2. La Corte ha ritenuto a sostegno della propria decisione che la contrattazione collettiva, richiamando l'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005 ai fini del calcolo dell'assegno, avesse inteso riferirsi esclusivamente all'anzianità maturata entro il primo semestre del 2005, ovvero a quella maturata dal medico alla data del 30 giugno di tale anno, con conseguente applicazione, nel caso concreto, della fascia di anzianità nella specializzazione compresa tra i sedici e i ventidue anni, in luogo di quella oltre i ventidue anni, posto che i ricorrenti avevano tutti conseguito la specializzazione nel secondo semestre del 1983.

3. Avverso detta sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, assistiti da memoria; hanno altresì proposto ricorso gli altri medici, con tre motivi.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha resistito con distinti c:ontroricorsi.

5. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo raccoglimento dei ricorsi.

Ragioni della decisione

6. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

7. Con il primo motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. il vizio di motivazione consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili rese nella sentenza impugnata sul punto della maturazione dell'anzianità di specializzazione e, quindi, della determinazione dell'assegno individuale previsto per i medici pediatri di libera scelta dall'art. 58, lettera A), Corrimi 2 e 3, [OSCURATO:PERSONA] del 2005.

8. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. con riferimento all'interpretazione della medesima norma collettiva, avendo la Corte arrestato la propria indagine al dato letterale delle parole "nel secondo semestre 2005", che compare nel comma 3 dell'art. 58, senza ricostruire la comune intenzione delle parti, né attraverso l'esame dell'intera formulazione della norma, né attraverso la valutazione del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, né attraverso il coordinamento delle varie clausole contrattuali: indagine che, ove condotta alla luce di tali canoni ermeneutici, avrebbe potuto facilmente dimostrare l'insostenibilità dell'affermazione, secondo la quale l'anzianità da prendere in esame ai fini del calcolo dell'assegno individuale sarebbe quella maturata alla data del 30 giugno 2005.

9. Con i tre motivi del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata: - con il 1°, per violazione e falsa applicazione dell'art. 58, lettere A) e B), A.C.N. del 2005, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 cod. civ., non avendo la Corte di appello interpretato l'art. 58 alla stregua delle altre clausole dell'Accordo, come richiesto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contrattazione collettiva, e avendo utilizzato - sul presupposto, in realtà insussistente, di una problematicità di lettura della norma - il criterio (di natura integrativa) della conservazione del contratto, sebbene l'applicazione di tale criterio sia prevista solo nel caso in cui non risultino sufficienti le regole strettamente interpretative fissate negli artt. 1362-1365 cod. civ.; - con il 2°, per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in riferimento alle istanze istruttorie proposte dalle ricorrenti ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1362, comma secondo, cod. civ.; - con il 3°, per insanabile contrasto tra affermazioni della sentenza impugnata.

10. Sono fondati, e devono essere accolti, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso cli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

11. L'art. 58 A.C.N. del 2005 prevede, alla lettera A), comma 3, che i medici pediatri, di cui al comma precedente, "hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005, calcolato in base al criterio assistenziale ed all'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005".

12. Il testo contrattuale è chiaro e univoco nello stabilire che, per l'individuazione della fascia corrispondente all'anzianità (di specializzazione), si debba avere riguardo alla data del 31 dicembre 2005 e cioè che sia rilevante, ai fini in esame, anche un'anzianità giunta a compimento nel secondo semestre di tale anno.

13. In tal senso depongono concordemente i seguenti elementi: a) non vi è alcun riferimento nella disposizione in esame alla data del 30 giugno 2005, sicché la conclusione interpretativa della Corte di appello è priva di supporto testuale;b) le parole "maturata nel secondo semestre 2005" stanno a significare, secondo il loro senso comune, che l'intero periodo di tempo compreso tra 11 luglio 2005 e il 31 dicembre successivo è utile e rilevante per la maturazione dellanzianità, poiché il fatto del venire a maturazione (dell'anzianità di specializzazione) è nel semestre indicato e cioè viene collocato dalla norma all'interno dei limiti temporali che definiscono il periodo; c) tali parole non sono precedute dall'avverbio "già", a indicare che nel momento di cui si parla (il secondo semestre 2005) il fatto della maturazione è ormai accaduto; d) se l'assegno individuale, cui i medici hanno diritto, si determina al 31 dicembre 2005, è coerente con tale previsione (e non inutile ripetizione) che si prenda in considerazione l'anzianità maturata alla medesima data; e) la previsione che l'anzianità sia quella "maturata nel secondo semestre 2005" indica che le parti contraenti collettive hanno inteso esprimere una valutazione di omogeneità o equiparazione tra specializzazioni conseguite in giorni diversi del medesimo periodo, unitariamente considerato dalle parti stesse nella loro autonomia negoziale, senza pregiudizio per la coincidenza fra la data finale del periodo e il termine ultimo cui rapportare il calcolo dell'anzianità di specializzazione.

14. Gli ulteriori motivi dei due ricorsi restano assorbiti.

15. L'impugnata sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1148/2015 deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento dei motivi accolti, con rinvio delle cause alla medesima Corte di appello in diversa composizione, la quale procederà a determinare l'anzianità di specializzazione alla stregua della norma di cui all'art. 58 come sopra interpretata, con le pronunce conseguenti, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assorbito il primo, nonché accoglie il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Tudisca e Parinisi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso 11255-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], (già AZIENDA U.S.L. n.6 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricozrente - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 211, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successive - contro [OSCURATO:PERSONA], (già AZIENDA U.S.L. n.6 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - non chè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1148/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/10/2015 R.G.N. 1185/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 11255/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 1148/2015, depositata il 28 ottobre 2015, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medici pediatri convenzionati con il S.S.N., domanda volta ad ottenere il pagamento della differenza tra l'emolumento previsto dall'art. 58, lettera A), commi 2 e 3, dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2005 e quello minore percepito dai ricorrenti a decorrere dal mese di gennaio 2006. 2. La Corte ha ritenuto a sostegno della propria decisione che la contrattazione collettiva, richiamando l'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005 ai fini del calcolo dell'assegno, avesse inteso riferirsi esclusivamente all'anzianità maturata entro il primo semestre del 2005, ovvero a quella maturata dal medico alla data del 30 giugno di tale anno, con conseguente applicazione, nel caso concreto, della fascia di anzianità nella specializzazione compresa tra i sedici e i ventidue anni, in luogo di quella oltre i ventidue anni, posto che i ricorrenti avevano tutti conseguito la specializzazione nel secondo semestre del 1983. 3. Avverso detta sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, assistiti da memoria; hanno altresì proposto ricorso gli altri medici, con tre motivi. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha resistito con distinti c:ontroricorsi. 5. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo raccoglimento dei ricorsi. Ragioni della decisione 6. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 7. Con il primo motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. il vizio di motivazione consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili rese nella sentenza impugnata sul punto della maturazione dell'anzianità di specializzazione e, quindi, della determinazione dell'assegno individuale previsto per i medici pediatri di libera scelta dall'art. 58, lettera A), Corrimi 2 e 3, [OSCURATO:PERSONA] del 2005. 8. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. con riferimento all'interpretazione della medesima norma collettiva, avendo la Corte arrestato la propria indagine al dato letterale delle parole "nel secondo semestre 2005", che compare nel comma 3 dell'art. 58, senza ricostruire la comune intenzione delle parti, né attraverso l'esame dell'intera formulazione della norma, né attraverso la valutazione del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, né attraverso il coordinamento delle varie clausole contrattuali: indagine che, ove condotta alla luce di tali canoni ermeneutici, avrebbe potuto facilmente dimostrare l'insostenibilità dell'affermazione, secondo la quale l'anzianità da prendere in esame ai fini del calcolo dell'assegno individuale sarebbe quella maturata alla data del 30 giugno 2005. 9. Con i tre motivi del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata: - con il 1°, per violazione e falsa applicazione dell'art. 58, lettere A) e B), A.C.N. del 2005, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 cod. civ., non avendo la Corte di appello interpretato l'art. 58 alla stregua delle altre clausole dell'Accordo, come richiesto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contrattazione collettiva, e avendo utilizzato - sul presupposto, in realtà insussistente, di una problematicità di lettura della norma - il criterio (di natura integrativa) della conservazione del contratto, sebbene l'applicazione di tale criterio sia prevista solo nel caso in cui non risultino sufficienti le regole strettamente interpretative fissate negli artt. 1362-1365 cod. civ.; - con il 2°, per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in riferimento alle istanze istruttorie proposte dalle ricorrenti ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1362, comma secondo, cod. civ.; - con il 3°, per insanabile contrasto tra affermazioni della sentenza impugnata. 10. Sono fondati, e devono essere accolti, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso cli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 11. L'art. 58 A.C.N. del 2005 prevede, alla lettera A), comma 3, che i medici pediatri, di cui al comma precedente, "hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005, calcolato in base al criterio assistenziale ed all'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005". 12. Il testo contrattuale è chiaro e univoco nello stabilire che, per l'individuazione della fascia corrispondente all'anzianità (di specializzazione), si debba avere riguardo alla data del 31 dicembre 2005 e cioè che sia rilevante, ai fini in esame, anche un'anzianità giunta a compimento nel secondo semestre di tale anno. 13. In tal senso depongono concordemente i seguenti elementi: a) non vi è alcun riferimento nella disposizione in esame alla data del 30 giugno 2005, sicché la conclusione interpretativa della Corte di appello è priva di supporto testuale;b) le parole "maturata nel secondo semestre 2005" stanno a significare, secondo il loro senso comune, che l'intero periodo di tempo compreso tra 11 luglio 2005 e il 31 dicembre successivo è utile e rilevante per la maturazione dellanzianità, poiché il fatto del venire a maturazione (dell'anzianità di specializzazione) è nel semestre indicato e cioè viene collocato dalla norma all'interno dei limiti temporali che definiscono il periodo; c) tali parole non sono precedute dall'avverbio "già", a indicare che nel momento di cui si parla (il secondo semestre 2005) il fatto della maturazione è ormai accaduto; d) se l'assegno individuale, cui i medici hanno diritto, si determina al 31 dicembre 2005, è coerente con tale previsione (e non inutile ripetizione) che si prenda in considerazione l'anzianità maturata alla medesima data; e) la previsione che l'anzianità sia quella "maturata nel secondo semestre 2005" indica che le parti contraenti collettive hanno inteso esprimere una valutazione di omogeneità o equiparazione tra specializzazioni conseguite in giorni diversi del medesimo periodo, unitariamente considerato dalle parti stesse nella loro autonomia negoziale, senza pregiudizio per la coincidenza fra la data finale del periodo e il termine ultimo cui rapportare il calcolo dell'anzianità di specializzazione. 14. Gli ulteriori motivi dei due ricorsi restano assorbiti. 15. L'impugnata sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1148/2015 deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento dei motivi accolti, con rinvio delle cause alla medesima Corte di appello in diversa composizione, la quale procederà a determinare l'anzianità di specializzazione alla stregua della norma di cui all'art. 58 come sopra interpretata, con le pronunce conseguenti, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assorbito il primo, nonché accoglie il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Tudisca e Parinisi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Così d
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