CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 30299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 278/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 32739/2021 depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32739/2021 della Corte di cassazione. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Il ricorrente ha presentato memoria. L’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32739/2021 ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] proposto contro il decreto della Corte d’appello di Napoli del 29 dicembre 2020 in tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della Giustizia al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 1.700,00, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzioneall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. L’ordinanza n. 32739/2021 chiariva in motivazione che le spese processuali del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, instaurato dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria, erano liquidate in base al criterio della soccombenza a misura dell’intera vicenda processuale, secondo i principi enunciati da Cass. n. 26851/2016 e da Cass. n. 9728/2020. Il primo motivo del ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] (pagine da 7 a 12) lamenta “mancato esame della domanda di liquidazione delle spese di lite del procedimento monitorio e mancata liquidazione delle stesse; omessa pronuncia”. Il secondo motivo del ricorso per revocazione (pagine da 12 a 19) lamenta “mancato esame della domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente e mancata liquidazione della stessa; omessa pronuncia”. Il terzo motivo del ricorso per revocazione (pagine da 19 a 26) lamenta “mancato esame della domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e mancata liquidazione della stessa; omessa pronuncia”. Il quarto motivo del ricorso per revocazione (pagine da 26 a 31) lamenta “mancato esame della domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di legittimità per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente e mancata liquidazione della stessa; omessa pronuncia”. Il quinto motivo del ricorso per revocazione (pagine da 31 a 35) lamenta “mancato esame della domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di legittimità per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e mancata liquidazione della stessa; omessa pronuncia”. Il ricorso, nella sostanza, assume che, l’ordinanza revocanda (che ha deciso la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., provvedendo anche al conseguente regolamento delle spese processuali dell’intero giudizio), non abbia pronunciato né sulla liquidazione autonoma delle spese della fase monitoria dell'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 (che, peraltro, la stessa ordinanza chiarisce in motivazione di aver regolato unitariamente a misura dell'intera vicenda processuale, stante l’accoglimento dell’opposizione proposta dalla parte privata), né sulle pretese ragioni di maggiorazione dei compensi. Va allora ribadito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzae l'altra dagli atti e documenti di causa. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono perciò palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. Con riguardo alla statuizione sulla liquidazione delle spese, l’errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., che legittima l'impugnazione della pronuncia della Corte di cassazione, è astrattamente configurabile, ad esempio, nel caso del mancato esame di scritti difensivi regolarmente acquisiti e comprovanti la costituzione in giudizio della parte vincitrice, ovvero della inesatta supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di determinate prestazioni difensive. Se invece si intenda denunciare la mancata o inesatta quantificazione delle spese nel dispositivo della sentenza, deve farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. Non sono viceversa denunciabili in sede di revocazione, come propone il ricorrente, errori attinenti alla omessa regolamentazione delle spese attinenti a determinate attività difensive o al mancato riconoscimento di maggiorazioni dei compensi con riguardo ad una decisione della Corte di cassazione nel cui dispositivo, come avvenuto nella specie, è stata prevista una liquidazione complessiva delle spese stesse, supponendo tali allegazioni una attività di specificazione, o di interpretazione, della pronuncia della Corte che non può essere oggetto del procedimento ex art. 391-bis c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 6- 1 , 06/03/2017, n. 5595 ). Né, peraltro, le censure formulate dal ricorrente sono riconducibili alle altre ipotesi di revocazione richiamate dall'art. 391 ter c.p.c., applicabili quando il provvedimento della Corte di cassazione abbia (come nella specie) deciso la causa nel merito. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo, non sussistendo le ragioni per la compensazione ipotizzate dal ricorrente nella memoria. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate