CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 01459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24388/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 909/2024 de- positata il 24/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] assumeva di possedere dal 1980 in modo pubblico, pacifico e ininterrotto due appezzamenti di terreno prov- vedendo alla loro coltivazione e alla realizzazione di opere murarie. Nel 2008 egli conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento dell'u- sucapione ordinaria e speciale ex art. 1159 bis c.c. dei predetti ter- reni. I convenuti eccepivano di aver acquistato dai Salerno con atto del 27/12/2006 un più ampio complesso immobiliare destinato ad attività agricola, composto da quattro particelle, comprendente an- che le due oggetto di causa; precisavano che al momento dell'ac- cesso sui fondi acquistati, le particelle in contestazione erano nella disponibilità dell'attore, il quale deteneva le chiavi del lucchetto ap- posto alla recinzione che le delimitava. I convenuti ottenevano la chiamata in causa dei loro autori Carmine, Maria, Anna e [OSCURATO:PERSONA], proponendo domanda subordinata di garanzia per evizione. I terzi chiamati deducevano che i due appezzamenti controversi , prima della vendita, erano detenute da [OSCURATO:PERSONA], impren- ditore agricolo, in forza di due contratti di locazione di sei anni de- correnti dal 1996. Il Tribunale, espletata l'istruttoria mediante prove testimoniali e c.t.u., rigettava la domanda. In ordine all'usucapione speciale, il Tribunale rilevava il difetto dei requisiti soggettivi e og- gettivi, segnatamente l'assenza di allegazione e prova del carattere rustico dei fondi quali autonome unità produttive. In ordine all'usu- capione ordinaria, il Tribunale rilevava la genericità delle deposizioni testimoniali e il difetto di prova certa circa la data di inizio del pos- sesso, riconducibile al più al 1990, sicché alla data di notificazione della citazione (14/03/2008) non era decorso il ventennio; aggiun- geva la carenza di prova rigorosa circa gli altri elementi costitutivi della fattispecie. La Corte di appello ha rigettato il gravame. Svolta la premessache la domanda di accertamento dell'usucapione, funzionale all'emana- zione di una sentenza dichiarativa, impone che gli elementi costitu- tivi sussistano al momento della proposizione della domanda e che l'onere di allegazione e prova incombe sull'attore ex art. 2697 c.c., senza che assuma rilievo la difesa del convenuto proprietario(salvo riconoscimento espresso), la Corte territoriale ha disatteso la tesi dell'appellante secondo cui l'assenza di domanda di recupero da parte del convenuto proprietario non determinerebbe l'effetto inter- ruttivo della prescrizione acquisitiva ex artt. 2943 e 1165 c.c.:il con- venuto proprietario, nel chiedere il rigetto della domanda, formule- rebbe una domanda di accertamento confermativo cui è connesso l'implicito riconoscimento della titolarità del diritto dominicale e la virtuale domanda di restituzione. In ogni caso , la Corte distrettuale ha rilevato che le deposizioni testimoniali non forniscono prova rigo- rosa degli elementi costitutivi della fattispecie: nessun teste ha an- corato a data certa l'inizio del possesso e il solo teste Ferrara ha riferito di un possesso risalente al 1990, sicché alla data di notifica- zione dell'atto introduttivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era decorso il venten- nio. Ha aggiunto che la c.t.u. non può supplire alla prova del fatto principale e costitutivo, contenendo solo fatti secondari e descrittivi dello stato dei luoghi; che i testi non hanno rappresentato la volontà di possedere nomine proprio, limitandosi a riferire l'esistenza di col- tivazioni compatibili con un esercizio nomine alieno; che la deposi- zione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva che l'attore si trovava sul fondo da 35-40 anni, è in contrasto con le risultanze documentali attestanti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] deteneva i terreni dal 1996 in forza di contratti di locazione. Ha infine osservato che l'inserimento dei due appezzamenti controversi nel più ampio complesso immobi- liare acquistato dai convenuti non consente di desumere una loro autonoma, indipendente ed esclusiva coltivazione da parte dell’at- tore in proprio. Ricorre in cassazione l’attore con un motivo, illustrato da memo- ria. Resistono le controparti con due distinti controricorsi e due me- morie. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 1158, 1165, 2943 e 2909 c.c. Il motivo contiene due distinti profili di censura. In primo luogo, si denunciache la Corte di appello ha ritenuto erronea- mente interrotto il corso dell’usucapione per effetto dell’opposizione all’azione di accertamento, ancorché in difetto di domanda recupe- ratoria. In secondo luogo, si denuncia che la Corte di appello ha ri- tenuto erroneamente che l’esistenza dei presupposti dell’acquisto a titolo di usucapione vadaverificat a con riferimento al momento della proposizione della domanda e non al momento della decisione. L’unico motivo diricorso è inammissibile. La sentenza impugnata fonda il rigetto della domanda di usuca- pione su una pluralità di ragioni decisorie tra loro autonome. Accanto alle affermazioni censurate dal ricorrente (necessità che i presuppo- sti sussistano al momento della proposizione della domanda; effica- cia interruttiva della comparsa di costituzione), la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione ulteriori e autonome statui- zioni: (a)le deposizioni testimoniali non forniscono prova rigorosa del requisito temporale;(b) i testi non hanno rappresentato la sus- sistenza in capo all'attore della volontà di possedere nomine proprio, limitandosi a riferire l'esistenza di coltivazioni compatibili con un esercizio nomine alieno; (c) la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] è in contrasto con le risultanze documentali; (d) l'inserimento delle par- ticelle nel più ampio complesso immobiliare non consente di desu- mere una loro autonoma coltivazione in proprio. Tali statuizioni, con- cernenti l'apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie, non ri- sultano attinte da censure specifiche nel ricorso, il quale concentra le proprie doglianze esclusivamente sulla questione dell'effetto inter- ruttivo della comparsa di costituzione e sul momento rilevante per la verifica dei presupposti dell'usucapione. Costituisce principio consolidato che, ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità diragioni decisorie tra loro autonome, cia- scuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, atteso che la ratio non censurata, passando in giudicato, è comunque idonea a sorreg- gere la statuizione impugnata (così, per tutte, Cass. SU 7931/2013). Nel caso di specie, quantomeno la statuizione secondo cui difetta la prova del possesso nomine proprio costituisc e una ragione deci- soria autonoma e sufficient e a sorreggere il rigetto della domanda , indipendentemente dalle questioni attinenti all'effetto interruttivo della comparsa di costituzione e al momento rilevante per la verifica dei presupposti. L'omessa impugnazione di taleragione determina pertanto l'inam- missibilità del motivo. Ciò rende superflua la correzione (altrimenti doverosa) della mo- tivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la comparsa di costituzione dei convenuti, contenendo una domanda di accertamento confermativo della titolarità, produce effetto interrut- tivo del possesso ad usucapionem. Tale affermazione contrasta con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, in tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, giacché la tipicità dei modi di interru- zione della prescrizione non ammette equipollenti. Ne consegue che non può riconoscersi efficacia interruttiva se non ad atti che compor- tino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere il recupero del possesso nei confronti della persona che usucapisce. La comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio di usucapione contesta sem- plicemente l'altrui possesso, senza proporre alcuna specifica do- manda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso del bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire (in questo senso, tra le pronunce meno remote,Cass. 22032/2024). 2. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare a ciascuna delle due parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da cor- rispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario, quanto all’importo dovuto alla parte da lui difesa. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 2.000 in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, da corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sallo, antistatario, quanto all’importo dovuto alla parte da lui difesa, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Si dà atto della sussistenza dei presupposti