Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14282/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Rep.

Ceca il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 Corte appello Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/05/2020 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di concorso in tentata rapina impropria aggravata, lesioni aggravate e resistenza.

Con un unico motivo, il ricorrente censura, in primo luogo, la motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il concorso nel reato di rapina tentata impropria contestata al capo b) e in quelli ascritti ai capi c) e d) e, in particolare, l'assenza di argomentazioni alle deduzioni difensive sulle criticità dell'individuazione fotografica effettuata dal teste [OSCURATO:PERSONA] (appartenente all'Arma dei Carabinieri), oggetto di specifica deduzione non solo con l'atto di appello, bensì anche mediante articolati motivi aggiunti all'uopo depositati.

La difesa lamenta l'inattendibilità di tale individuazione assumendo che lo Scala fosse stato verosimilmente suggestionato dalle informazioni che aveva su! coimputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile di altri furti commessi con analoghe modalità.

Il teste, in particolare, non aveva mai fornito, al contrario del coimputato, una descrizione del Dimitrov rivelando di lui solo un dato, la presenza di una macchia sulla guancia, difficilmente percepibile tenuto conto della dinamica dell'aggressione subita, effettuando il riconoscimento dopo venti giorni dal fatto.

La Corte d'appello non aveva considerato che Scala, nell'immediatezza, aveva dichiarato di poter individuare solo l'autore dell'aggressione, ossia il [OSCURATO:PERSONA], di cui, infatti, forniva puntuale descrizione; né aveva dato il giusto peso alla "rìsalenza nel tempo" delle foto, in bianco e nero, che componevano l'album fotografico e alla fallacia in generale del riconoscimento fotografico rispetto a quello personale, nella specie non operato, per la capacità di influire sulla genuinità della risposta di colui che deve effettuare la individuazione.

Il difensore, inoltre, si duole dell'omessa riqualificazione della condotta di cui al capo a) nel reato di tentativo di furto, attesa la soluzione di continuità tra attività predatoria e successiva violenza usata verso lo Scala, di cui gli autori ignoravano l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, e nel mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria.

Assume, infine, che contrariamente a quanto considerato nella sentenza impugnata, si era sollecitata, anche sulla base delle esposte osservazioni, l'assoluzione dell'imputato dagli ulteriori reati non avendo materialmente posto in essere alcuna violenza, né fornito alcun contributo morale alla loro consumazione.

2. Il RG. presso questa Corte, con requisitoria in data 07/02/2022, ritenendo fondato il profilo di censura attinente al vizio di motivazione in ordine alla valenza del riconoscimento operato dal teste di p.g. (sul rilievo dell'omesso esame dei motivi aggiunti al riguardo prodotti dalla difesa in appello), ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al primo profilo di censura sollevato.

Risulta agli atti che l'attuale difensore del ricorrente (nominato per il giudizio di appello in data 8/10/2019) aveva effettivamente e tempestivamente depositato, nel corso del giudizio (in data 13/02/2020), motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui, nel rispetto del limite del necessario riferimento ai motivi principali, sviluppava le doglianze riversate sulla pregnanza probatoria del riconoscimento effettuato dal teste appuntato Scala.

La Corte d'appello ha omesso qualsiasi riferimento a tali deduzioni e la motivazione sul punto, per come osservato dallo stesso RG. nella requisitoria, non può ritenersi esaustiva e tale da potersi ravvisare un implicito rigetto.

Invero, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata nessun riferimento viene effettuato alle specifiche doglianze di cui ai motivi aggiunti (pagg. 1 -8), risultando persino omesso nell'intestazione della sentenza anche il nominativo dell'odierno difensore che l'imputato ebbe a nominare per il giudizio di appello (della cui presenza invece si dà atto all'udienza), risultando indicato solo l'altro (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Né la succinta motivazione resa in tema di individuazione dalla Corte di merito è idonea, per un verso, a dare conto dell'esame delle doglianze difensive specificamente sollevate con i motivi aggiunti e, per altro, a fornire, al contempo, una adeguata confutazione dei rilievi difensivi mossi tanto con l'atto di appello, quanto con i motivi aggiunti, sulla pregnanza probatoria dell'individuazione del ricorrente, ritenuta dai giudici di merito elemento decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati.

4. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, restando di conseguenza assorbite le ulteriori censure avanzate col presente ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Roma, li 22/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Rep. Ceca il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 Corte appello Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/05/2020 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di concorso in tentata rapina impropria aggravata, lesioni aggravate e resistenza. Con un unico motivo, il ricorrente censura, in primo luogo, la motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il concorso nel reato di rapina tentata impropria contestata al capo b) e in quelli ascritti ai capi c) e d) e, in particolare, l'assenza di argomentazioni alle deduzioni difensive sulle criticità dell'individuazione fotografica effettuata dal teste [OSCURATO:PERSONA] (appartenente all'Arma dei Carabinieri), oggetto di specifica deduzione non solo con l'atto di appello, bensì anche mediante articolati motivi aggiunti all'uopo depositati. La difesa lamenta l'inattendibilità di tale individuazione assumendo che lo Scala fosse stato verosimilmente suggestionato dalle informazioni che aveva su! coimputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile di altri furti commessi con analoghe modalità. Il teste, in particolare, non aveva mai fornito, al contrario del coimputato, una descrizione del Dimitrov rivelando di lui solo un dato, la presenza di una macchia sulla guancia, difficilmente percepibile tenuto conto della dinamica dell'aggressione subita, effettuando il riconoscimento dopo venti giorni dal fatto. La Corte d'appello non aveva considerato che Scala, nell'immediatezza, aveva dichiarato di poter individuare solo l'autore dell'aggressione, ossia il [OSCURATO:PERSONA], di cui, infatti, forniva puntuale descrizione; né aveva dato il giusto peso alla "rìsalenza nel tempo" delle foto, in bianco e nero, che componevano l'album fotografico e alla fallacia in generale del riconoscimento fotografico rispetto a quello personale, nella specie non operato, per la capacità di influire sulla genuinità della risposta di colui che deve effettuare la individuazione. Il difensore, inoltre, si duole dell'omessa riqualificazione della condotta di cui al capo a) nel reato di tentativo di furto, attesa la soluzione di continuità tra attività predatoria e successiva violenza usata verso lo Scala, di cui gli autori ignoravano l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, e nel mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria. Assume, infine, che contrariamente a quanto considerato nella sentenza impugnata, si era sollecitata, anche sulla base delle esposte osservazioni, l'assoluzione dell'imputato dagli ulteriori reati non avendo materialmente posto in essere alcuna violenza, né fornito alcun contributo morale alla loro consumazione. 2. Il RG. presso questa Corte, con requisitoria in data 07/02/2022, ritenendo fondato il profilo di censura attinente al vizio di motivazione in ordine alla valenza del riconoscimento operato dal teste di p.g. (sul rilievo dell'omesso esame dei motivi aggiunti al riguardo prodotti dalla difesa in appello), ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al primo profilo di censura sollevato. Risulta agli atti che l'attuale difensore del ricorrente (nominato per il giudizio di appello in data 8/10/2019) aveva effettivamente e tempestivamente depositato, nel corso del giudizio (in data 13/02/2020), motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui, nel rispetto del limite del necessario riferimento ai motivi principali, sviluppava le doglianze riversate sulla pregnanza probatoria del riconoscimento effettuato dal teste appuntato Scala. La Corte d'appello ha omesso qualsiasi riferimento a tali deduzioni e la motivazione sul punto, per come osservato dallo stesso RG. nella requisitoria, non può ritenersi esaustiva e tale da potersi ravvisare un implicito rigetto. Invero, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata nessun riferimento viene effettuato alle specifiche doglianze di cui ai motivi aggiunti (pagg. 1 -8), risultando persino omesso nell'intestazione della sentenza anche il nominativo dell'odierno difensore che l'imputato ebbe a nominare per il giudizio di appello (della cui presenza invece si dà atto all'udienza), risultando indicato solo l'altro (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Né la succinta motivazione resa in tema di individuazione dalla Corte di merito è idonea, per un verso, a dare conto dell'esame delle doglianze difensive specificamente sollevate con i motivi aggiunti e, per altro, a fornire, al contempo, una adeguata confutazione dei rilievi difensivi mossi tanto con l'atto di appello, quanto con i motivi aggiunti, sulla pregnanza probatoria dell'individuazione del ricorrente, ritenuta dai giudici di merito elemento decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati. 4. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, restando di conseguenza assorbite le ulteriori censure avanzate col presente ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Roma, li 22/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris