CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. n. 36210_25 Rilevato che con l'atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado, di condanna alla sola pena dell'ammenda, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con un unico motivo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4, comma settimo, I. n. 628 del 1961; rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e 613, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore di fiducia non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che, infatti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di appello, risulta iscritto all'Ordine forense di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non anche all'Albo speciale previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la cui iscrizione è, a pena di inammissibilità, richiesta per poter proporre ricorso per cassazione; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE11443-26Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3424/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36210/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. n. 36210_25 Rilevato che con l'atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado, di condanna alla sola pena dell'ammenda, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con un unico motivo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4, comma settimo, I. n. 628 del 1961; rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e 613, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore di fiducia non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che, infatti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di appello, risulta iscritto all'Ordine forense di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non anche all'Albo speciale previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la cui iscrizione è, a pena di inammissibilità, richiesta per poter proporre ricorso per cassazione; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.MP.Q.M