CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40613/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di rissa; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di tutti i suddetti imputati, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico, in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll maggio 2022 Il consig ,Yere etensore Il Presidente