CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 1954
Cassazione n. 18266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1954 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14/10/2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen, contro l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta, avanzata dallo stesso Mancuso, di revoca o di sostituzione della misura cautelare coercitiva applicata nei suoi confronti. Detta richiesta era essenzialmente basata sull'asserita inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti nei confronti del Mancuso per la ragione che, nonostante che questi avesse violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto e fosse monitorato dalle forze dell'ordine, queste non avevano proceduto al suo arresto, raccogliendo, invece, i suddetti elementi di prova, poi posti a fondamento della misura cautelare. 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la «mancanza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, terzo inciso e 292, comma 2-ter» dello stesso codice, in quanto «non si comprende come mai la scelta di differire l'arresto del Mancuso non sia stata censurata dal G.i.p., tantonneno aspramente censurata» dal Tribunale del riesame, atteso che «è indubbio che la scelta di dilazionare l'arresto del Mancuso per più di tre anni abbia rappresentato una vera e propria "frode" della funzione e che tale scorretto modus operandi abbia invalidato - rendendola inutilizzabile - l'intera piattaforma indiziaria». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., attesa l'inutilizzabilità, ai sensi di tale norma, letta in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, degli esiti dell'attività investigativa «svolta in costanza della condizione di irreperibilità d[e1] Mancuso», la quale «avrebbe dovuto "indurre" la P.G. operante ad arrestar[lo] immediatamente [...] piuttosto che differirne l'esecuzione al solo fine di aggravarne la posizione». In via subordinata, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 117 Cost., nonché con gli artt. 2, 6, parr. 1 e 2, 13 e 17 CEDU, nella parte in cui non prevede che «1) le prove acquisite in violazione dei diritti fondamentali sono inutilizzabili; 2) la inutilizzabilità di una prova rende inutilizzabili gli esiti probatori conseguenti». [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Gli stessi si fondano sull'implicito presupposto che la disciplina dell'istituto dell'arresto in flagranza incida, in qualche modo, sul regime di utilizzabilità delle prove. L'ordinanza impugnata, nell'esaminare diffusamente l'appello del Mancuso, anche richiamando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, ha correttamente evidenziato la fallacia di detto presupposto, rappresentando, sempre correttamente, la (totale) estraneità delle disposizioni che regolamentano l'arresto in flagranza rispetto alla disciplina dell'utilizzabilità delle prove. Non sussiste, in effetti, un "diritto a essere arrestato", la cui presunta violazione possa rendere inutilizzabili gli elementi di prova raccolti dalla polizia giudiziaria successivamente al mancato arresto. Tale omissione potrebbe, in ipotesi, rilevare esclusivamente sotto il profilo disciplinare. Da ciò l'esatta conseguenza della piena utilizzabilità degli elementi di prova raccolti durante il nnonitoraggio, da parte della polizia giudiziaria, della persona non arrestata, legittimamente finalizzato a pervenire all'accertamento di reati eventualmente da lei commessi. L'ordinanza impugnata ha peraltro correttamente sottolineato come, in ogni modo, per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non sia previsto l'arresto obbligatorio, ma solo facoltativo, anche fuori dei casi di flagranza, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Da ciò la conseguenza, anch'essa esatta, che nessuna violazione né «"frode" della funzione» poteva ritenersi commessa dalla polizia giudiziaria nel non avere proceduto a un arresto, in realtà, non obbligatorio. Argomentazione, quest'ultima, con la quale il ricorso, peraltro, omette del tutto di confrontarsi. Da quanto esposto consegue, manifestamente, l'infondatezza sia del primo motivo, atteso che il Tribunale di Catanzaro - che ha anche riportato l'ordinanza del G.i.p. - ha adeguatamente motivato, esaminando diffusamente l'appello, in ordine alle ragioni dell'utilizzabilità degli elementi di prova raccolti a carico del Mancuso, sia del secondo motivo, atteso che, per quanto detto, nessuna violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. è stata commessa dallo stesso Tribunale. Poiché il richiamo a tale articolo deve ritenersi non pertinente alla fattispecie di causa, la sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso deve essere ritenuta inammissibile in quanto non rilevante. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Così deciso il 13/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giuse