CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 24540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 22261-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso 1588 l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - - - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2016 R.G.N. 515/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per raccoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 22261/2016 [OSCURATO:PERSONA] Consorzio di hnnifica della [OSCURATO:PERSONA] e Vercellese (da qui ennsnr7i0) convenne l'INPS dinanzi al Tribunale di Vercelli al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della eccedenza -rispetto al massimale di cui all'art. 18, secondo comma, I. n. 335 del 1995 - sulla contribuzione relativa al periodo 2006- 2011 versata per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, pari al totale versato (t 98.326,14), e non alla minore somma indicata dall'INPS in considerazione del decorso dellia prescriziorìe quinquennale (C 83.741). Consorzio aveva inoltre chiesto accertarsi (110 non fncqp dovuta !A contribuzione di maternità, oggetto di avviso di addebito per C 3447,38, pari all'importo residuo detratto dall'intero il credito derivante dalla restituzione, in ragione della propria natura di ente pubblico economico. Il Tribunale rigettò la domanda relativa alla restituzione integrale dei contributi versanti in eccedenza sul massimale e dichiarò non dovuta, da parte del Consorzio, la contribuzione di maternità, condannando l'INPS a restituire quanto versato a tale titolo. Con sentenza n. 134/2016, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello principale proposto dall'INPS ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dal Consorzio. Ad avviso della Corte d'appello, andava condiviso il convincimento del Tribunale relativo alla applicabilità alla fattispecie dell'art. 8 d.p.r. n. 818/1957, con la consequenziale irripetibilità dei contributi versati anteriormente al quinquennio in ragione del fatto che la contribuzione prrpripnto versata riguardava i dirigenti iscritti AWTNIPDAT P poi gestiti dall'INPS (dal 10 gennaio 2003 ex art. 42 I. n. 289/2002), per cui solo da tale data poteva dirsi esistente un valido titolo di iscrizione presso l'INPS; tuttavia il Tribunale non aveva considerato che la richiesta di restituzione posta in essere dal Consorzio il 3.2.2012 consentiva la ripetizione anche dei contributi in eccedenza relativi all'anno 2007, per cui la somma da resl:ituire era pari ad C. 90.675,83.R.g. n. 22261/2016 Inoltre, poiché il Consorzio, ai sensi del c.c.n.I applicato (artt. 100 e 105), eroga le prestazioni di maternità e di malattia ai dipendenti, doveva dichiararsi non dovuta la contribuzione di maternità, in applicazione estensiva anche per la maternità dell' art. 20 d.l. n. 112 del 2008, che aveva di fatto superato ii principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità sull'interpreta;:ione dell'art. 6, i. n. -1:38 del iaddave ave V 3 negato l'esonero dal pagamento della contribuzione per la malattia e la maternità dei medesimi soggetti. Da qui il diritto a pretendere la restituzione dei contributi di maternità anche per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 20 citato, data la sua natura interpretativa e per effetto dellla sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2013, quanto alle previsioni della seconda parte dei primo comma di tale disposizione. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione in via principale l'INPS sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Consorzio che propone ricorso incidentale cui resiste, a sua volta, VINPS con controricorso. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi ai sensi deirart. 23, comma bis, d.l. n. 13/ del 2020 conv. tfl 1.11. 1/6 del 2020, UCIIUU aLwyn uct riC0r50 prirìcipale eu• -4 li rigetto- dell'incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 79 d.lgs. n. 151 del 2001 e dell'art. 20, commi primo, primo bis e secondo, di. n. 112 del 2008 conv. in L n. 133 del 2008. l- - • .4. - :1 r-• J i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le la seilLenLa impugnatei auula ritenuw il LUI (SUI zio non soggetto AMA contribuzione di maternità in favore dei propri dipendenti rfln i quali ha instaurato un rapporto di lavoro di diritto privato, iscritti dunque ai fini previdenziali, presso l'INPS- Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti. Inoltre, evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12242 del 2012) ha affermato che i consorzi rientrano nella categoria delle imprese degli enti pubblici, per cui, anche per tale via, ai sensi dell'art. 20, COI fliTld 2, di. n. 112 dei 2008, doveva essere riconosciuto l'obbligo di versare !a contribuzione di maternità quanto men" da! primo gennaio 9009. R.g. n. 22261/2016 Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Consorzio denuncia la violazione dell'art. 8 d.p.r. n. 818/1957. In particolare, dopo aver ribadito che l'INPS aveva riconosciuto che il Consorzio aveva versato erroneamente i contributi eccedenti il massimale, dal 2006 al 2011, relativamente al personale dirigente iscritto airINPDAI, ii Consorzio censura la sentenza impugnata là dove la ha 3 pplic:ato la prescrizione cilf inquennale, ribadendo I fL r, della non applicabilità di tale prescrizione alla fattispecie che rimane inquadrata all'interno dell'azione di ripetizione di indebito ( art. 2033 c.c.) che si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. Peraltro, soggiunge il Consorzio, il termine indicato dall'art. 8 d.p.r. n. 818/1957 doveva ritenersi di decadenza e non di prescrizione. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla difesa del controricorrente principale, in quanto la sentenza impugnata non si fonda su plurime rationes decidendi che avrebbero dovuto essere tutte impugnate. In particolare, seppure a pag. 13 della sentenza impugnata la Corte d'appello osservi che la questione della inapplicabilità dell'art. 20 d.i. n. 112 del 2008 rlon era stata sollevata in prirrìo grado, non giunge a ritergere per tale i agione inammissibile i! motivo d'Appello, rnA Affronta nPI merito rpnnPrInn una motivazione che comprende la disamina della questione. motivo del ricorso principale è fondato L accolto. Va ribadito, intatti, il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (ex pliurimis vd. Cass. Se z. lavoro Sent., -1.5/10/2019, n. 26038; Cass.giv gP 7 . Ivnrri gent. , "/)n1Q, I n. RR144; racA7inne CP7. !Av ., 12/02/2020, n.3465), secondo il quale: Il riferimento contenuto nell'ad. 2_0 d. l. n. 112 •-1-3 g^" V li \..l./1 I V • II I I• I I• ---- i- ' '." J I d-' 2008, alle "imprese dello Stato" - secondo una interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - conduce a ritenere che all'elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo, posto che, l'espressione "imprese di Stato" che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico - cioè come volta 44- 3 R.g. n. 22261/2016 ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un'attività economica, costituita dall'offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro - non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE (vedi, per tutte, Comunicazione della Commissione UE suEI'applicazione delle norme dell'Unione Eumpea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale - Testo rilevante ai fini del SEE - 2012/C 8/02 e ivi ampi richiami). Ne consegue che la suddetta espressione - tenendo conto anche degli artt. 11 e 117 Cost. - non può che essere intesa in senso atecnico, come riferita alle "imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato" (vedi INPS - Circolare n. 114 dei 30 dicembre 2008 e INIPDAP - Nota operativa n. 18 dei 22 dicembre 2009 nonctTè Nota 20 luglio 2011, n. 18) ed è, pertanto, evidente, che la stessa valenza aternira rlPhba PggerP attribuita alla restante parte dell'elencazione contenuta nel citato comma 2; circa !a nature. dei ron.se,rzi nonifica, (cfr. tr4 le altre r1/4355. ;1. 1.51 7 del 20 gennaio 2017 e da ultimo la citata Cass. n. 33144/2019) va affermato che il R.D. n. 215 del 1933, art. 59, qualifica espressamente i consorzi di bonifica quali "persone giuridiche pubbliche"; che la medesima definizione è ribadita dall'art. 862 c.c. e che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che i consorzi di bonifica, definiti dalla legge enti pub4i-economici, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad organizzazione, operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei„ almeno tendenzialmente, a coprire i costi P le eventuali perdite (Cass., 13.7.2000, n. 9300, - Cass. SU., 11.1.1997, n. 191; Cass., SU., 2.4.1996, n. 3036); i rapporti di lavoro intercorrenti fra tali enti ed i rispettivi dipendenti hanno natura privata (Cass., 3.11.1992, n. 11907) e che l'attività dagli stessi espletata, di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione come industriale o agricola e tale natura, industriale o agricola, dell'attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziaii, dai D.P.R. Il. nD,7 del 1955, a-rt. 3 e u-iella . 92 Li-lel _Li 979, 6, lett. uk) o, e'rl +-Len-2 R.g. n. 22261/2016 di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 - ma, in conformità all'enunciazione dell'art. 2070 c.c., comma 1, posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 cc., sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregt.Ja di crite.ri Imeramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva (Cass., 23.11.1992, n. 12498); non muta tafl rnnciriprA7inni ((--A. n. 33144/201 9) il rnntPnlitn i! Di. n. 125 del 1989, art. 1, comma 1 bis, conv. in L. n. 214 del 1989 che si limita a negare ai fini tributari, limitati alla imposta sul valore aggiunto, la qualificazione dell'attività imprenditoriale dei consorzi in termini di impresa commerciale e non ha certo la finalità di operare una qualificazione a qualsiasi fine dell'attività economica svolta dai consorzi di bonifica. E' evidente che dall'attribuzione al Consorzio della natura di ente pubblico, ai sensi del D.L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 112 del 2008, non può che discendere l'obbligo contributivo ivi previsto ed ai contempo risulti impedita la sussurìzione del Consorzio all'interno della platea dei soggetti indicati del medesimo art. 20 cit., comma 1, giacché il rnmrnA 2 è disciplina propria delle imprese pubbliche. motivo dei ricorso incid-entale è infondato. L'art. 8 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 818, dispone :< I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili Agli effetti del diritto AMA prestazioni n rIPHA misura di PCCP P Cnnri rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, 41 5 /u R.g. n. 22261/2016 l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto deiia liquidazione della perisione, diretta o indire'da, :-;ono altresì restituite !e sornr,ne e‘yientuah-nente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima [..-l>. La giurisprudenza di legittimità è rnncnhdAta (tra !P tante sin da rACC. riv. Sez. lavoro, 22/12/1988, n. 6996) nel senso di ritenere che la disposizione realizzi un meccanismo inteso a far refluire in favore dell'assicurato e non dell'INPS gli effetti della mancata restituzione dei contributi indebitamente versati, sia disponendo che, ove l'accertamento intervenga decorsi cinque anni dall'indebito versamento, i contributi stessi non sono più ripetibili e divengono computabiii agii effetti dei diritto e-o della misura delle prestazioni; sia disponendo che i contributi (pur ripetibili ma) non richiesti siano restituiti all'assicurato al momento della liquidazione della pensione. TI suindicato carattere della normia era già stato eviderìziato dalla loiltana Cassazione n. 1178 del 1973, che aveva sottolineato come il mancato accertamento del carattere indebito dei contributi versati entro il quinquennio, provoca effetti diversi dalla mera prescrizione, in quanto il decorso del quinquennio, più che estinguere il diritto del creditore, fa sorgere in capo all'INPS un vero e proprio diritto soggettivo che prevale su quello del contribuente ed il cui contenuto consiste nell'incremento delle singole gestioni dell'INPS nell'interesse dei lavoratore a cui favore i contributi divengono computabili. La disposizione è stata quindi ritenuta norma eccezionale (cfr. Cass. 1178 del 1973 cit.; Cass. 5759 del 1984; Cass. 451 del 1985), strettamente correlata al sistema della determinazione delle pensioni su base contributiva. Dal carattere eccezionale della norma si è tratto che la sua applicabilità deve essere esclusa ogni qualvolta ci si trovi in presenza di una fattispecie che si colloca fuori dell'ambito dei presupposti e degli effetti propri, rappresentati:R.g. n. 22261/2016 a) dalla computabilità dei contributi indebitamente versati agli effetti del diritto e o della misura delle prestazioni previdenziali; e b) dalla possibilità che i suddetti contributi, ove dichiarati irripetibili ovvero non richiesti anche se irripetibili ovvero non richiesti anche se ripetibili, si volgano in favore dell'assicurato. Nel caso di specie, si tratta di contribuzione pacificamente ripetibile e non richiesta nel quinquennio, in quanto versata in relazione ai lavoratori dirigenti e dipendenti del Consorzio che erano stati iscritti all'INPDAI sino al momento della sua soppressione (1.1.2003 ex art. 42 I. n. 289 del 2002), per cui presso l'INPS fu istituita una apposita gestione previdenziale a cui furono iscritti i medesimi dipendenti. La contribuzione in eccedenza, ripetibile anche per l'INPS, riguardava il periodo compreso tra il 2006 ed il 2011, ma la restituzione fu richiesta solo il 3 febbraio 2012, per cui, ex art. 8 cit., si è determinato l'effetto di rendere irripetibile la contribuzione versata anteriormente al quinquennio e cli consolidare la medesima contribuzione sulle posizioni dei dipendenti interessati. In definitiva, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa, quanto al ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo