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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 2023

Cassazione n. 46740/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il solo reato di sostituzione di persona di cui all'art.494 cod. pen., dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di truffa per mancanza di querela; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento impugnato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e che, a riguardo, la sentenza impugnata risulta motivata in modo logico e coerente (cfr. pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché dei benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivarne il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 3 e 4); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione di legge per omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (il 1° febbraio 2023), è manifestamente infondato dato che, pur dovendo individuarsi nell'Il febbraio 2016 la data di commissione del reato ex art. 494 cod. pen. (giorno di sottoscrizione del contratto), tuttavia il termine massimo di prescrizione, alla luce dei molteplici atti interruttivi intervenuti, sarebbe maturato solo in data 11 agosto 2023, dopo la pronuncia della sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6' P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il solo reato di sostituzione di persona di cui all'art.494 cod. pen., dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di truffa per mancanza di querela; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento impugnato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e che, a riguardo, la sentenza impugnata risulta motivata in modo logico e coerente (cfr. pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché dei benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivarne il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 3 e 4); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione di legge per omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (il 1° febbraio 2023), è manifestamente infondato dato che, pur dovendo individuarsi nell'Il febbraio 2016 la data di commissione del reato ex art. 494 cod. pen. (giorno di sottoscrizione del contratto), tuttavia il termine massimo di prescrizione, alla luce dei molteplici atti interruttivi intervenuti, sarebbe maturato solo in data 11 agosto 2023, dopo la pronuncia della sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6' P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammend
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