CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 39079/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13469-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappres ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13469 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Rilevato che: 13469/2020 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, con citazione notificata il 13-19 novembre 2009, davanti al Tribunale di Crema EDS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per accertarne l'inadempimento del mandato conferitole dall'attrice per consulenza contabile e per ottenerne la condanna a risarcire i conseguenti danni nella misura di C 150.000. La convenuta si costituiva resistendo. Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 24 novembre 2014, condannava la convenuta a risarcire l'attrice nella misura di C 47.661 oltre accessori. EDS proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Brescia rigettava con sentenza del 13 febbraio 2020. EDS ha proposto ricorso, da cui si difende la società [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrando poi le sue difese anche con memoria. Ritenuto che: Il ricorso è composto di quattro motivi. I primi tre denunciano tutti, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; il terzo motivo aggiunge altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione dell'articolo 116 c.p.c. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c. In realtà il contenuto di tutti i motivi ictu ()culi è direttamente fattuale in ordine alla vicenda da cui è sortita la controversia, perseguendo in tal modo il ricorrente un terzo grado di merito il che porta inevitabilmente alla inammissibilità, in quanto il ricorso al giudice di legittimità giammai è fungibile rispetto a un gravame proponibile davanti al giudice di merito. R 7-47A,0 \c:{, YìkkiTtn A\9vi, ?i114. bctk, Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come /— da dispositivo - alla controricorrente. L L) 1')Akk, wbuzu \D'(inAR., cV\ -`111),\I okAi L.'»ov-,1-A-Uckis\ Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi C 5500, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generai', nonché agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d