CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46396/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in euro 416,00, confermando quella detentiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la recidiva infraquinquennale. 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che si è ritenuto sussistere l'elemento soggettivo del dolo, nonostante gli indizi contrari desumibili dalla inutilità della menzogna ai fini del beneficio e, soprattutto, in assenza di arane. indagini. sull'elemento soggettivo; 2) la violazione dell'art. 99 cod.pen. ed il vizio di motivazione sul punto, essendo stata desunta la maggiore pericolosità solo in considerazione dei precedenti, in modo praticamente automatico, senza una attenta valutazione della gravità dell'illecito commesso in relazione ad una maggiore attitudine a delinquere. 3.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. La prima censura, avente ad oggetto l'elemento soggettivo del dolo, è a-specificgi atteso che non si confronta con tutti i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, in cui si legge chei a prescindere dalla non dimostrata convivenza della nonna e conseguente irrilevanza dell'omessa dichiarazione dei redditi della stessa, il ricorrente ha taciuto non solo redditi della sorella, ma anche propri ("è pacifico ed incontestato che l'odierno appellante abbia, consapevolmente e volontariamente, attestato nel corpo dell'istanza ... dati falsi concernenti il reddito percepito"), ragionevolmente desumendo da tale circostanza la consapevolezza e volontarietà di quanto falsamente dichiarato, quantomeno limitatamente alle proprie condizioni economiche, rientranti nella propria sfera di controllo. In proposito va sottolineato che nella sentenza di primo grado, che rispetto a tali accertamenti perviene alle medesime conclusioni di quella di appello, e, quindi, la integra, si legge che "nella dichiarazione Greco ometteva di indicare...parte del suo reddito (provvigioni per 3.137,55, erogate da [OSCURATO:PERSONA] s. r. I.). Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). La decisione è, peraltro, conforme al principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019; Bonelli, Rv. 277129). 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la recidiva, è infondato, atteso che i giudici di merito hanno espressamente argomentato la maggiore pericolosità del reo in considerazione della vicinanza temporale dei precedenti e del reato in esame. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 1° dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -4( Cl. [OSCURATO:PERSONA] CANCaLERIA 4,4 •,' ' 23