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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 24053/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di essere stato condannato anche in relazione a beni di cui egli non avrebbe avuto la disponibilità in quanto riferibili alla madre e alla sorella dell'imputato, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice del merito, in relazione alla ricettazione, ha comunque determinato la pena base nel minimo edittale (pervenendo, peraltro, ad una pena complessivamente più favorevole all'imputato nonostante la contestata recidiva che avrebbe imposto un maggiore aumento ex art. 81, comma 4, cod. pen. a seguito della continuazione, pena che la Corte d'appello non ha potuto modificare in peius stante l'assenza di impugnazione del pubblico ministero); e tanto a prescindere che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha comunque individuato i beni oggetto della ricettazione ascrivibili al ricorrente, dando espressamente atto che era stata acquisita istanza di dissequestro documentata delle due donne, in relazione alla quale non era necessariamente tenuta a disporre col dispositivo della presente decisione alcuna restituzione, in quanto profilo estraneo alla sfera giuridica dell'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali emerge come nessuno dei due reati sia prescritto; infatti, al netto delle sospensioni (essendovi stati due rinvii chiesti dalla difesa dal 28/11/2024 al 17/12/2024 e dal 2/03/2023 al 30/03/2023), osta alla prescrizione la ritenuta recidiva reiterata: il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. risulta maturare il 16/01/2036, mentre per quello di cui all'art. 55 D.Igs. n. 231/07 (ora 493-ter cod. pen.) il 05/04/2027; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. h P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di essere stato condannato anche in relazione a beni di cui egli non avrebbe avuto la disponibilità in quanto riferibili alla madre e alla sorella dell'imputato, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice del merito, in relazione alla ricettazione, ha comunque determinato la pena base nel minimo edittale (pervenendo, peraltro, ad una pena complessivamente più favorevole all'imputato nonostante la contestata recidiva che avrebbe imposto un maggiore aumento ex art. 81, comma 4, cod. pen. a seguito della continuazione, pena che la Corte d'appello non ha potuto modificare in peius stante l'assenza di impugnazione del pubblico ministero); e tanto a prescindere che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha comunque individuato i beni oggetto della ricettazione ascrivibili al ricorrente, dando espressamente atto che era stata acquisita istanza di dissequestro documentata delle due donne, in relazione alla quale non era necessariamente tenuta a disporre col dispositivo della presente decisione alcuna restituzione, in quanto profilo estraneo alla sfera giuridica dell'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali emerge come nessuno dei due reati sia prescritto; infatti, al netto delle sospensioni (essendovi stati due rinvii chiesti dalla difesa dal 28/11/2024 al 17/12/2024 e dal 2/03/2023 al 30/03/2023), osta alla prescrizione la ritenuta recidiva reiterata: il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. risulta maturare il 16/01/2036, mentre per quello di cui all'art. 55 D.Igs. n. 231/07 (ora 493-ter cod. pen.) il 05/04/2027; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. h P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e este
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