CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il secondo motivazione è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen.: il ricorrente invoca l'omessa risposta al motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena ma non ha indicato, emergendo dalla sentenza impugnata che l'imputato è recidivo, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto in base alle quali la Corte territoriale avrebbe potuto applicare il beneficio richiesto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno