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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 47919/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2018 della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Ar\f\1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 31 maggio 2018, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore, premette quanto segue: in data 2 giugno 2009 la Procura della Repubblica emetteva decreto di irreperibilità per Zheng,notificato il 16 settembre 2009 al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]; alla prima udienza il tribunale rilevava la mancata rinnovazione delle ricerche dell'imputato; in seguito alle nuove ricerche ed al loro esito negativo, in data 25/03/2011 il giudice emetteva un nuovo decreto di irreperibilità; la notifica del decreto di citazione allo Zheng quale irreperibile veniva effettuata presso il difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma la notifica non andava a buon fine in quanto il difensore risultava irreperibile presso l'indirizzo individuato dalla cancelleria; venivano poi disposte nuove ricerche dell'imputato al fine della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado che davano esito negativo; le ricerche, come le precedenti, non potevano però considerarsi complete non essendovi stata alcuna interrogazione presso il D.A.P., né richieste all'ufficio immigrazione della Questura di Roma; sulla scorta delle ricerche, in data 08/02/2012 veniva emesso decreto di irreperibilità e la notifica dell'estratto della sentenza veniva eseguita presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che depositava atto di appello; per il giudizio di appello veniva disposta la notifica della citazione allo Zheng ma senza procedere a nuove ricerche.

La Corte di appello rilevava che la citazione dell'imputato era stata erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod. proc. pen. e non quale irreperibile ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., per cui ne disponeva la rinnovazione con rinvio al 31/05/2018, data in cui il processo trovava definizione; nessuna notifica dell'estratto della sentenza del grado di appello veniva eseguito nei confronti dello Zheng ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen..

I vizi procedurali illustrati, già esposti nell'incidente di esecuzione con cui si domandava la non esecutività della sentenza del 31/05/2018, venivano rilevati anche dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] adita in funzione di giudice dell'esecuzione /la quale accertava che "il decreto di irreperibilità emesso per l'avvio del giudizio dinanzi al tribunale ha perso efficacia con relativa decisione (sentenza del 23/03/2011); da quel momento il successivo decreto ex art. 159 cod. proc. pen. emesso per la notifica della sentenza appellata non è stato k" • preceduto dalle ricerche di rito (ad es. presso l'amministrazione carceraria centrale).

Va pure rilevato che una volta intervenuto il mutamento di fase non vi è stato un ulteriore decreto e che pertanto il processo di appello - nella cui pendenza non si è proceduto a rinnovare le ricerche - si è celebrato in violazione delle norme degli irreperibili..."; La Corte d'appello si limitava però a dichiarare la non esecutività della sentenza di secondo grado.

Ciò premesso, il difensore eccepisce l'incompletez2:a delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità prodromic:o alla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, non essendo stato effettuato alcun controllo presso l'amministrazione carceraria centrale. 1.2 Analogamente, il difensore eccepisce inoltre l'incompletezza delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irripetibilità per la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. 1.3 il difensore lamenta la mancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della notifica del decreto di citazione in grado di appello, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione delle ricerche ai sensi deVarticolo 160 cod. proc. pen., attività anche questa omessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 1.1 Infatti, non risultando che fossero complete le ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità prodromico alla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato.

Stante la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione; infatti, anche ad ammettere che la sentenza di appello sia stata notificata lo stesso giorno in cui è stata emessa (31 maggio 2018), considerando la sospensione ex art. 175 cod. proc. pen. ("Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione") fino alla data della notifica dell'ordinanza d rimessione in termini (5 gennaio 2023), tra le due date sono trascorsi 1.680 giorni, che, aggiunti al termine decennale di prescrizione per il reato di ricettazione, comportano che il termine di prescrizione sia decorso in data 2 luglio 2023.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2018 della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Ar\f\1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 31 maggio 2018, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore, premette quanto segue: in data 2 giugno 2009 la Procura della Repubblica emetteva decreto di irreperibilità per Zheng,notificato il 16 settembre 2009 al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]; alla prima udienza il tribunale rilevava la mancata rinnovazione delle ricerche dell'imputato; in seguito alle nuove ricerche ed al loro esito negativo, in data 25/03/2011 il giudice emetteva un nuovo decreto di irreperibilità; la notifica del decreto di citazione allo Zheng quale irreperibile veniva effettuata presso il difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma la notifica non andava a buon fine in quanto il difensore risultava irreperibile presso l'indirizzo individuato dalla cancelleria; venivano poi disposte nuove ricerche dell'imputato al fine della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado che davano esito negativo; le ricerche, come le precedenti, non potevano però considerarsi complete non essendovi stata alcuna interrogazione presso il D.A.P., né richieste all'ufficio immigrazione della Questura di Roma; sulla scorta delle ricerche, in data 08/02/2012 veniva emesso decreto di irreperibilità e la notifica dell'estratto della sentenza veniva eseguita presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che depositava atto di appello; per il giudizio di appello veniva disposta la notifica della citazione allo Zheng ma senza procedere a nuove ricerche. La Corte di appello rilevava che la citazione dell'imputato era stata erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod. proc. pen. e non quale irreperibile ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., per cui ne disponeva la rinnovazione con rinvio al 31/05/2018, data in cui il processo trovava definizione; nessuna notifica dell'estratto della sentenza del grado di appello veniva eseguito nei confronti dello Zheng ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen.. I vizi procedurali illustrati, già esposti nell'incidente di esecuzione con cui si domandava la non esecutività della sentenza del 31/05/2018, venivano rilevati anche dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] adita in funzione di giudice dell'esecuzione /la quale accertava che "il decreto di irreperibilità emesso per l'avvio del giudizio dinanzi al tribunale ha perso efficacia con relativa decisione (sentenza del 23/03/2011); da quel momento il successivo decreto ex art. 159 cod. proc. pen. emesso per la notifica della sentenza appellata non è stato k" • preceduto dalle ricerche di rito (ad es. presso l'amministrazione carceraria centrale). Va pure rilevato che una volta intervenuto il mutamento di fase non vi è stato un ulteriore decreto e che pertanto il processo di appello - nella cui pendenza non si è proceduto a rinnovare le ricerche - si è celebrato in violazione delle norme degli irreperibili..."; La Corte d'appello si limitava però a dichiarare la non esecutività della sentenza di secondo grado. Ciò premesso, il difensore eccepisce l'incompletez2:a delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità prodromic:o alla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, non essendo stato effettuato alcun controllo presso l'amministrazione carceraria centrale. 1.2 Analogamente, il difensore eccepisce inoltre l'incompletezza delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irripetibilità per la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. 1.3 il difensore lamenta la mancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della notifica del decreto di citazione in grado di appello, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione delle ricerche ai sensi deVarticolo 160 cod. proc. pen., attività anche questa omessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 1.1 Infatti, non risultando che fossero complete le ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità prodromico alla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato. Stante la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione; infatti, anche ad ammettere che la sentenza di appello sia stata notificata lo stesso giorno in cui è stata emessa (31 maggio 2018), considerando la sospensione ex art. 175 cod. proc. pen. ("Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione") fino alla data della notifica dell'ordinanza d rimessione in termini (5 gennaio 2023), tra le due date sono trascorsi 1.680 giorni, che, aggiunti al termine decennale di prescrizione per il reato di ricettazione, comportano che il termine di prescrizione sia decorso in data 2 luglio 2023. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Decreto Cassazione n. 47919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris