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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02835/2025

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o la seguente SZFITEFfZIL e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], detenuta agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen., ad avere un solo colloquio con il suo difensore, nominato nell'ambito di altro procedimento penale in cui la donna riveste la qualifica di persona offesa.

Un difensore diverso da quello che la assiste nel procedimento in cui l'indagata è sottoposta a titolo cautelare.t

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata ai sensi dell'art. 111 Cost. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione Quanto alla ammissibilità del ricorso, si richiamano numerose sentenze che affermano la natura giurisdizionale dei provvedimenti in tema di colloquio e si precisa che alla Corte era stato richiesto di poter interloquire con il proprio difensore mediante telefono, il 22 e il 24 aprile - in una determinata fascia oraria - nonché un giorno alla settimana, previamente comunicato ai Carabinieri.

La Corte, nel limitare l'autorizzazione ad un solo colloquio, avrebbe errato, da una parte, nel definire il difensore come soggetto terzo e, dunque, rientrante nel divieto di cui all'art. 284 cod. proc. pen., e, dall'altra, nel subordinare l'autorizzazione alle esigenze " di volta in volta" rappresentate, così violando il diritto alla riservatezza del contenuto dei colloqui.

Il provvedimento sarebbe viziato anche per non avere la Corte motivato sulle ragioni per cui è stata implicitamente rigettata la richiesta di colloqui periodici.

3. Il ricorso, che attiene all'ambito dei limiti e dei divieti della facoltà dell'imputata di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l'assistono, deve essere convertito in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2024 Il C igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SZFITEFfZIL e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], detenuta agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen., ad avere un solo colloquio con il suo difensore, nominato nell'ambito di altro procedimento penale in cui la donna riveste la qualifica di persona offesa. Un difensore diverso da quello che la assiste nel procedimento in cui l'indagata è sottoposta a titolo cautelare.t 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata ai sensi dell'art. 111 Cost. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione Quanto alla ammissibilità del ricorso, si richiamano numerose sentenze che affermano la natura giurisdizionale dei provvedimenti in tema di colloquio e si precisa che alla Corte era stato richiesto di poter interloquire con il proprio difensore mediante telefono, il 22 e il 24 aprile - in una determinata fascia oraria - nonché un giorno alla settimana, previamente comunicato ai Carabinieri. La Corte, nel limitare l'autorizzazione ad un solo colloquio, avrebbe errato, da una parte, nel definire il difensore come soggetto terzo e, dunque, rientrante nel divieto di cui all'art. 284 cod. proc. pen., e, dall'altra, nel subordinare l'autorizzazione alle esigenze " di volta in volta" rappresentate, così violando il diritto alla riservatezza del contenuto dei colloqui. Il provvedimento sarebbe viziato anche per non avere la Corte motivato sulle ragioni per cui è stata implicitamente rigettata la richiesta di colloqui periodici. 3. Il ricorso, che attiene all'ambito dei limiti e dei divieti della facoltà dell'imputata di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l'assistono, deve essere convertito in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2024 Il C igliere estensore
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