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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 maggio 2024

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:418
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0287_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] (Bulgaria) (causa C-287/23) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Società registrate a Gibilterra» Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Dividendi distribuiti alle società residenti e alle società stabilite negli altri Stati membri – Esenzione dall’imposta – Dividendi distribuiti dalle società residenti alle società stabilite a Gibilterra – Prelievo dell’imposta alla fonte – Trattamento fiscale differente – Assenza di giustificazione e violazione del principio di proporzionalità – Inammissibilità (Art. 49 TFUE) (v. punto 70, e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale e alla giurisprudenza di uno Stato membro che prevedono la ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi distribuiti dalle società residenti alle società stabilite a Gibilterra, mentre i dividendi distribuiti alle società residenti e alle società stabilite negli altri Stati membri sono esentati da tale imposta senza che tali società siano tenute a soddisfare una qualsivoglia condizione, qualora un siffatto diverso trattamento fiscale delle società stabilite a Gibilterra non sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e non rispetti il principio di proporzionalità. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0287_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] (Bulgaria) (causa C-287/23) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Società registrate a Gibilterra» Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Dividendi distribuiti alle società residenti e alle società stabilite negli altri Stati membri – Esenzione dall’imposta – Dividendi distribuiti dalle società residenti alle società stabilite a Gibilterra – Prelievo dell’imposta alla fonte – Trattamento fiscale differente – Assenza di giustificazione e violazione del principio di proporzionalità – Inammissibilità (Art. 49 TFUE) (v. punto 70, e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale e alla giurisprudenza di uno Stato membro che prevedono la ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi distribuiti dalle società residenti alle società stabilite a Gibilterra, mentre i dividendi distribuiti alle società residenti e alle società stabilite negli altri Stati membri sono esentati da tale imposta senza che tali società siano tenute a soddisfare una qualsivoglia condizione, qualora un siffatto diverso trattamento fiscale delle società stabilite a Gibilterra non sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e non rispetti il principio di proporzionalità. ( 1 ) GU C 252 del 17.7.2023 .
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