Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 maggio 2024
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:418
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0287_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] (Bulgaria)
(causa C-287/23) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Società registrate a Gibilterra»
Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Dividendi distribuiti alle società residenti e alle società stabilite negli altri Stati membri – Esenzione dall’imposta – Dividendi distribuiti dalle società residenti alle società stabilite a Gibilterra – Prelievo dell’imposta alla fonte – Trattamento fiscale differente – Assenza di giustificazione e violazione del principio di proporzionalità – Inammissibilità
(Art. 49 TFUE)
(v. punto 70, e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale e alla giurisprudenza di uno Stato membro che prevedono la ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi distribuiti dalle società residenti alle società stabilite a Gibilterra, mentre i dividendi distribuiti alle società residenti e alle società stabilite negli altri Stati membri sono esentati da tale imposta senza che tali società siano tenute a soddisfare una qualsivoglia condizione, qualora un siffatto diverso trattamento fiscale delle società stabilite a Gibilterra non sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e non rispetti il principio di proporzionalità.
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GU C 252 del 17.7.2023
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