Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30728/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. n. 15722 del 2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] rapp. e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. dom. in ROMA alla via Lattanzio n. 5 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. dom.

PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 2467/2020 del 1° dicembre 2020 , RG n.767/2019, emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 15722 del 2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] rapp. e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. dom. in ROMA alla via Lattanzio n. 5 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. dom. PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 2467/2020 del 1° dicembre 2020 , RG n.767/2019, emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28n
Decreto Cassazione n. 30728/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris