CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 31405/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D i C ianni ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1211/2020 del 20/5/2020. Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] d’Atri per la condanna alla restituzione di € 95.400 dati a mutuo. Allega che: (a) è stato socio, insieme alla convenuta, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(egli è stato socio al 40% ed amministratore; ellaè stata socia al 60%); (b) ha compiuto vari finanziamenti alla società con denaro proprio e prelevato da un proprio conto corrente, ma eseguiti anche per conto della convenuta; (c) quest’ultima, dopo averlo estromesso dall'amministrazione della società, non gli ha restituito le somme versate per conto di lei. La domanda, accolta 2di 5 – 31405/2020 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. in primo grado, è rigettata in appello, ma Cass. 13532/2018 annulla la sen- tenza di secondo grado per contraddittorietà della motivazione. In sede di rinvio la domanda è stata rigettata di nuovo con motivazione rinnovata. Ricorre di nuovo in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da me- moria. Resiste la controricorrente con controricorso e memoria. Il consi- gliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infonda- tezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 8) denuncia l’inosservanza del principio sancito dalla sentenza di cassazione, poiché le prove sono state valutate erronea- mente, come si può constatare esaminando il ragionamento della Corte.Si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., degli artt. 2729 e 2697 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. Il secondo motivo (p. 20) denuncia omesso esame di fatto decisivo, la motivazione illogica. Si deduce violazione degli artt. 183, 115 e 116 c.p.c. I due motivi, che si sovrappongono ampiamente nelle loro censure, pos- sono esaminarsi congiuntamente. Vi si argomenta che la Corte di appello: (a) è tenuta ad assumere le prove; (b) ha mancato di cogliere la contrad- dittorietà del comportamento processuale della convenuta (che ha dap- prima negato la contabilizzazione delle somme a proprio favore e poi l’ha ammessa come pagamento di un debito pregresso); (c) ha omesso di attri- buire un rilievo adeguato alla parziale (indiretta) restituzione ad opera della D’Atrisotto forma di finanziamento alla società e alla sua mancata compa- rizione all’interrogatorio formale; (d) ha omesso di assoggettare gli indizi ad una valutazione globale. Ne segue che la Corte avrebbe dovuto accertare l’esistenza del contratto di mutuo e quindi accogliere la domanda di restitu- zione. 2. –Entrambi i motivi sono da disattendere. Cass. 13532/2018 ha cassato per contraddittorietà della motivazione, poiché nella sua prima pronuncia la Corte di appello da un lato ha ritenuto 3di 5 – 31405/2020 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mancata la prova del mutuo e dall’altro lato trascurato l’esame delle richie- ste istruttorie dirette a provarlo (esibizione, c.t.u. contabile, prova testimo- niale sulla contabilità della società; richieste assorbite in primo grado e ri- proposte in appello). La corte di legittimità critica la Corte di appello poiché ha «accolto il gravame e rigettato la domanda attorea, senza prendere po- sizione sulle suddette richieste istruttorie: né per accoglierle, né per riget- tarle». Inoltre, critica la Corte territoriale poiché ha omesso di assoggettare gli indizi ad una ponderazione complessiva, dopo averne analiticamente in- dicato la rilevanza (in particolare, ha considerato solo alcune schede conta- bili e una c.t.u. da altro giudizio, senza considerare una serie di altri ele- menti: mancata risposta della convenuta all’interrogatorio formale, esecu- zione di bonifici, restituzione indiretta di una parte del finanziamento ero- gato dall’attore). In sede di rinvio la domanda è stata rigettata con la seguente motivazione (p.9-12). Anche se si danno per pacifici i finanziamenti allegati, le prove offerte dall’attore e gli indizi acquisiti non provano il titolo dell’erogazione di denaro e tanto meno provano che tale titolo sia il mutuo. Tale conclusione è stata tratta dai seguenti fatti: le causali dei bonifici non contengono alcuno indizio di esistenza del mutuo; le poste di contabilità sono state effettuate direttamente dall’attore, quale amministratore della società, e quindi non fanno prova nei confronti di terzi; la restituzione della somma di € 150.000 in favore dell’attore, è stata effettuata con un unico bonifico proveniente dalla società e senza alcuna specificazione di causale; la relazione allegata ai bilanci per gli anni in questione non contiene alcun indizio di esistenza del mutuo; non è stata formulata alcuna richiesta di ammissione di interroga- torio formale nei confronti della convenuta e quindi non vi è alcun esito negativo dell’interpello, mentre la sua mancata partecipazione all’interroga- torio libero è giustificata dal fatto che si trovava in Cina; nessuna conse- guenza probatoria negativa può derivare dalla mancata ottemperanza all’or- dine di esibizione documentale, poiché l’ordine è stato impartito nei 4di 5 – 31405/2020 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. confronti della società; il capitolo di prova articolato dall’attore al momento della precisazione della conclusioni è inammissibile, in quanto relativo a cir- costanza meramente valutativa; l’istanza di ammissione di consulenza tec- nica d’ufficio non può essere accolta, in quanto avente valenza meramente esplorativa, in assenza di qualsiasi documentazione a supporto; nessuna rilevanza ha la consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro giudizio. Pertanto, gli elementi probatori sono stati esaminati analiticamente, le richieste istruttorie sono state confutatecorrettamente, gli elementi proba- tori sono stati ponderati nel loro intreccio. La lettura della memoria deposi- tata dal ricorrente non orienta verso una soluzione diversa. 3. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge , da distrarre in favore dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Inoltre, condanna la parte ricorrente al paga- mento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricor- rente,da distrarre in favore dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ