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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 agosto 1998

Cassazione n. 33331/2026

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ale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 25/03/2026 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 marzo 2026 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 10 gennaio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato ascrittogli di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. per non avere commesso il fatto.Riteneva la Corte di appello che non potesse ravvisarsi il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella resistenza attiva posta in essere dal conducente del veicolo, a bordo del quale l'imputato entrava come passeggero, non essendo ravvisabile da parte sua alcun comportamento antecedente o successivo rafforzativo dell'altrui proposito criminoso.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce vizio di motivazione.

Si evidenzia, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] saliva a bordo della Mercedes classe A, guidata da [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri ad armeggiare vicino alla saracinesca della tabaccheria poi risultata danneggiata.

A bordo dell'auto veniva rinvenuto il materiale da scasso.

Una volta fermato il veicolo, il [OSCURATO:PERSONA], bloccato dagli operanti, continuava anche in seguito a dimenarsi per sottrarsi all'arresto.

Sulla base di questi elementi deve ritenersi che l'imputato, soggetto gravato da precedenti penali anche specifici, fosse pienamente consapevole e concorrente della antigiuridicità della condotta come contestata, consistente nell'accettazione delle conseguenze derivanti dalla fuga pericolosa ed azzardata dell'automobile.

D'altra parte, sempre la Corte di appello di Bari, in parziale identica composizione, aveva confermato la condanna di altro passeggero del veicolo in esame, [OSCURATO:PERSONA].

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come è noto, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva 2superiore (ex plurimis Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056-01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

La Corte di appello non si è conformata al principio di diritto appena esposto, avendo assolto l'imputato, esaminando i medesimi elementi di prova, sulla base di una motivazione contraddittoria e priva di quella persuasività necessaria per giustificare la riforma della sentenza di condanna di primo grado.

3. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Rv. 277137-01; Sez. 2, n. 41419 del 18/09/2009, Rv. 245243-01; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Rv. 235535-01; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Rv. 226251-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765-01).

Questa Corte ha, altresì, affermato che integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Rv. 279030-01; Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Rv. 252690 01; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Rv. 245011-01).

Pertanto, con riguardo alla specifica fattispecie della fuga a bordo di un'autovettura, concorre nel reato in questione anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura, con tale decisione abbia accettato di condividere ogni possibilità offerta dall'autovettura stessa, in quanto idonea a riuscire nell'intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, Rv. 158908-01; nello stesso senso, da ultimo: Sez. 6, n. 31913 del 11/09/2025, Iovene, non massimata).

Per giudicare la sussistenza del concorso morale del passeggero, è necessario valutare la condotta da lui complessivamente tenuta, al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se la suddetta sua condotta possa, o meno, essere interpretata come condivisione di un comune progetto di sottrarsi al controllo, attuato mediante la fuga a bordo dell'autovettura e, eventualmente, anche successivamente.

4. Nel caso di specie, come bene evidenziato dal ricorrente, in punto di fatto 3emerge che i Carabinieri sorprendevano due soggetti più distanti da un'attività commerciale e tre più vicini alla stessa.

Tutti, alla vista dei Carabinieri, si davano alla fuga a piedi nel centro abitato di Lucera.

Nel corso dell'inseguimento a piedi, uno dei soggetti lanciava verso i Carabinieri una bicicletta.

Successivamente, salivano a bordo di una Mercedes "classe A" quattro o cinque persone, una delle quali veniva riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA].

I Carabinieri si ponevano all'inseguimento dell'auto, che, ad alta velocità, si dava alla fuga per le strade del centro abitato.

Bloccata l'auto, infine, dalla polizia, il conducente riusciva a fuggire, mentre rimanevano a bordo del veicolo due soggetti: [OSCURATO:PERSONA] come passeggero anteriore e [OSCURATO:PERSONA] come passeggero posteriore.

Il conducente veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA].

A bordo dell'auto venivano rinvenuti arnesi da scasso.

Dalla visione delle immagini di sorveglianza emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso mentre, insieme a [OSCURATO:PERSONA], armeggiava vicino alla saracinesca della tabaccheria di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Questa saracinesca in seguito risultava tagliata.

Una volta fermato e bloccato dai Carabinieri, l'imputato aveva continuato a dimenarsi per sfuggire all'arresto.

5. Contrariamente a quanto sostenuto, in maniera contraddittoria, dalla Corte territoriale, gli elementi di prova sopra riportati meritano di essere rivalutati alla luce dei principi di diritto sopra esposti, evidenziando la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di resistenza attiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], conducente del veicolo. [OSCURATO:PERSONA], sorpreso dai Carabinieri con il [OSCURATO:PERSONA], e con altri soggetti, mentre armeggiava vicino alla saracinesca di una tabaccheria, da subito si dava alla fuga, dapprima a piedi, e, di seguito, salendo a bordo dell'auto guidata dal [OSCURATO:PERSONA].

Una volta fermato, continuava ad opporsi ai militari dimenandosi mentre questi lo arrestavano.

Emerge, quindi, la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una fuga, comunque realizzata, avendo, come il [OSCURATO:PERSONA], che conduceva l'auto, il medesimo interesse a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine.

D'altra parte, anche il comportamento successivo, allorquando, una volta bloccato, l'imputato continuava a dimenarsi, depone significativamente nel senso della piena adesione alla pericolosa, e, quindi, violenta, modalità di fuga posta in essere dal complice [OSCURATO:PERSONA].

46. Su tali basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 25/03/2026 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2026 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 10 gennaio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato ascrittogli di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. per non avere commesso il fatto.Riteneva la Corte di appello che non potesse ravvisarsi il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella resistenza attiva posta in essere dal conducente del veicolo, a bordo del quale l'imputato entrava come passeggero, non essendo ravvisabile da parte sua alcun comportamento antecedente o successivo rafforzativo dell'altrui proposito criminoso. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce vizio di motivazione. Si evidenzia, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] saliva a bordo della Mercedes classe A, guidata da [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri ad armeggiare vicino alla saracinesca della tabaccheria poi risultata danneggiata. A bordo dell'auto veniva rinvenuto il materiale da scasso. Una volta fermato il veicolo, il [OSCURATO:PERSONA], bloccato dagli operanti, continuava anche in seguito a dimenarsi per sottrarsi all'arresto. Sulla base di questi elementi deve ritenersi che l'imputato, soggetto gravato da precedenti penali anche specifici, fosse pienamente consapevole e concorrente della antigiuridicità della condotta come contestata, consistente nell'accettazione delle conseguenze derivanti dalla fuga pericolosa ed azzardata dell'automobile. D'altra parte, sempre la Corte di appello di Bari, in parziale identica composizione, aveva confermato la condanna di altro passeggero del veicolo in esame, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è noto, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva 2superiore (ex plurimis Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056-01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). La Corte di appello non si è conformata al principio di diritto appena esposto, avendo assolto l'imputato, esaminando i medesimi elementi di prova, sulla base di una motivazione contraddittoria e priva di quella persuasività necessaria per giustificare la riforma della sentenza di condanna di primo grado. 3. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Rv. 277137-01; Sez. 2, n. 41419 del 18/09/2009, Rv. 245243-01; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Rv. 235535-01; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Rv. 226251-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765-01). Questa Corte ha, altresì, affermato che integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Rv. 279030-01; Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Rv. 252690 01; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Rv. 245011-01). Pertanto, con riguardo alla specifica fattispecie della fuga a bordo di un'autovettura, concorre nel reato in questione anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura, con tale decisione abbia accettato di condividere ogni possibilità offerta dall'autovettura stessa, in quanto idonea a riuscire nell'intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, Rv. 158908-01; nello stesso senso, da ultimo: Sez. 6, n. 31913 del 11/09/2025, Iovene, non massimata). Per giudicare la sussistenza del concorso morale del passeggero, è necessario valutare la condotta da lui complessivamente tenuta, al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se la suddetta sua condotta possa, o meno, essere interpretata come condivisione di un comune progetto di sottrarsi al controllo, attuato mediante la fuga a bordo dell'autovettura e, eventualmente, anche successivamente. 4. Nel caso di specie, come bene evidenziato dal ricorrente, in punto di fatto 3emerge che i Carabinieri sorprendevano due soggetti più distanti da un'attività commerciale e tre più vicini alla stessa. Tutti, alla vista dei Carabinieri, si davano alla fuga a piedi nel centro abitato di Lucera. Nel corso dell'inseguimento a piedi, uno dei soggetti lanciava verso i Carabinieri una bicicletta. Successivamente, salivano a bordo di una Mercedes "classe A" quattro o cinque persone, una delle quali veniva riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA]. I Carabinieri si ponevano all'inseguimento dell'auto, che, ad alta velocità, si dava alla fuga per le strade del centro abitato. Bloccata l'auto, infine, dalla polizia, il conducente riusciva a fuggire, mentre rimanevano a bordo del veicolo due soggetti: [OSCURATO:PERSONA] come passeggero anteriore e [OSCURATO:PERSONA] come passeggero posteriore. Il conducente veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA]. A bordo dell'auto venivano rinvenuti arnesi da scasso. Dalla visione delle immagini di sorveglianza emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso mentre, insieme a [OSCURATO:PERSONA], armeggiava vicino alla saracinesca della tabaccheria di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Questa saracinesca in seguito risultava tagliata. Una volta fermato e bloccato dai Carabinieri, l'imputato aveva continuato a dimenarsi per sfuggire all'arresto. 5. Contrariamente a quanto sostenuto, in maniera contraddittoria, dalla Corte territoriale, gli elementi di prova sopra riportati meritano di essere rivalutati alla luce dei principi di diritto sopra esposti, evidenziando la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di resistenza attiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], conducente del veicolo. [OSCURATO:PERSONA], sorpreso dai Carabinieri con il [OSCURATO:PERSONA], e con altri soggetti, mentre armeggiava vicino alla saracinesca di una tabaccheria, da subito si dava alla fuga, dapprima a piedi, e, di seguito, salendo a bordo dell'auto guidata dal [OSCURATO:PERSONA]. Una volta fermato, continuava ad opporsi ai militari dimenandosi mentre questi lo arrestavano. Emerge, quindi, la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una fuga, comunque realizzata, avendo, come il [OSCURATO:PERSONA], che conduceva l'auto, il medesimo interesse a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine. D'altra parte, anche il comportamento successivo, allorquando, una volta bloccato, l'imputato continuava a dimenarsi, depone significativamente nel senso della piena adesione alla pericolosa, e, quindi, violenta, modalità di fuga posta in essere dal complice [OSCURATO:PERSONA]. 46. Su tali basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M
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