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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23401/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30 gennaio 2026, depositata il 26 febbraio 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale locale avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale del 16 agosto 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lavede indagata per il reato di partecipazione a un’associazione per delinquerefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per lo più del tipo cocaina, facentecapo a [OSCURATO:PERSONA], operante in Roma e [OSCURATO:PERSONA] dal 10maggio 2024 e tutt’ora permanente, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309(capo 50), nonché per svariati reati fine, ex art. 73, comma 1, 80, comma 1,lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6) ed ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990 (capi 7 e 9), commessi tra marzo 2023 e agosto 2024, ha applicato allapredetta la misura richiesta.2.

Avverso tale ordinanza l’indagata, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione del divieto di bis in idem, conriferimento al reato associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria.Si evidenzia che: -il primo giudice aveva disatteso la richiesta cautelareavanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che per i medesimi fatti era stata giàemessa misura cautelare, essendo stato contestato in altro procedimento (N.35212/2020 R.G.N.R.) lo stesso reato associativo (trattandosi di sodaliziofacente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], operante negli stessi luoghi), sia pure con unabase meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente; -nell’ambito ditale procedimento, la richiesta di misura era stata accolta nei confronti diMohamed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentreera stata rigettata per gli altri tre coindagati, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, inassenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, si era formato su taleprovvedimento il giudicato cautelare; -successivamente, sempre nell’ambito ditale procedimento, all’udienza preliminare del 3 novembre 2025, il PubblicoMinistero aveva mutato l’imputazione associativa, circoscrivendolatemporalmente da luglio 2020 a marzo 2021; -secondo la giurisprudenza dilegittimità, il soggetto condannato per reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309del 1990 non può essere nuovamente perseguito per la partecipazione a una piùampia associazione dedita al narcotraffico operante, come nel caso di specie,nello stesso contesto spazio-temporale, in assenza di un concreto accertamentoin ordine all’autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendosufficiente a escludere la «medesimezza» del fatto, la mera estensionesoggettiva dei componenti.La ricorrente osserva che la descrizione del fatto nei due procedimenti èsovrapponibile: il [OSCURATO:PERSONA] è descritto quale capo e promotore, mentre gli altrisoggetti avrebbero realizzato meri reati fine sotto la sua direzione in qualità dipartecipi.

Pertanto, con tutta evidenza, le due associazioni non sono autonomel’una dall'altra, ma condividono la capacità decisionale ricondotta a un unicosoggetto e operano nel medesimo contesto spazio-temporale (con permanenza).Coincide, inoltre, il luogo di commissione dei reati (la zona di Prima Porta e areelimitrofe).Si lamenta, quindi, che il Tribunale del riesame abbia fondato la diversità deipresupposti delle due misure sulla non sovrapponibilità del dato temporale dioperatività delle due associazioni, alla luce della valutazione ex post operata dalPubblico Ministero nel procedimento relativo alla prima ordinanza cautelare, chein sede di udienza preliminare ha «chiuso», circoscrivendola temporalmente almarzo 2021, l’originaria contestazione «aperta».

Sul punto, per la ricorrente,l'ordinanza impugnata non si confronterebbe in modo esaustivo con leargomentazioni difensive, laddove si era sottolineato che la pubblica accusaaveva modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione della sua richiestacautelare nel precedente procedimento; e che, ragionando come fa ilprovvedimento impugnato, si consentirebbe al Pubblico Ministero di reiterareinfinitamente le richieste cautelari su un medesimo fatto, frazionando, anche expost, reati permanenti.2.2.

Con il secondo motivo si deduce mancanza della gravità indiziaria,erronea qualificazione dei fatti, insussistenza e inattualità delle esigenzecautelari, inadeguatezza della misura.Sotto il primo profilo, si rileva che, trattandosi di «droga parlata»,l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità.Sotto il secondo profilo, si osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativoinquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990.Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, sicensura che il Tribunale non abbia considerato che i reati risalgono a oltre dueanni or sono e che l’indagata non dispone e non disponeva di autonomi canali diapprovvigionamento, sicché le mutate condizioni di vita sue e dei coindagaticonsentivano di escludere il pericolo di recidiva.

Si lamenta, altresì, che ilTribunale non abbia indicato le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA], soggettoincensurato, non fosse meritevole di una misura cautelare più gradata.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

In data 20 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corteha depositato conclusioni scritte, nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si andranno diseguito a precisare.Quanto ai rimanenti profili di doglianza, gli stessi sono assorbiti, essendoevidente che, nonostante la questione del ne bis in idem cautelare riguardiesclusivamente il reato associativo, la sussistenza o meno di un precedentegiudizio per il medesimo fatto refluisce sia sul motivo in punto di gravitàindiziaria sia su quello afferente alle esigenze cautelari, quanto meno sotto ilprofilo della gravità complessiva della condotta.L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Roma.2.

Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in punto didiritto la motivazione con cui, a pag. 13 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale haconfutato l’argomentazione con cui il Giudice per le indagini preliminari,nell’ordinanza reiettiva della misura cautelare richiestagli, aveva ritenuto lasussistenza di un’ipotesi di bis in idem cautelare in ragione della circostanza che,nel procedimento n. 35212/2020 R.G.N.R., era già stata emessa a carico deicoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare (la richiesta erastata invece disattesa per altri coindagati, tra cui l’odierna ricorrente) inrelazione al medesimo reato associativo, trattandosi di sodalizio, facente capoallo stesso [OSCURATO:PERSONA], operante negli stessi luoghi, sia pure con una base menoampia, a far data dal 2020 con condotta permanente.

Nello specifico, il Tribunalecapitolino ha scritto: «[…] tale argomento deve essere respinto, tenuto contoche, oltre alla circostanza per cui gli atti del diverso citato procedimento nonsono nella disponibilità del Collegio, risulta in ogni caso che, come evidenziatodal P.M. nell'atto di impugnazione, si tratta di due distinte ipotesi di reato perchéle partecipazioni ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 risultano nonsovrapposte cronologicamente, attesa la modifica dell'imputazione come operatanel verbale dell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimenton. 35212/2020 R.G.N.R., prodotto dalla difesa.

Ivi si osserva che, come risultadal documento in parola, il P.M. ha operato in quella sede una modificadell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole “inRoma accertato da luglio 2020 a marzo 2021”.

Stante la differente epoca diconsumazione dei reati, non può ipotizzarsi che, come preteso dal difensore, ifatti contestati nel presente procedimento fossero già stati valutati in sedecautelare nell’altro ad eccezione di un modesto reato-fine.

Non si ravvisa dunquealcun bis in idem per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».Ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso, in primis,in un errore di tipo metodologico.

A fronte di un’eccezione di bis in idemcautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale dellacontestazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosipacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare), al fine di valutarne einterpretarne il tenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale ecronologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Per far ciò,allora, se i giudici romani non avevano la disponibilità degli atti del diversoprocedimento, come scrivono nel provvedimento impugnato, dovevano acquisirli.Va chiarito, poi, che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale èl’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nullarilevando — diversamente da quanto opina il Collegio del riesame — la modificadell’imputazione operata dal Pubblico Ministero in sede di udienza preliminare,stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quelloprincipale fino all’emanazione della sentenza di primo grado che, invece, anorma dell’art. 300 cod. proc. pen., esplica efficacia anche sul procedimento delibertate.

Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela,in sede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispettoal quale occorre avere come riferimento l’imputazione cautelare che ha sorrettola richiesta di misura e che ha portato all’adozione della stessa, e non − varibadito − le vicende del processo principale che potranno e dovranno avereun’inferenza decisionale solo con l’emanazione della sentenza di primo grado.Dovrà tenersi conto, guardando in concreto agli atti del precedenteprocedimento e ai fatti in concreto contestati in quello alla [OSCURATO:PERSONA], nella loroscansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiedere nelpresente procedimento per la «medesima» associazione riguardi un segmentotemporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condottapartecipativa permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale delmedesimo fatto già coperto dal primo titolo.3.

Il giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrà avere comepunto di partenza il criterio generale dell’identità storico-naturalistica del fatto: il«medesimo fatto» sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta,nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona.Questo è il criterio fissato da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’«idem factum», da Corte Cost. n.200 del 2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024,D’Alise, Rv. 287251 – 01; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371– 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertarequali segmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicatinei due procedimenti e se, tra essi, vi sia totale sovrapposizione, oppure se ilsecondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura unadiversa organizzazione criminale (vedasi in proposito Sez. 1, n. 37181 del19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023,Stelitano, non mass.).

In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali:identità o differenza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale dioperatività, sfera di interessi, programma criminoso, canali diapprovvigionamento, eventuale successione da un sodalizio a un altro, oppure, alcontrario, la permanenza di un’unica organizzazione che si evolve nel tempo purcambiando membri, modalità o articolazioni interne.

Dovendo ricordare, peraltro,che costituisce ius receptum che non sono decisivi, da soli, né i meri mutamentinei ruoli individuali, né il solo dato del diverso numero dei partecipi, né unadifformità temporale solo parziale, perché questi elementi possono esserecompatibili con la natura permanente del reato associativo.

Occorre accertare,invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto siapassato a una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata unasuccessione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventi lo stessonome e operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep.2022, Barattolo, Rv. 282721 - 01; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano,Rv. 268226 - 01; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928 - 01;Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750 - 01).

Corollariodi tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispettodel principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commissione dei reatiscopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame neivari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi siasovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014,Balzano, Rv. 261708 - 01; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv.239375 - 01).

Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione informa cosiddetta «aperta», la «identità del fatto» che rileva ai fini dell'operativitàdel principio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo a uno stesso reatopermanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenzavenga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio evenga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep.2014, Cento, Rv. 259642 - 01, in cui la Corte ha escluso la violazione delprincipio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato adassociazione mafiosa relativamente a un periodo successivo rispetto alprocedimento già definito e allegata, inoltre, quale «fatto nuovo», la posizione divertice assunta dall'imputato in tale contesto).

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale diRoma, Sezione Riesame.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, depositata il 26 febbraio 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale locale avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale del 16 agosto 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lavede indagata per il reato di partecipazione a un’associazione per delinquerefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per lo più del tipo cocaina, facentecapo a [OSCURATO:PERSONA], operante in Roma e [OSCURATO:PERSONA] dal 10maggio 2024 e tutt’ora permanente, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309(capo 50), nonché per svariati reati fine, ex art. 73, comma 1, 80, comma 1,lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6) ed ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990 (capi 7 e 9), commessi tra marzo 2023 e agosto 2024, ha applicato allapredetta la misura richiesta.2. Avverso tale ordinanza l’indagata, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione del divieto di bis in idem, conriferimento al reato associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria.Si evidenzia che: -il primo giudice aveva disatteso la richiesta cautelareavanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che per i medesimi fatti era stata giàemessa misura cautelare, essendo stato contestato in altro procedimento (N.35212/2020 R.G.N.R.) lo stesso reato associativo (trattandosi di sodaliziofacente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], operante negli stessi luoghi), sia pure con unabase meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente; -nell’ambito ditale procedimento, la richiesta di misura era stata accolta nei confronti diMohamed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentreera stata rigettata per gli altri tre coindagati, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, inassenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, si era formato su taleprovvedimento il giudicato cautelare; -successivamente, sempre nell’ambito ditale procedimento, all’udienza preliminare del 3 novembre 2025, il PubblicoMinistero aveva mutato l’imputazione associativa, circoscrivendolatemporalmente da luglio 2020 a marzo 2021; -secondo la giurisprudenza dilegittimità, il soggetto condannato per reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309del 1990 non può essere nuovamente perseguito per la partecipazione a una piùampia associazione dedita al narcotraffico operante, come nel caso di specie,nello stesso contesto spazio-temporale, in assenza di un concreto accertamentoin ordine all’autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendosufficiente a escludere la «medesimezza» del fatto, la mera estensionesoggettiva dei componenti.La ricorrente osserva che la descrizione del fatto nei due procedimenti èsovrapponibile: il [OSCURATO:PERSONA] è descritto quale capo e promotore, mentre gli altrisoggetti avrebbero realizzato meri reati fine sotto la sua direzione in qualità dipartecipi. Pertanto, con tutta evidenza, le due associazioni non sono autonomel’una dall'altra, ma condividono la capacità decisionale ricondotta a un unicosoggetto e operano nel medesimo contesto spazio-temporale (con permanenza).Coincide, inoltre, il luogo di commissione dei reati (la zona di Prima Porta e areelimitrofe).Si lamenta, quindi, che il Tribunale del riesame abbia fondato la diversità deipresupposti delle due misure sulla non sovrapponibilità del dato temporale dioperatività delle due associazioni, alla luce della valutazione ex post operata dalPubblico Ministero nel procedimento relativo alla prima ordinanza cautelare, chein sede di udienza preliminare ha «chiuso», circoscrivendola temporalmente almarzo 2021, l’originaria contestazione «aperta». Sul punto, per la ricorrente,l'ordinanza impugnata non si confronterebbe in modo esaustivo con leargomentazioni difensive, laddove si era sottolineato che la pubblica accusaaveva modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione della sua richiestacautelare nel precedente procedimento; e che, ragionando come fa ilprovvedimento impugnato, si consentirebbe al Pubblico Ministero di reiterareinfinitamente le richieste cautelari su un medesimo fatto, frazionando, anche expost, reati permanenti.2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza della gravità indiziaria,erronea qualificazione dei fatti, insussistenza e inattualità delle esigenzecautelari, inadeguatezza della misura.Sotto il primo profilo, si rileva che, trattandosi di «droga parlata»,l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità.Sotto il secondo profilo, si osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativoinquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990.Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, sicensura che il Tribunale non abbia considerato che i reati risalgono a oltre dueanni or sono e che l’indagata non dispone e non disponeva di autonomi canali diapprovvigionamento, sicché le mutate condizioni di vita sue e dei coindagaticonsentivano di escludere il pericolo di recidiva. Si lamenta, altresì, che ilTribunale non abbia indicato le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA], soggettoincensurato, non fosse meritevole di una misura cautelare più gradata.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 20 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corteha depositato conclusioni scritte, nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si andranno diseguito a precisare.Quanto ai rimanenti profili di doglianza, gli stessi sono assorbiti, essendoevidente che, nonostante la questione del ne bis in idem cautelare riguardiesclusivamente il reato associativo, la sussistenza o meno di un precedentegiudizio per il medesimo fatto refluisce sia sul motivo in punto di gravitàindiziaria sia su quello afferente alle esigenze cautelari, quanto meno sotto ilprofilo della gravità complessiva della condotta.L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Roma.2. Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in punto didiritto la motivazione con cui, a pag. 13 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale haconfutato l’argomentazione con cui il Giudice per le indagini preliminari,nell’ordinanza reiettiva della misura cautelare richiestagli, aveva ritenuto lasussistenza di un’ipotesi di bis in idem cautelare in ragione della circostanza che,nel procedimento n. 35212/2020 R.G.N.R., era già stata emessa a carico deicoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare (la richiesta erastata invece disattesa per altri coindagati, tra cui l’odierna ricorrente) inrelazione al medesimo reato associativo, trattandosi di sodalizio, facente capoallo stesso [OSCURATO:PERSONA], operante negli stessi luoghi, sia pure con una base menoampia, a far data dal 2020 con condotta permanente. Nello specifico, il Tribunalecapitolino ha scritto: «[…] tale argomento deve essere respinto, tenuto contoche, oltre alla circostanza per cui gli atti del diverso citato procedimento nonsono nella disponibilità del Collegio, risulta in ogni caso che, come evidenziatodal P.M. nell'atto di impugnazione, si tratta di due distinte ipotesi di reato perchéle partecipazioni ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 risultano nonsovrapposte cronologicamente, attesa la modifica dell'imputazione come operatanel verbale dell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimenton. 35212/2020 R.G.N.R., prodotto dalla difesa. Ivi si osserva che, come risultadal documento in parola, il P.M. ha operato in quella sede una modificadell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole “inRoma accertato da luglio 2020 a marzo 2021”. Stante la differente epoca diconsumazione dei reati, non può ipotizzarsi che, come preteso dal difensore, ifatti contestati nel presente procedimento fossero già stati valutati in sedecautelare nell’altro ad eccezione di un modesto reato-fine. Non si ravvisa dunquealcun bis in idem per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».Ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso, in primis,in un errore di tipo metodologico. A fronte di un’eccezione di bis in idemcautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale dellacontestazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosipacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare), al fine di valutarne einterpretarne il tenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale ecronologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Per far ciò,allora, se i giudici romani non avevano la disponibilità degli atti del diversoprocedimento, come scrivono nel provvedimento impugnato, dovevano acquisirli.Va chiarito, poi, che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale èl’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nullarilevando — diversamente da quanto opina il Collegio del riesame — la modificadell’imputazione operata dal Pubblico Ministero in sede di udienza preliminare,stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quelloprincipale fino all’emanazione della sentenza di primo grado che, invece, anorma dell’art. 300 cod. proc. pen., esplica efficacia anche sul procedimento delibertate. Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela,in sede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispettoal quale occorre avere come riferimento l’imputazione cautelare che ha sorrettola richiesta di misura e che ha portato all’adozione della stessa, e non − varibadito − le vicende del processo principale che potranno e dovranno avereun’inferenza decisionale solo con l’emanazione della sentenza di primo grado.Dovrà tenersi conto, guardando in concreto agli atti del precedenteprocedimento e ai fatti in concreto contestati in quello alla [OSCURATO:PERSONA], nella loroscansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiedere nelpresente procedimento per la «medesima» associazione riguardi un segmentotemporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condottapartecipativa permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale delmedesimo fatto già coperto dal primo titolo.3. Il giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrà avere comepunto di partenza il criterio generale dell’identità storico-naturalistica del fatto: il«medesimo fatto» sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta,nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona.Questo è il criterio fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’«idem factum», da Corte Cost. n.200 del 2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024,D’Alise, Rv. 287251 – 01; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371– 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertarequali segmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicatinei due procedimenti e se, tra essi, vi sia totale sovrapposizione, oppure se ilsecondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura unadiversa organizzazione criminale (vedasi in proposito Sez. 1, n. 37181 del19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023,Stelitano, non mass.). In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali:identità o differenza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale dioperatività, sfera di interessi, programma criminoso, canali diapprovvigionamento, eventuale successione da un sodalizio a un altro, oppure, alcontrario, la permanenza di un’unica organizzazione che si evolve nel tempo purcambiando membri, modalità o articolazioni interne. Dovendo ricordare, peraltro,che costituisce ius receptum che non sono decisivi, da soli, né i meri mutamentinei ruoli individuali, né il solo dato del diverso numero dei partecipi, né unadifformità temporale solo parziale, perché questi elementi possono esserecompatibili con la natura permanente del reato associativo. Occorre accertare,invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto siapassato a una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata unasuccessione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventi lo stessonome e operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep.2022, Barattolo, Rv. 282721 - 01; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano,Rv. 268226 - 01; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928 - 01;Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750 - 01). Corollariodi tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispettodel principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commissione dei reatiscopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame neivari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi siasovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014,Balzano, Rv. 261708 - 01; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv.239375 - 01). Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione informa cosiddetta «aperta», la «identità del fatto» che rileva ai fini dell'operativitàdel principio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo a uno stesso reatopermanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenzavenga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio evenga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep.2014, Cento, Rv. 259642 - 01, in cui la Corte ha escluso la violazione delprincipio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato adassociazione mafiosa relativamente a un periodo successivo rispetto alprocedimento già definito e allegata, inoltre, quale «fatto nuovo», la posizione divertice assunta dall'imputato in tale contesto). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale diRoma, Sezione Riesame.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23401/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris