CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 13470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17678/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende ; -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n. 81/2021 depositata il31/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’Appello di Lecce che gli fosse riconosciuto il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento introdotto nel proprio interesse, nel quale aveva chiesto la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in suo favore di quanto dovutogli a titolo di distrazione delle spese di lite; - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dedusse: - di aver presentato la domanda di distrazione delle spese unitamente al ricorso introduttivo del giudizio presupposto; - che la domanda in questione era stata respinta dalla Corte d’Appello di Lecce ed era stata invece accolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n.27938/2011 depositata il 21.12.2011; - che stante l’inadempimento del Ministero, aveva introdotto il giudizio di ottemperanza con ricorso notificato il 07.10.2015, ancora pendente alla data di deposito del ricorso per equa riparazione; - il [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della Giustizia, non essendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] parte del giudizio di cognizione e rigettò la domanda di indennizzo in relazione al giudizio di ottemperanza in quanto contenuto nei limiti della ragionevole durata; - la Corte d’Appello di Lecce: a) confermò la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, in quanto il ricorrente non era stato parte dei procedimenti di cognizione presupposti introdotti innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, entrambi promossi nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda di distrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; b) dichiarò che il ricorrente aveva assunto la qualità di parte, con diritto di agire iure proprio per l’equa riparazione solamente con la proposizione del giudizio di ottemperanza; c) dichiarò la domanda parzialmente fondata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto il giudizio di ottemperanza aveva superato di anni due il termine di ragionevole durata; - ricorre per la cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - resiste con controricorso il Ministero della Giustizia; - con memoria d epositata in prossimità dell’adunanza il ricorrente ha insistito nelle proprie difese; Considerato che: -l’unico motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 – 100 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema deci dendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio – erronea motivazione e violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001 e dell’art. 6 par. 1 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – omessa applicazione dei pri ncipi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 19883/2019» - con il primo profilo dell’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe travisato la domanda dallo stesso formulata nelricorso monitorio in quanto la Corte d’appello avrebbe considerato quale processo presupposto quello avviato dall’avvocato antistatario nell’interesse del proprio assistito anziché lo speciale procedimento promosso, introdotto nel proprio esclusivo interesse, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per ottenere la distrazione delle spese; -tale profilo è infondato; - non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe pertanto legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata; -secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884); - l’istanza di distrazione ha valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito – e ai cui tempi – resta condizionata. (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022); - il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’an che nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022); -nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente evidenzia come egli non avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto, la cui fase di cognizione, relativa alla domanda ex art. 93 c.p.c., proposta innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente con la fase di esecuzione, avviata con il ricorso per ottemperanza innanzi al TAR del Lazio, così come nella sentenza 19983/2019 della Suprema Corte; -anche tale profilo è infondato; -si deve innanzitutto premettere che i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 si riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. La successiva ordinanza n. 18577/2022 di questa Corte, parimenti richiamata dal ricorrente, ha ribadito in motivazione che la fase di cognizione e quella di esecuzione si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione. Orbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in cui il credito fatto valere dal Lojodice non ha natura indennitaria, ma ha ad oggetto le spese di lite, liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio di ottemperanza. Conseguentemente, i principi invocati dal Lojodice, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla irragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva promosse per far valere un credito indennitario, non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto il credito del Lojodice non ha natura indennitaria; - con un ulteriore profilo di censura, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU secondo cui il diritto all’esame della propria causa entro un tempo ragionevole dovrebbe essere applicato indipendentemente dalla qualità delle parti, purché vi sia una controversia seria, effettiva, avente ad oggetto un diritto riconosciuto nell’ordinamento interno; presupposti che, secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame sarebbero tutti soddisfatti; -tale profilo è parimenti infondato; -l’art. 6,par. 1, CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senzadiventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022, peraltro citata dallo stesso ricorrente); -la Corte d’Appello di Lecce ha correttamente applicato i principi sopra richiamati ed ha considerato la durata del giudizio di ottemperanza, che superava di due anni il tempo di ragionevole durata prevista per la fase esecutiva; -il ricorso va, pertanto, rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; -la condanna al pagam ento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); - ai sens i dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 510,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi