CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 34850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 31 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Alex BOGDAN per ottenere la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Firenze 1'8 marzo 2018 (irrevocabile il 30 giugno 2018) in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen. L'istante aveva addotto di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna soltanto in data 28 dicembre 2019, quando gli venne notificato il relativo ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno il 12 dicembre 2019: in precedenza, egli nulla aveva saputo della pendenza del processo, né della decisione, perché le notifiche della vocatio in ius dell'imputato erano state erroneamente effettuate presso il difensore e non presso il domicilio che egli aveva dichiarato in Brescia, via Orzinuovi n. 108, in occasione del suo interrogatorio reso dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello, come detto, rigettava l'istanza di rescissione, osservando che correttamente l'elezione di domicilio dell'imputato era stata ritenuta inidonea perché effettuata presso un campo nomadi, con la conseguenza che gli atti relativi all'instaurazione del contraddittorio erano stati notificati presso il difensore. 2. La Quinta Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 2556/21 (udienza camerale del 18/12/2020), annullava con rinvio l'ordinanza impugnata dal BOGDAN, reputando il provvedimento viziato sotto due aspetti: a) nella parte in cui aveva ritenuto inidonea la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato presso il campo nomadi, nonostante detto luogo fosse stato individuato con la precisa indicazione della via e del numero civico, dal che conseguiva l'invalidità della notifica della vocatio in ius presso il difensore domiciliatario; b) nella parte in cui aveva omesso di motivare in ordine al profilo della incolpevole mancata conoscenza del processo, limitandosi a valutare come dirimente l'asserita regolarità della notifica. 3. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, respingeva nuovamente l'istanza di rescissione. Ripercorreva, in primo luogo, la Corte di merito la sequenza documentata dal fascicolo processuale, rilevando: - che il BOGDAN venne identificato nell'ambito del procedimento n. 10808/2016 R.G.N.R. in data 12 ottobre 2016, occasione nella quale nominò quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il suo studio; - che presso tale luogo venne notificato l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., tanto che, in data 21 dicembre 2016, il BOGDAN rese interrogatorio prendendo posizione sui fatti contestatigli e, in luogo di quello precedentemente eletto, dichiarò il (nuovo) domicilio presso il campo nomadi sito in Brescia, via Orzinuovi n. 108;- che le successive notifiche vennero eseguite presso il difensore di fiducia, già domiciliatario; - che, all'udienza preliminare del 26 aprile 2017, il BOGDAN, non comparso, venne dichiarato assente, né si presentò il difensore di fiducia, che venne sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - che la stessa situazione si verificò all'udienza dibattimentale del 9 novembre 2017 e all'udienza conclusiva dell'8 marzo 2018, in cui venne pronunciata la sentenza di condanna. Sulla base delle descritte emergenze, la Corte di merito affermava che la notifica effettuata all'imputato presso il difensore già domiciliatario (e non presso il nuovo domicilio dichiarato) doveva considerarsi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ma che tale nullità, nella specie, doveva reputarsi sanata per non essere stata eccepita dopo l'accertamento della costituzione delle parti. Inoltre, sottolineava il giudice del rinvio come il BOGDAN fosse certamente consapevole della pendenza del procedimento e delle accuse mosse nei suoi confronti, tanto da essersi sottoposto ad interrogatorio e da aver fornito la sua versione dei fatti a discolpa. Infine, egli aveva nominato un difensore di fiducia, con il quale aveva sempre mantenuto il rapporto fiduciario, considerato che egli risultava essere, a distanza di anni, assistito ancora dallo stesso difensore. Pertanto, se l'imputato avesse diligentemente mantenuto quei contatti, avrebbe saputo dell'andamento del processo e della sentenza conclusiva, visto che le notifiche al difensore erano state regolarmente effettuate. Né poteva ritenersi sufficiente a dimostrare che neppure il difensore avesse avuto contezza dell'udienza preliminare e di quella dibattimentale la mera affermazione relativa a un suo "errore organizzativo nella lettura della PEC", trattandosi di affermazione generica non riscontrata in alcun modo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo: a) erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in ordine ai presupposti della rescissione e circa il fatto che la nomina di un difensore di fiducia escludesse tale possibilità, sussistendo un onere di diligenza informativa; b) omessa motivazione sulla sussistenza della incolpevole mancata conoscenza del procedimento/processo e illogica valutazione della rilevanza della nullità della notifica della vocatio in iudicium in rapporto con la presenza di nomina di difensore fiduciario. Chiarisce, in primo luogo, il difensore del ricorrente che nella richiesta di rescissione presentata non era stata eccepita nessuna nullità invalidante il titolo esecutivo, né si era dedotto che una nullità assoluta determinasse, di per sé, la rescissione invocata, ma si era evidenziato soltanto come una non corretta notificazione presso il domicilio eletto dell'imputato dovesse essere valutata quale eventuale indice di una incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del medesimo. La Corte di appello di Firenze aveva, quindi, omesso di motivare sul modo in cui la nullità della notifica (di qualunque natura essa fosse) si fosse riverberata sul a incolpevole conoscenza dell'atto (e, conseguentemente, del processo), trattandosi di nullità afferente al decreto di rinvio a giudizio, costituente l'unico atto idoneo ad assicurare la conoscenza del processo. Controversa e, comunque, espressione di orientamenti giurisprudenziali datati doveva considerarsi l'affermazione della Corte di merito, secondo la quale la incolpevole mancata conoscenza del processo andava esclusa nel caso di notifica dell'atto al difensore fiduciario (oltre che originariamente domiciliatario), in virtù del rapporto professionale peculiare che lo legava all'imputato, implicante, per quest'ultimo, l'onere di mantenere i contatti con il proprio difensore. Tale affermazione dei giudici territoriali era inficiata da errore, poiché non aveva tenuto conto del principio enunciato, in varie pronunce, dalla Corte di legittimità, per cui la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli si sia ad essa deliberatamente sottratto, ossia abbia tenuto un comportamento ostruzionistico e calcolato, preordinato a rendersi irreperibile. Parimenti errata era l'affermazione della Corte fiorentina a proposito della desumibilità, per il BOGDAN, della consapevolezza della pendenza del procedimento e delle accuse a suo carico dal fatto di essersi sottoposto a interrogatorio, in quanto contrastante con il principio espresso da Sez. U "Innaro" a proposito della insufficienza della notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. per dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, derivante solo dalla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Ancora, errata era la motivazione del provvedimento impugnato nell'individuare la violazione, nel caso di specie, di un obbligo di diligenza incombente all'imputato (mantenere i contatti col difensore fiduciario) incidente sui presupposti della rescissione del giudicato, non potendo detta presunta violazione assumere superiore rilievo alle denunciate irregolarità della notifica di atti processuali. In conclusione, l'omessa ed errata notifica del decreto di rinvio a giudizio non poteva che costituire "l'elemento chiave" per valutare se l'imputato avesse incolpevolmente non conosciuto del processo, elemento rispetto al quale la Corte di appello aveva speso una motivazione illogica e incompleta. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Si reputa opportuno, per un migliore inquadramento del tema oggetto di ricorso, prendere le mosse dal principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931: «Le nullità assolut ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Ferma restando, dunque, l'impossibilità di agire ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per dedurre eventuali nullità assolute derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, residua la possibilità di far valere, attraverso lo strumento della rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo che si assuma derivata da quelle nullità. La questione centrale sottoposta all'odierno vaglio di legittimità è quella di verificare se il giudice del rinvio si sia attenuto al dictum della sentenza rescindente e sia pervenuto, nel caso di specie, a disattendere, con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica, la richiesta avanzata dall'interessato, nel senso di escludere che dalla irrituale notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato sia scaturita l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del medesimo, legittimante la rescissione del giudicato. 3. Ritiene il Collegio che il provvedimento reso dalla Corte di merito, in quanto adeguatamente 'motivato, resista, per le ragioni che seguono, alle censure mosse dal ricorrente. 3.1. Non è fondato il rilievo con cui si rimprovera al giudice del rinvio di aver omesso di motivare su "come la nullità della notifica [...] si riverberi sulla incolpevole conoscenza dell'atto". Va subito detto che, a tal fine, non rileva la correttezza o meno dell'inquadramento dogmatico, operato dal giudice a quo, in sintonia con la giurisprudenza maggioritaria, quale nullità a regime intermedio - quindi sanata se non eccepita nei termini di legge (come accaduto nel caso di specie) - della nullità afferente alla notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, eseguita presso il difensore di fiducia originariamente domiciliatario, anziché presso il domicilio successivamente dichiarato dall'interessato (per la tesi sposata nell'ordinanza impugnata: Sez. U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. U, n. 19602 del 27/3/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. 2, n. 48260 del 23/9/2016, Zinzi, Rv. 268431). Il tema non rileva semplicemente perché non sussiste alcun automatismo valutativo tra la natura della nullità e la incolpevole mancata conoscenza del processo (nel senso che, in caso di nullità assoluta, la mancata conoscenza sarebbe, per ciò stesso, "incolpevole"; mentre, in caso di nullità a regime intermedio e sanata, la mancata conoscenza sarebbe, di per sé, "colpevole"). Come autorevolmente chiarito da Sez. U Lovric, ciò che occorre accertare, ai fini della valutazione di una richiesta di rescissione del giudicato, è se la dedotta nullità, di qualsiasi natura essa sia (assoluta, a regime intermedio, relativa), abbia determinato la incolpevole mancata conoscenza del processo. 3.2. La Corte di appello di Firenze è approdata a conclusione negativa, desumendo la consapevole conoscenza del processo in capo al BOGDAN: a) dalla circostanza che fosse assistito da un difensore di fiducia, da cui derivava un onere di diligenza dell'imputato di mantenere i contatti con esso; b) dal mantenimento del rapporto fiduciario con lo stesso difensore fino ad oggi, a distanza di anni; c) dalla circostanza di aver egli reso interrogatorio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e di essersi, quindi, difeso dalle accuse, rendendo la propria versione dei fatti. 3.2.1. Con riguardo a quest'ultimo tema, il difensore del ricorrente ha richiamato, a confutazione, il principio affermato in tema di restituzione nel termine, ma estensibile alla rescissione, da Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716: «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza». La tesi sostenuta dalla difesa tecnica mira a "neutralizzare" la rilevanza attribuita dal giudice del rinvio, ai fini della conoscenza del processo, all'interrogatorio assunto dall'indagato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., poiché, nella sua prospettazione, la contestazione dell'accusa non era contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, provvedimento che egli, per l'irregolarità della relativa notifica, non aveva mai ricevuto. 3.2.1.1. Ritiene il Collegio che questa tesi non possa essere condivisa nella sua "assolutezza" formalistica. Senza voler minimamente sconfessare i principi enunciati da Sez. U, Innaro, prima sintetizzati, ci si chiede se essi possano essere applicati anche nei casi, come quello di specie, in cui, dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., l'indagato sia stato sottoposto all'interrogatorio e, all'evidenza, abbia conosciuto il fatto di cui era accusato e da esso si sia difeso, ancorché, successivamente, egli non sia stato efficacemente raggiunto dal decreto che dispone il giudizio. Ad avviso di questa Corte, in tanto si potrebbero applicare, anche in questo caso, i principi di Sez. U, Innaro, in quanto si sostenga che vi sia stata diversità sostanziale tra il fatto come contestato in sede di interrogatorio ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. e il fatto descritto nella imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio.Nel caso in cui, viceversa, tale diversità non sussista e la contestazione coincida perfettamente, sembra del tutto ragionevole attribuire, ai fini della effettiva conoscenza del processo, all'interrogatorio in questione una valenza equipollente all'atto di vocatio in iudicium. Atteso che questa diversità di contestazione non è stata dedotta dalla difesa del ricorrente, deve considerarsi corretta la valorizzazione, operata dai giudici di merito, dell'interrogatorio assunto dal BOGDAN nelle forme di cui si è detto quale indice di effettiva conoscenza del processo, ricordando, in tale ottica, che, a mente del comma 1 del più volte citato art. 415-bis, la notifica dell'avviso in esso disciplinato viene disposta dal Pubblico ministero "se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", ovvero quando egli si è determinato ad esercitare l'azione penale. 3.2.2. Parimenti corretta è la decisione impugnata nella parte in cui assegna valore sintomatico della effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato all'assistenza di un difensore di fiducia, con rapporto professionale mantenuto nel corso degli anni. Giova ricordare che è lo stesso art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., che annovera la nomina di un difensore di fiducia tra gli indicatori della conoscenza del processo che autorizzano la celebrazione dello stesso in absentia. Vero è che tale indicatore, come gli altri contemplati (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare), non può assurgere al rango di presunzione e va verificato dal giudice di merito nella sua concreta effettività. Che, nella specie, il rapporto professionale tra il BOGDAN e il difensore fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stato interrotto non lo contesta neppure il difensore, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, che ha sottolineato, a ulteriore riprova della costanza del rapporto, come l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sia occupato (anche) di presentare la richiesta di rescissione in esame (sulla valenza del rapporto professionale effettivo col difensore fiduciario quale indicatore della conoscenza del processo da parte dell'imputato, v. anche Sez. 1, n. 537 del 14/9/2021, dep. 2022, Beluli, n.m.). Pertinente è, quindi, il richiamo operato dalla Corte fiorentina al principio espresso da Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280305, giusta il quale «In tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia». 3.2.3. Giustamente è stata esclusa l'incidenza, ai fini della richiesta rescissione, dell'inconveniente organizzativo, denunciato dallo stesso difensore anche in ricorso, che gli avrebbe impedito di prendere cognizione della notifica a mezzo PEC degli avvisi dell'udienza preliminare, prima, e di quella dibattimentale, poi (udienze nelle quali, infatti, egli non comparve).A prescindere dalla genericità del rilievo, stigmatizzata nell'ordinanza impugnata, va ricordato che «Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito» (Sez. 4, n. 20655 del 14/3/2012, Ferioli, Rv. 254072); va, al contempo, rammentato che «In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici» (Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022). 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al