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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 02263/2023

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sul ricorso 25334/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso . lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze; - intimati - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2019; dato atto che, in vista dell'odierna udienza, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria per fare presente che il giudizio in riassunzione, contestualmente promosso, è attualmente pendente dinanzi alla seconda Sezione della Corte d'appello di Roma n.r.g. 1256/2020 e la prossima udienza di trattazione è fissata per il 28 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta ad esito della pubblica udienza del 05/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione, avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell'Economia e Finanze, chiedendo: in via principale, l'accertamento del diritto all'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica; e, in via subordinata, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per omesso recepimento di direttiva comunitaria.

Il Tribunale di Roma, previo riconoscimento della legittimazione passiva della sola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, aveva rigettato la domanda attorea per prescrizione, sul presupposto che il relativo termine decennale aveva iniziato a decorrere dall'entrata in vigore del d.

Igs. n. 257/1991 e per mancanza di prova in relazione al mancato riconoscimento di punteggio aggiuntivo.

Gli originari attori avevano proposto appelli, principali e secondari, avverso la sentenza del giudice di primo grado.

La Corte d'appello di Roma, pronunciando su tutti detti appelli, con sentenza 23 settembre 2015: aveva rigettato l'impugnazione con riferimento ai medici che avevano iniziato le rispettive scuole di specializzazione nell'anno 1982 o in anni precedenti; lo aveva accolto relativamente ai medici che avevano iniziato le rispettive scuole dopo il 1982, condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri al pagamento del relativo importo.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale sono stati presentati ricorsi: sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri che da parte di diversi degli originari attori, con differenti e separati atti per gruppi di alcuni di loro, variamente composti.

Questa Corte con ordinanza n. 20093/2019, dopo aver riunito tutti i ricorsi, in quanto relativi alla stessa sentenza, ha dichiarato inammissibili il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, nonché molti dei ricorsi presentati dagli originari attori, ma - in accoglimento parziale del primo motivo dei ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed altri ed in accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri - ha cassato la sentenza della Corte territoriale (rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione), affermando il seguente principio di diritto: «in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, gli artt. 2, paragrafo 1, lett. c) e 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva n. 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva n. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'assenza di misure nazionali di trasposizione non consenta di raggiungere per via interpretativa il risultato prescritto da tali disposizioni, il diritto dell'Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva citata, tenendo conto che quest'ultima deve essere intesa nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990, deve essere corrisposta a partire dal 10gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, mentre per coloro i quali hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976) non è previsto il diritto ad alcuna remunerazione».

3. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri quarantasei degli attori originari, articolando un unico motivo di ricorso.

In vista dell'odierna udienza, come sopra rilevato, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato nota nel quale ha fatto presente che il giudizio in riassunzione, contestualmente promosso, è attualmente pendente dinanzi alla seconda Sezione della Corte d'appello di Roma n.r.g. 1256/2020 e la prossima udienza di trattazione è fissata per il 28 novembre 2023.

Ragioni della decisione

1. I ricorrenti denunciano l'ordinanza n. 20093/2019 di questa Corte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ. per l'errore consistente nella totale loro pretermissione quali ricorrenti incidentali, non solo per essere stati indicati nella detta ordinanza come meri intimati (anziché controricorrenti e ricorrenti incidentali), ma soprattutto perché l'ordinanza non si è avveduta del ricorso incidentale, articolato su quattro motivi, da loro proposto.

Nell'illustrare il motivo i ricorrenti fanno per l'appunto presente che, a seguito del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, anch'essi avevano presentato ricorso incidentale avverso la sentenza n. 5254/2015 della Corte di Appello di Roma, ma nella intestazione della ordinanza 20093/2019 di questa Corte essi appaiono soltanto come intimati.

Rilevano che, in conseguenza di detto errore, non soltanto non sono stati indicati nell'esame delle censure ma neppure quest'ultime sono state esaminate.

Chiedono: a) in via principale, che il loro nominativo sia inserito, tra i ricorrenti incidentali: nell'epigrafe dell'ordinanza, nella parte motiva e nel dispositivo dell'ordinanza impugnata; b) in via subordinata che, previa revocazione dell'ordinanza medesima, sia accolto il loro ricorso incidentale (il cui esame era stato omesso).

Il tutto con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario.

Deducono di aver interesse alla correzione in quanto si sono tutti iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 e la loro ci domanda era stata respinta dalla corte di merito sul presupposto che a tale data non era scaduto il termine fissato dalle direttive per recepimento.

Aggiungono che (con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 5 di loro che si erano iscritti prima del 1982) hanno già riassunto la causa davanti alla Corte d'appello di Roma, designata come Giudice di rinvio, evidenziando in quella sede la necessità della correzione.

2. Preliminarmente - a seguito di accesso agli atti, al quale procede in considerazione del vizio denunciato, e comunque per avere gli interessati idoneamente riportato nel ricorso per revocazione gli atti relativi al dedotto errore revocatorio - rileva la Corte che tutti gli odierni ricorrenti, indicati nella ordinanza come intimati, non solo si erano in realtà costituiti, ma anzi avevano proposto ricorso incidentale; e che altro gruppo di originari attori ha presentato altro ricorso, sempre avverso la medesima sentenza della corte d'appello, a ministero del medesimo difensore, regolarmente avvisato.

Pertanto - in un contesto di dispiegamento di più ricorsi tra loro successivi, da parte di differenti gruppi degli originari attori, che coinvolge complessivamente centinaia di ricorrenti, variamente riaggregati ai fini della proposizione dei gravami ed indicati in ordine differente pure nelle note di iscrizione a ruolo - va dato atto che questa Corte ha, con tutta evidenza per mero disguido, totalmente preternnesso la disamina di uno dei ricorsi successivi, da qualificarsi pertanto incidentali: dovendosi allora valutare quale possa essere il rimedio esperibile.

3. In punto di diritto.3.1.

L'art. 391-bis cod. proc. civ. - che è stato inserito dalla legge n. 533/1990 (art. 67) e che è stato successivamente modificato dal legislatore (dapprima, ad opera del d.

Igs. n. 40/2006 e, più di recente, ad opera della legge n. 197/2016), anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale (si cfr. la sent. n. 119 del 1996 e la sent. n. 207/200) - prevede che le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione possono essere oggetto di correzione e di revocazione.

I due istituti sono entrambi funzionali all'eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità, ma sono tra loro profondamente diversi e profondamente diverso è il loro ambito di applicazione, come risulta dalla disamina della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

Invero: a) la correzione ha ad oggetto "errore materiale e di calcolo ai sensi dell'art. 287", mentre la revocazione ha ad oggetto "errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4"; b) la correzione può essere chiesta dalla parte interessata "in qualsiasi tempo", mentre la revocazione può essere chiesta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento); c) l'errore materiale, da correggere, può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte, mentre l'errore revocatorio non può mai essere rilevato d'ufficio; d) il ricorso per la correzione solleva un mero incidente nella stessa fase processuale, mentre il ricorso per revocazione introduce una nuova fase processuale (Cass. n. 8491/2009); e) il ricorso per correzione, contrariamente al ricorso per revocazione, può essere proposto dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base di una procura rilasciata in tale giudizio (Cass. n. 30/1995); f) la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 657 del 2003); g) l'errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale. (ed è emendabile attraverso correzione), mentre l'errore revocatorio, incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (e, se ammissibile, è emendabile attraverso revocazione), con la conseguenza (di recente messa dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12210/2022) che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione (per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione), mentre è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale (che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali); h) la procedura di correzione dell'errore materiale suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum derivante da una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 14799/2004); i) la Corte pronuncia sempre con ordinanza sul ricorso per correzione di errore materiale, mentre, in presenza di un ricorso per revocazione, pronuncia ordinanza soltanto nel caso in cui lo dichiari inammissibile (altrimenti rinvia alla pubblica udienza, pronunciandosi, quindi, con sentenza).

In particolare, la pronuncia di correzione è funzionale all'eliminazione di un errore che si risolve in un difetto di corrispondenza tra il contenuto ideale del provvedimento e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente íctu ocull dalla lettura del provvedimento, con la conseguenza che non richiede una motivazione diversa ed ulteriore rispetto all'esplicitazione dei passaggi logici e giuridici attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice; mentre la pronuncia di revocazione è funzionale all'eliminazione di un errore che incide sul contenuto sostanziale della decisione, con la conseguenza che richiede detta ulteriore motivazione.

In definitiva, l'errore materiale, agli effetti previsti dagli artt. 287 ss cod. proc. civ., è quello che consiste: o in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento; ovvero in una mera omissione materiale, emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una pronuncia adottata in motivazione e in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attività decisoria.

Nel caso di specie, la mancata indicazione nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza impugnata del ricorso incidentale, già proposto dagli odierni ricorrenti, integra una omissione, che è concettuale e sostanziale, essendo su di esso mancata la decisione da parte di questa Corte.

Pertanto, l'omesso esame del suddetto ricorso incidentale nella ordinanza impugnata non costituisce un mero errore materiale, emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dall'art. 287 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che la richiesta di correzione di errore materiale in esame è inammissibile.

3.2. In coerenza con il suddetto quadro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare l'inammissibilità del ricorso per correzione (essendo invece astrattamente configurabile il ricorso per revocazione) in casi nei quali ricorreva un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali: ad. es., nel caso in cui nel fascicolo processuale non era stato inserito un controricorso: (Cass. n. 19994/2020), nel caso in cui la Corte ha omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di ricorso (Cass. n. 11623/2013, n. 16003/2011, n. 362/2010), è inammissibile il ricorso per correzione - in quanto in tutti detti casi ricorre un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione.

3.3. In tali casi l'unico rimedio processuale astrattamente esperibile è il ricorso per revocazione (e non quello per correzione), previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ., riguardando lo stesso un atto "interno" al giudizio di legittimità, che la Corte poteva e doveva esaminare direttamente.

3.4. Senonché, nel caso di specie, detto rimedio non è in concreto esperibile, in via dirimente dovendo osservarsi che il ricorso per revocazione risulta proposto successivamente allo spirare del termine lungo sopra indicato (da identificarsi in sei mesi, in forza della novella di cui al d.l. 168 del 2016, applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore: Cass. Sez.

U. 23/04/2020, n. 8091), essendo stata emessa l'ordinanza di cui si chiede la revoca in data 25 luglio 2019 e risultando notificato il ricorso per revocazione in data 25 settembre 2020 (sicché neppure può invocarsi, in quanto quello era spirato prima del suo inizio e cioè il 24 febbraio 2020, la sospensione dei termini processuali stabilita per l'emergenza sanitaria o pandemica del 2020, il cui decorso è iniziato il 9 marzo successivo).

3.5. Accanto al rilievo che precede, di per sé assorbente, il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha prospettato un differente profilo di inammissibilità, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 12046/2018 (il cui impianto argomentativo è stato più volte ripreso dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. l'ordinanza n. 8259/2019 della Sezione 6-5, l'ordinanza n° 23871/19 della Sezione Quinta, le ordinanze n° 39360/21 e n° 6271/22 della Sezione 6-2).

Per mera completezza espositiva, atteso il carattere assorbente del preliminare rilievo di tardività, può essere utile ripercorrere nelle linee essenziali la problematica.

3.5.1. E' noto che, ancora nei primi anni '80 del secolo scorso, la revocazione delle sentenze della Cassazione non era ammessa.

Parimenti noto è che l'attuale disciplina di cui agli art. 391-bis, 391-ter e 395 cod. proc. civ. rappresenta il punto di approdo al quale si è pervenuti a seguito: della legge n. 353 del 1990, che introdusse l'art. 391-bis cod. proc. civ.; del d.

Ivo 40 del 2006, che, modificando per l'appunto l'articolo 391-bis, ha considerevolmente ampliato l'ambito dell'istituto rispetto alle sentenze con cui la Corte abbia direttamente deciso il merito della controversia a norma dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ.; della sentenza n. 207 del 2009, con la quale la Corte costituzionale ha esteso la revocazione di cui all'art 391-bis cod. proc. civ. e 395 n. 4 cod. proc. civ. anche alle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione in camera di consiglio dichiarative della inammissibilità del ricorso per cassazione (e di quello incidentale eventualmente proposto).

Nella cornice normativa vigente, risultante dalle suddette pronunce del Giudice delle leggi e dai suddetti interventi del legislatore, la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo posta il problema se sia ammissibile la revocazione per errore di fatto di sentenze o di ordinanze della Corte di legittimità che abbiano cassato la decisione impugnata e rinviato la causa al giudice a quo.

3.5.2. Secondo la prima giurisprudenza formatasi in materia, in tali casi, il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc.civ. è sempre ammissibile, con esclusione del caso in cui l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che potrebbero costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio.

A tale orientamento è riconducibile, in primis, la sentenza n. 13790/2001 della Sezione Lavoro di questa Corte (emessa in fattispecie nella quale il ricorrente per revocazione aveva denunciato come errore di fatto la circostanza che la Corte aveva erroneamente ritenuto tardivo il suo controricorso ordinario, del quale aveva conseguentemente omesso esame), secondo la quale: «...la disposizione dell'art. 391 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353) consente, tra l'altro, la revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione anche per errore di fatto ai sensi dell'art. 394 n. 4 c.p.c., è cioè quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta la falsità di un fatto la cui verità è positivamente stabilita ed in entrambi casi sempre che il fatto non abbia costituito punto della controversia sul quale la sentenza si sia pronunziata.

E questa Corte ha avuto occasioni di ribadire più volte che l'errore percettivo in cui incorre la sentenza contro cui viene proposta revocazione deve avere influito con carattere di decisività sulla decisione assunta.

Ed invero è stato già riconosciuto che l'omesso esame di atti difensivi della parte nei cui confronti si sia liberamente instaurato il contraddittorio può integrare l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. in tema di erronea declaratoria di tardività del deposito di ricorso per cassazione spedito a mezzo posta, Cass. 28 gennaio 2000 n. 950), ma - come è stato osservato dal Procuratore Generale nelle sue richieste scritte - ciò si verifica solo quando esso si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, ovvero rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande ed eccezioni, quando l'omesso esame dell'atto abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quelle allegazioni difensive in ordine all'esistenza od all'inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (cfr. Cass. 25 ottobre 2000 n. 14073; Cass.30 marzo 1994 n. 3137).

Corollario di quanto sinora detto - e delle caratteristiche che deve assumere l'errore denunziato, il cui carattere di decisività richiede la possibilità di rimuoverne le conseguenze solo attraverso il ricorso per revocazione - è l'inammissibilità del ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza con la quale viene cassata ex art. 384 c.p.c. la decisione del giudice di merito con rinvio ad altro giudice in tutti quei casi in cui l'errore denunziato, posto a base delle richiesta revocatoria e causa delle declaratoria di inammissibilità del controricorso, abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive, sempre che - nel rispetto del principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio - sia consentita al nuovo giudice d'appello (come, appunto, nel caso in oggetto) una nuova libera ed autonoma valutazione di dette eccezioni, questioni e tesi difensive».

In quella circostanza la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto il medesimo conteneva mere tesi difensive riguardanti la qualificazione di un rapporto di lavoro, l'indagine relativa al quale era stata rimessa al giudice di rinvio.

Il principio di diritto, affermato dalla Sezione Lavoro nella citata sentenza, è stato successivamente ribadito dalla Sezione Seconda di questa Corte, che con sentenza n. 15660/2003 (emessa in fattispecie nella quale il giudice di legittimità, investito del ricorso ordinario, non aveva considerato che la sentenza della corte territoriale - che, per errore di battitura, aveva saltato due righi - aveva rigettato una eccezione di improponibilità della domanda, sollevata ai sensi dell'art. 13 705 cod. proc. civ., ad esito di un percorso argomentativo monco) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: sia perché eventuali errori o incompletezze dell'attività di disamina svolte dalla Corte di legittimità, ove esistenti, avrebbero riguardato il piano valutativo; sia perché non era dimostrata l'esistenza di altri righi della motivazione della corte territoriale; sia perché la causa era stata per l'appunto rinviata per nuovo esame e per nuova completa e comprensibile motivazione dell'eccezione di improponibilità ex art. 705 cod. proc. civ. della domanda petitoria in pendenza dell'esecuzione del giudicato possessorio.

In definitiva, secondo l'orientamento in esame, la non decisività dell'errore va intesa come recuperabilità della questione (se ed in quanto non preclusa dal carattere di giudizio chiuso proprio di quello di rinvio); con la conseguenza che l'errore è decisivo (ed il ricorso per revocazione è ammissibile) nel caso in cui nel giudizio di rinvio non si possono più discutere le questioni omesse, mentre non è decisivo (ed il ricorso per revocazione non è ammissibile) nel caso in cui nel giudizio di rinvio si possono riproporre le questioni omesse.

A voler seguire detto orientamento, nel caso di specie, sussisterebbe l'ulteriore profilo di inammissibilità evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte.

3.5.3. Tale distinzione, per la verità, sembra superata dalla sentenza n 16184/11 della Sezione Lavoro - secondo la quale «allorquando la sentenza della Cassazione impugnata non abbia deciso nel merito ma abbia ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rinviato la causa ad altro giudice per l'ulteriore esame della controversia, possano in questa sede di prosecuzione della controversia farsi valere quegli errori di fatto di cui all'art. 395 c.p.c. n. 4, relativi anche a vizi processuali» - che è stata successivamente richiamata dall'ordinanza n. 20393/2015 dalla Sezione Sesta-Terza.In sintesi, secondo queste due pronunce, ogni eventuale errore revocatorio può essere fatto valere nel giudizio di rinvio, con la conseguenza che, essendo l'errore di fatto non decisivo, il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. è inammissibile ogniqualvolta la pronuncia, della quale si chiede la revocazione, abbia cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata.

A voler seguire detto orientamento, nel caso di specie, non sussisterebbe l'ulteriore profilo di inammissibilità evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte.

3.5.4. Rileva il Collegio che, come già osservato da questa Corte nella citata ordinanza n. 12046/2018, il percorso motivazionale, seguito dalla sentenza 16184/11 della Sezione Lavoro, ha attribuito peso all'avverbio "altresì" contenuto nell'art. 391-ter cod. proc. civ., secondo il quale «il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo.».

Ma il termine "altresì" significa semplicemente "inoltre" ed ha quindi solo il valore di ampliare le possibilità di revocazione relative ai provvedimenti della Suprema Corte che decidano la causa nel merito.

Non vi è quindi motivo per ritenere che il legislatore del 2006, introducendo l'art. 391-ter, abbia voluto riferirsi anche alle ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 ed abbia inteso per esse demandare al giudice di rinvio ogni accertamento di fatto relativo all'ipotizzato errore di rito.

Allorquando la Corte di cassazione deve pronunciarsi su un error in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ragion per cui, nel caso di revocazione di pronuncia di cassazione, poiché il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessa che è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare la questione posta con il ricorso per revocazione.

Non sembra pertanto condivisibile rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito a causa dell'accoglimento del ricorso, la valutazione del presunto errore commesso dal giudice di legittimità.

3.5.5. A far propendere per la tesi che ammette la revocazione delle sentenze di Cassazione, viziate dallo specifico errore di fatto previsto dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., che siano pronunce di accoglimento con rinvio, con esclusione dell'ipotesi di rimessione per un nuovo accertamento pieno anche sulla questione incisa dal preteso errore di fatto, si pone soprattutto il rapporto tra il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio.

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (si cfr. la sentenza n. 11844/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché più di recente Cass. n. 9156 del 2019; Cass. n. 5137 del 2019) il principio per cui la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013).

Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare: da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame; e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; Cass. n. 13006 del 2003).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. giurisprudenza costante di questa Corte: Cass. n. 25244 del 2013; Cass. n. 4018 del 2006).

Come rilevato da questa Corte nella citata ordinanza n. 12046/2018, il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso "finalizzato al restringimento dell'area residua della lite" (peraltro, nel quadro complessivo di un processo civile che, come quello vigente, è retto da un regime di preclusioni).

Nel quadro delle suddette coordinate l'orientamento, inaugurato da Cass. n. 13790/2001, è in linea con l'art. 111 Cost novellato e con il principio della ragionevole durata del processo, in quanto: da un lato, consente che non si discuta superfluamente di revocazione (essendo la stessa inammissibile) nel caso in cui la materia su cui deve cadere l'accertamento del giudice di rinvio include (espressamente o implicitamente) la materia che si pretende essere incisa dall'errore di fatto del giudice di legittimità; e, dall'altro, qualora tale caso non ricorra, la configurabilità della revocazione della sentenza di cassazione di annullamento con rinvio risponde alla esigenza di verificare da parte dello stesso giudice se vi sia stato errore di fatto.

3.5.6. Tale errore può essere molto rilevante in relazione alla tipologia di vizio che ha portato alla cassazione con rinvio.

Invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda del diverso motivo che è stato accolto dalla Corte.

Precisamente: a) nel caso in cui la pronuncia della cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); b) nel caso in cui la pronuncia della cassazione abbia accolto il ricorso per omesso esame in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; quanto precede con la particolarità che, nel caso di cassazione per omesso esame di fatti decisivi e controversi, al fine di stabilire se il giudizio di revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto sia superfluo, occorre verificare di volta in volta: - se il giudizio di rinvio possa estendersi senza limiti (come verosimilmente accade nel caso di sentenza d'appello censurata per motivazione apparente), nel qual caso la correzione dell'errore può rientrare nel sindacato del giudice di rinvio (e l'eventuale ricorso per revocazione è inammissibile); - ovvero se l'area del vizio censurato dalla Cassazione sia stata limitata per effetto della ipotizzata svista percettiva, nel qual caso la correzione dell'errore resta nell'ambito del sindacato di legittimità (e l'eventuale ricorso per revocazione è astrattamente configurabile, essendo la revocazione funzionale a estendere opportunamente l'area del vizio a suo tempo denunciato e non riscontrato correttamente a causa di errore di fatto); c) infine, nel caso in cui la pronuncia della cassazione abbia accolto il ricorso ai sensi sia dell'art. 360 primo comma n. 3 che dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 17790 del 2014; Cass.n. 13719 del 2006; Cass. n. 19305 del 2005; Cass. n. 6707 del 2004).

3.5.7. Nel caso di specie, questa Corte, con la ordinanza per cui è ricorso di revoca, ha accolto (parzialmente, nei termini di cui in motivazione): - sia il primo motivo dei ricorsi incidentali proposti da Ascione ed altri (che era stato articolato ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 nella formulazione all'epoca vigente) - che il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri (che era stato articolato esclusivamente ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3); e, per effetto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (sempre nei termini di cui in motivazione) ed ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Pertanto, sarebbe stato necessario valutare quale conseguenza avrebbe avuto nella presente fattispecie l'applicazione dell'approdo ermeneutico di questa Corte, per il quale è astrattamente ipotizzabile la revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione di accoglimento con rinvio nella sola eventualità che al giudice di rinvio non sia demandato l'esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma valutazione: e, in particolare, sempre ove il ricorso per revocazione fosse stato tempestivo, sarebbe stato necessario valutare se al giudice di rinvio potesse definirsi devoluta, oppure no, la fase rescissoria del gravame di legittimità su domande sulle quali la Corte di cassazione, per avere - benché per disguido - omesso di pronunciarsi, non ha neppure definito la fase rescindente e, tanto meno, pronunciato alcuna cassazione con rinvio a quel giudice.3.6. [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la configurabilità nella specie del rimedio della correzione di errore materiale e ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione - ritiene che il caso di specie (nel quale, si ribadisce, per mera svista, non è stato esaminato uno tra non pochi ricorsi successivi per separati - e variamente riaggregati - gruppi di originari attori, così come segnalato dal difensore) è assimilabile ai casi nei quali, sempre per evidente svista, è stato emesso dalla Corte un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, tanto che sul ricorso in concreto proposto vada escluso che vi sia stata una pronuncia da parte della Corte.

In questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi a sezione semplice: poiché è mancata una pronuncia anche solo in minima parte riferibile al ricorso da esaminare, il giudizio su di esso è totalmente mancato ed il provvedimento emesso è giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido (Sez. 1, 40883/2021; n. 16497/2019; n. 6162/2014 e 30067/2011).

In tale ipotesi, non è esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale e neppure quello di revocazione per errore revocatorio, in quanto, a differenza di quel che si verifica in detti due casi, la decisione manca del tutto e la Corte, che deve qualificarsi non avervi ancora provveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorso non esaminato.

Poiché neppure può ostarvi la specifica qualificazione data dagli odierni ricorrenti - che legittimamente hanno prospettato le conseguenze della totale carenza di disamina di quello, dei ricorsi successivi avverso la richiamata sentenza della corte territoriale, da loro a suo tempo proposto - e poiché spetta alla Corte adita la sussunzione di quello richiestole entro l'una piuttosto che entro l'altra delle categorie dei procedimenti su cui si articola il giudizio di legittimità, l'applicazione di detto principio al caso di specie comporta per la Corte la potestà di procedere infine per la prima volta alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto, quale ricorso successivo, dagli odierni ricorrenti, con conseguente adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni all'esito, previa rifissazione, da parte del Presidente della Sezione, dell'udienza di discussione del ricorso originario, come riproposto con il ricorso oggi in esame (il quale ultimo conserverà, quindi, il suo numero di ruolo generale).

Tale soluzione appare conforme al principio di ragionevole durata del processo stabilito dall'art 111 Cost. perché, da un lato, fa salva tutta l'attività processuale svolta nel processo che si è concluso e non determina alcun particolare aggravio per il sistema giudiziario; e dall'altro, evita ogni pregiudizio per le parti.

4. In definitiva, il Collegio, nel pronunciare la presente ordinanza interlocutoria, ritiene di dovere applicare alla fattispecie i seguenti principi di diritto:

I. Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi da parte di gruppi di numerose originarie parti del giudizio di merito contro la stessa sentenza di merito, il successivo provvedimento di questa Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti da uno dei detti gruppi di ricorrenti non è configurabile come affetto da un errore materiale, suscettibile di emenda mediante il procedimento di correzione (e, dunque, senza limiti decadenziali), ma è astrattamente configurabile come affetto da un errore revocatorio, soggetto al termine previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ.;IL - Il ricorso per revocazione, in tale evenienza, è inammissibile nel caso in cui ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni: a) sia tardivo e b) il giudice di rinvio (a seconda del vizio che in concreto è stato causa della cassazione) abbia il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione;

III. Nella fattispecie sopra descritta, la circostanza che sia del tutto mancata una pronuncia su di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 25334/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso . lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze; - intimati - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2019; dato atto che, in vista dell'odierna udienza, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria per fare presente che il giudizio in riassunzione, contestualmente promosso, è attualmente pendente dinanzi alla seconda Sezione della Corte d'appello di Roma n.r.g. 1256/2020 e la prossima udienza di trattazione è fissata per il 28 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta ad esito della pubblica udienza del 05/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione, avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell'Economia e Finanze, chiedendo: in via principale, l'accertamento del diritto all'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica; e, in via subordinata, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per omesso recepimento di direttiva comunitaria. Il Tribunale di Roma, previo riconoscimento della legittimazione passiva della sola [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, aveva rigettato la domanda attorea per prescrizione, sul presupposto che il relativo termine decennale aveva iniziato a decorrere dall'entrata in vigore del d. Igs. n. 257/1991 e per mancanza di prova in relazione al mancato riconoscimento di punteggio aggiuntivo. Gli originari attori avevano proposto appelli, principali e secondari, avverso la sentenza del giudice di primo grado. La Corte d'appello di Roma, pronunciando su tutti detti appelli, con sentenza 23 settembre 2015: aveva rigettato l'impugnazione con riferimento ai medici che avevano iniziato le rispettive scuole di specializzazione nell'anno 1982 o in anni precedenti; lo aveva accolto relativamente ai medici che avevano iniziato le rispettive scuole dopo il 1982, condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri al pagamento del relativo importo. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale sono stati presentati ricorsi: sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri che da parte di diversi degli originari attori, con differenti e separati atti per gruppi di alcuni di loro, variamente composti. Questa Corte con ordinanza n. 20093/2019, dopo aver riunito tutti i ricorsi, in quanto relativi alla stessa sentenza, ha dichiarato inammissibili il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, nonché molti dei ricorsi presentati dagli originari attori, ma - in accoglimento parziale del primo motivo dei ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed altri ed in accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri - ha cassato la sentenza della Corte territoriale (rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione), affermando il seguente principio di diritto: «in virtù dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, gli artt. 2, paragrafo 1, lett. c) e 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva n. 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva n. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'assenza di misure nazionali di trasposizione non consenta di raggiungere per via interpretativa il risultato prescritto da tali disposizioni, il diritto dell'Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva citata, tenendo conto che quest'ultima deve essere intesa nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990, deve essere corrisposta a partire dal 10gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, mentre per coloro i quali hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976) non è previsto il diritto ad alcuna remunerazione». 3. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri quarantasei degli attori originari, articolando un unico motivo di ricorso. In vista dell'odierna udienza, come sopra rilevato, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato nota nel quale ha fatto presente che il giudizio in riassunzione, contestualmente promosso, è attualmente pendente dinanzi alla seconda Sezione della Corte d'appello di Roma n.r.g. 1256/2020 e la prossima udienza di trattazione è fissata per il 28 novembre 2023. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti denunciano l'ordinanza n. 20093/2019 di questa Corte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ. per l'errore consistente nella totale loro pretermissione quali ricorrenti incidentali, non solo per essere stati indicati nella detta ordinanza come meri intimati (anziché controricorrenti e ricorrenti incidentali), ma soprattutto perché l'ordinanza non si è avveduta del ricorso incidentale, articolato su quattro motivi, da loro proposto. Nell'illustrare il motivo i ricorrenti fanno per l'appunto presente che, a seguito del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, anch'essi avevano presentato ricorso incidentale avverso la sentenza n. 5254/2015 della Corte di Appello di Roma, ma nella intestazione della ordinanza 20093/2019 di questa Corte essi appaiono soltanto come intimati. Rilevano che, in conseguenza di detto errore, non soltanto non sono stati indicati nell'esame delle censure ma neppure quest'ultime sono state esaminate. Chiedono: a) in via principale, che il loro nominativo sia inserito, tra i ricorrenti incidentali: nell'epigrafe dell'ordinanza, nella parte motiva e nel dispositivo dell'ordinanza impugnata; b) in via subordinata che, previa revocazione dell'ordinanza medesima, sia accolto il loro ricorso incidentale (il cui esame era stato omesso). Il tutto con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario. Deducono di aver interesse alla correzione in quanto si sono tutti iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 e la loro ci domanda era stata respinta dalla corte di merito sul presupposto che a tale data non era scaduto il termine fissato dalle direttive per recepimento. Aggiungono che (con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 5 di loro che si erano iscritti prima del 1982) hanno già riassunto la causa davanti alla Corte d'appello di Roma, designata come Giudice di rinvio, evidenziando in quella sede la necessità della correzione. 2. Preliminarmente - a seguito di accesso agli atti, al quale procede in considerazione del vizio denunciato, e comunque per avere gli interessati idoneamente riportato nel ricorso per revocazione gli atti relativi al dedotto errore revocatorio - rileva la Corte che tutti gli odierni ricorrenti, indicati nella ordinanza come intimati, non solo si erano in realtà costituiti, ma anzi avevano proposto ricorso incidentale; e che altro gruppo di originari attori ha presentato altro ricorso, sempre avverso la medesima sentenza della corte d'appello, a ministero del medesimo difensore, regolarmente avvisato. Pertanto - in un contesto di dispiegamento di più ricorsi tra loro successivi, da parte di differenti gruppi degli originari attori, che coinvolge complessivamente centinaia di ricorrenti, variamente riaggregati ai fini della proposizione dei gravami ed indicati in ordine differente pure nelle note di iscrizione a ruolo - va dato atto che questa Corte ha, con tutta evidenza per mero disguido, totalmente preternnesso la disamina di uno dei ricorsi successivi, da qualificarsi pertanto incidentali: dovendosi allora valutare quale possa essere il rimedio esperibile. 3. In punto di diritto.3.1. L'art. 391-bis cod. proc. civ. - che è stato inserito dalla legge n. 533/1990 (art. 67) e che è stato successivamente modificato dal legislatore (dapprima, ad opera del d. Igs. n. 40/2006 e, più di recente, ad opera della legge n. 197/2016), anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale (si cfr. la sent. n. 119 del 1996 e la sent. n. 207/200) - prevede che le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione possono essere oggetto di correzione e di revocazione. I due istituti sono entrambi funzionali all'eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità, ma sono tra loro profondamente diversi e profondamente diverso è il loro ambito di applicazione, come risulta dalla disamina della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Invero: a) la correzione ha ad oggetto "errore materiale e di calcolo ai sensi dell'art. 287", mentre la revocazione ha ad oggetto "errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4"; b) la correzione può essere chiesta dalla parte interessata "in qualsiasi tempo", mentre la revocazione può essere chiesta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento); c) l'errore materiale, da correggere, può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte, mentre l'errore revocatorio non può mai essere rilevato d'ufficio; d) il ricorso per la correzione solleva un mero incidente nella stessa fase processuale, mentre il ricorso per revocazione introduce una nuova fase processuale (Cass. n. 8491/2009); e) il ricorso per correzione, contrariamente al ricorso per revocazione, può essere proposto dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base di una procura rilasciata in tale giudizio (Cass. n. 30/1995); f) la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 657 del 2003); g) l'errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale. (ed è emendabile attraverso correzione), mentre l'errore revocatorio, incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (e, se ammissibile, è emendabile attraverso revocazione), con la conseguenza (di recente messa dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12210/2022) che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione (per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione), mentre è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale (che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali); h) la procedura di correzione dell'errore materiale suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum derivante da una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 14799/2004); i) la Corte pronuncia sempre con ordinanza sul ricorso per correzione di errore materiale, mentre, in presenza di un ricorso per revocazione, pronuncia ordinanza soltanto nel caso in cui lo dichiari inammissibile (altrimenti rinvia alla pubblica udienza, pronunciandosi, quindi, con sentenza). In particolare, la pronuncia di correzione è funzionale all'eliminazione di un errore che si risolve in un difetto di corrispondenza tra il contenuto ideale del provvedimento e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente íctu ocull dalla lettura del provvedimento, con la conseguenza che non richiede una motivazione diversa ed ulteriore rispetto all'esplicitazione dei passaggi logici e giuridici attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice; mentre la pronuncia di revocazione è funzionale all'eliminazione di un errore che incide sul contenuto sostanziale della decisione, con la conseguenza che richiede detta ulteriore motivazione. In definitiva, l'errore materiale, agli effetti previsti dagli artt. 287 ss cod. proc. civ., è quello che consiste: o in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento; ovvero in una mera omissione materiale, emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una pronuncia adottata in motivazione e in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attività decisoria. Nel caso di specie, la mancata indicazione nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza impugnata del ricorso incidentale, già proposto dagli odierni ricorrenti, integra una omissione, che è concettuale e sostanziale, essendo su di esso mancata la decisione da parte di questa Corte. Pertanto, l'omesso esame del suddetto ricorso incidentale nella ordinanza impugnata non costituisce un mero errore materiale, emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dall'art. 287 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che la richiesta di correzione di errore materiale in esame è inammissibile. 3.2. In coerenza con il suddetto quadro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare l'inammissibilità del ricorso per correzione (essendo invece astrattamente configurabile il ricorso per revocazione) in casi nei quali ricorreva un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali: ad. es., nel caso in cui nel fascicolo processuale non era stato inserito un controricorso: (Cass. n. 19994/2020), nel caso in cui la Corte ha omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di ricorso (Cass. n. 11623/2013, n. 16003/2011, n. 362/2010), è inammissibile il ricorso per correzione - in quanto in tutti detti casi ricorre un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione. 3.3. In tali casi l'unico rimedio processuale astrattamente esperibile è il ricorso per revocazione (e non quello per correzione), previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ., riguardando lo stesso un atto "interno" al giudizio di legittimità, che la Corte poteva e doveva esaminare direttamente. 3.4. Senonché, nel caso di specie, detto rimedio non è in concreto esperibile, in via dirimente dovendo osservarsi che il ricorso per revocazione risulta proposto successivamente allo spirare del termine lungo sopra indicato (da identificarsi in sei mesi, in forza della novella di cui al d.l. 168 del 2016, applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore: Cass. Sez. U. 23/04/2020, n. 8091), essendo stata emessa l'ordinanza di cui si chiede la revoca in data 25 luglio 2019 e risultando notificato il ricorso per revocazione in data 25 settembre 2020 (sicché neppure può invocarsi, in quanto quello era spirato prima del suo inizio e cioè il 24 febbraio 2020, la sospensione dei termini processuali stabilita per l'emergenza sanitaria o pandemica del 2020, il cui decorso è iniziato il 9 marzo successivo). 3.5. Accanto al rilievo che precede, di per sé assorbente, il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha prospettato un differente profilo di inammissibilità, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 12046/2018 (il cui impianto argomentativo è stato più volte ripreso dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. l'ordinanza n. 8259/2019 della Sezione 6-5, l'ordinanza n° 23871/19 della Sezione Quinta, le ordinanze n° 39360/21 e n° 6271/22 della Sezione 6-2). Per mera completezza espositiva, atteso il carattere assorbente del preliminare rilievo di tardività, può essere utile ripercorrere nelle linee essenziali la problematica. 3.5.1. E' noto che, ancora nei primi anni '80 del secolo scorso, la revocazione delle sentenze della Cassazione non era ammessa. Parimenti noto è che l'attuale disciplina di cui agli art. 391-bis, 391-ter e 395 cod. proc. civ. rappresenta il punto di approdo al quale si è pervenuti a seguito: della legge n. 353 del 1990, che introdusse l'art. 391-bis cod. proc. civ.; del d. Ivo 40 del 2006, che, modificando per l'appunto l'articolo 391-bis, ha considerevolmente ampliato l'ambito dell'istituto rispetto alle sentenze con cui la Corte abbia direttamente deciso il merito della controversia a norma dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ.; della sentenza n. 207 del 2009, con la quale la Corte costituzionale ha esteso la revocazione di cui all'art 391-bis cod. proc. civ. e 395 n. 4 cod. proc. civ. anche alle ordinanze emesse dalla Corte di cassazione in camera di consiglio dichiarative della inammissibilità del ricorso per cassazione (e di quello incidentale eventualmente proposto). Nella cornice normativa vigente, risultante dalle suddette pronunce del Giudice delle leggi e dai suddetti interventi del legislatore, la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo posta il problema se sia ammissibile la revocazione per errore di fatto di sentenze o di ordinanze della Corte di legittimità che abbiano cassato la decisione impugnata e rinviato la causa al giudice a quo. 3.5.2. Secondo la prima giurisprudenza formatasi in materia, in tali casi, il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc.civ. è sempre ammissibile, con esclusione del caso in cui l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che potrebbero costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio. A tale orientamento è riconducibile, in primis, la sentenza n. 13790/2001 della Sezione Lavoro di questa Corte (emessa in fattispecie nella quale il ricorrente per revocazione aveva denunciato come errore di fatto la circostanza che la Corte aveva erroneamente ritenuto tardivo il suo controricorso ordinario, del quale aveva conseguentemente omesso esame), secondo la quale: «...la disposizione dell'art. 391 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353) consente, tra l'altro, la revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione anche per errore di fatto ai sensi dell'art. 394 n. 4 c.p.c., è cioè quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta la falsità di un fatto la cui verità è positivamente stabilita ed in entrambi casi sempre che il fatto non abbia costituito punto della controversia sul quale la sentenza si sia pronunziata. E questa Corte ha avuto occasioni di ribadire più volte che l'errore percettivo in cui incorre la sentenza contro cui viene proposta revocazione deve avere influito con carattere di decisività sulla decisione assunta. Ed invero è stato già riconosciuto che l'omesso esame di atti difensivi della parte nei cui confronti si sia liberamente instaurato il contraddittorio può integrare l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. in tema di erronea declaratoria di tardività del deposito di ricorso per cassazione spedito a mezzo posta, Cass. 28 gennaio 2000 n. 950), ma - come è stato osservato dal Procuratore Generale nelle sue richieste scritte - ciò si verifica solo quando esso si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, ovvero rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande ed eccezioni, quando l'omesso esame dell'atto abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quelle allegazioni difensive in ordine all'esistenza od all'inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (cfr. Cass. 25 ottobre 2000 n. 14073; Cass.30 marzo 1994 n. 3137). Corollario di quanto sinora detto - e delle caratteristiche che deve assumere l'errore denunziato, il cui carattere di decisività richiede la possibilità di rimuoverne le conseguenze solo attraverso il ricorso per revocazione - è l'inammissibilità del ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza con la quale viene cassata ex art. 384 c.p.c. la decisione del giudice di merito con rinvio ad altro giudice in tutti quei casi in cui l'errore denunziato, posto a base delle richiesta revocatoria e causa delle declaratoria di inammissibilità del controricorso, abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive, sempre che - nel rispetto del principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio - sia consentita al nuovo giudice d'appello (come, appunto, nel caso in oggetto) una nuova libera ed autonoma valutazione di dette eccezioni, questioni e tesi difensive». In quella circostanza la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto il medesimo conteneva mere tesi difensive riguardanti la qualificazione di un rapporto di lavoro, l'indagine relativa al quale era stata rimessa al giudice di rinvio. Il principio di diritto, affermato dalla Sezione Lavoro nella citata sentenza, è stato successivamente ribadito dalla Sezione Seconda di questa Corte, che con sentenza n. 15660/2003 (emessa in fattispecie nella quale il giudice di legittimità, investito del ricorso ordinario, non aveva considerato che la sentenza della corte territoriale - che, per errore di battitura, aveva saltato due righi - aveva rigettato una eccezione di improponibilità della domanda, sollevata ai sensi dell'art. 13 705 cod. proc. civ., ad esito di un percorso argomentativo monco) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: sia perché eventuali errori o incompletezze dell'attività di disamina svolte dalla Corte di legittimità, ove esistenti, avrebbero riguardato il piano valutativo; sia perché non era dimostrata l'esistenza di altri righi della motivazione della corte territoriale; sia perché la causa era stata per l'appunto rinviata per nuovo esame e per nuova completa e comprensibile motivazione dell'eccezione di improponibilità ex art. 705 cod. proc. civ. della domanda petitoria in pendenza dell'esecuzione del giudicato possessorio. In definitiva, secondo l'orientamento in esame, la non decisività dell'errore va intesa come recuperabilità della questione (se ed in quanto non preclusa dal carattere di giudizio chiuso proprio di quello di rinvio); con la conseguenza che l'errore è decisivo (ed il ricorso per revocazione è ammissibile) nel caso in cui nel giudizio di rinvio non si possono più discutere le questioni omesse, mentre non è decisivo (ed il ricorso per revocazione non è ammissibile) nel caso in cui nel giudizio di rinvio si possono riproporre le questioni omesse. A voler seguire detto orientamento, nel caso di specie, sussisterebbe l'ulteriore profilo di inammissibilità evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte. 3.5.3. Tale distinzione, per la verità, sembra superata dalla sentenza n 16184/11 della Sezione Lavoro - secondo la quale «allorquando la sentenza della Cassazione impugnata non abbia deciso nel merito ma abbia ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rinviato la causa ad altro giudice per l'ulteriore esame della controversia, possano in questa sede di prosecuzione della controversia farsi valere quegli errori di fatto di cui all'art. 395 c.p.c. n. 4, relativi anche a vizi processuali» - che è stata successivamente richiamata dall'ordinanza n. 20393/2015 dalla Sezione Sesta-Terza.In sintesi, secondo queste due pronunce, ogni eventuale errore revocatorio può essere fatto valere nel giudizio di rinvio, con la conseguenza che, essendo l'errore di fatto non decisivo, il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. è inammissibile ogniqualvolta la pronuncia, della quale si chiede la revocazione, abbia cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata. A voler seguire detto orientamento, nel caso di specie, non sussisterebbe l'ulteriore profilo di inammissibilità evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte. 3.5.4. Rileva il Collegio che, come già osservato da questa Corte nella citata ordinanza n. 12046/2018, il percorso motivazionale, seguito dalla sentenza 16184/11 della Sezione Lavoro, ha attribuito peso all'avverbio "altresì" contenuto nell'art. 391-ter cod. proc. civ., secondo il quale «il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo.». Ma il termine "altresì" significa semplicemente "inoltre" ed ha quindi solo il valore di ampliare le possibilità di revocazione relative ai provvedimenti della Suprema Corte che decidano la causa nel merito. Non vi è quindi motivo per ritenere che il legislatore del 2006, introducendo l'art. 391-ter, abbia voluto riferirsi anche alle ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 ed abbia inteso per esse demandare al giudice di rinvio ogni accertamento di fatto relativo all'ipotizzato errore di rito. Allorquando la Corte di cassazione deve pronunciarsi su un error in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ragion per cui, nel caso di revocazione di pronuncia di cassazione, poiché il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessa che è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare la questione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertanto condivisibile rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito a causa dell'accoglimento del ricorso, la valutazione del presunto errore commesso dal giudice di legittimità. 3.5.5. A far propendere per la tesi che ammette la revocazione delle sentenze di Cassazione, viziate dallo specifico errore di fatto previsto dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., che siano pronunce di accoglimento con rinvio, con esclusione dell'ipotesi di rimessione per un nuovo accertamento pieno anche sulla questione incisa dal preteso errore di fatto, si pone soprattutto il rapporto tra il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (si cfr. la sentenza n. 11844/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché più di recente Cass. n. 9156 del 2019; Cass. n. 5137 del 2019) il principio per cui la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare: da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame; e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; Cass. n. 13006 del 2003). La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. giurisprudenza costante di questa Corte: Cass. n. 25244 del 2013; Cass. n. 4018 del 2006). Come rilevato da questa Corte nella citata ordinanza n. 12046/2018, il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso "finalizzato al restringimento dell'area residua della lite" (peraltro, nel quadro complessivo di un processo civile che, come quello vigente, è retto da un regime di preclusioni). Nel quadro delle suddette coordinate l'orientamento, inaugurato da Cass. n. 13790/2001, è in linea con l'art. 111 Cost novellato e con il principio della ragionevole durata del processo, in quanto: da un lato, consente che non si discuta superfluamente di revocazione (essendo la stessa inammissibile) nel caso in cui la materia su cui deve cadere l'accertamento del giudice di rinvio include (espressamente o implicitamente) la materia che si pretende essere incisa dall'errore di fatto del giudice di legittimità; e, dall'altro, qualora tale caso non ricorra, la configurabilità della revocazione della sentenza di cassazione di annullamento con rinvio risponde alla esigenza di verificare da parte dello stesso giudice se vi sia stato errore di fatto. 3.5.6. Tale errore può essere molto rilevante in relazione alla tipologia di vizio che ha portato alla cassazione con rinvio. Invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda del diverso motivo che è stato accolto dalla Corte. Precisamente: a) nel caso in cui la pronuncia della cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); b) nel caso in cui la pronuncia della cassazione abbia accolto il ricorso per omesso esame in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; quanto precede con la particolarità che, nel caso di cassazione per omesso esame di fatti decisivi e controversi, al fine di stabilire se il giudizio di revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto sia superfluo, occorre verificare di volta in volta: - se il giudizio di rinvio possa estendersi senza limiti (come verosimilmente accade nel caso di sentenza d'appello censurata per motivazione apparente), nel qual caso la correzione dell'errore può rientrare nel sindacato del giudice di rinvio (e l'eventuale ricorso per revocazione è inammissibile); - ovvero se l'area del vizio censurato dalla Cassazione sia stata limitata per effetto della ipotizzata svista percettiva, nel qual caso la correzione dell'errore resta nell'ambito del sindacato di legittimità (e l'eventuale ricorso per revocazione è astrattamente configurabile, essendo la revocazione funzionale a estendere opportunamente l'area del vizio a suo tempo denunciato e non riscontrato correttamente a causa di errore di fatto); c) infine, nel caso in cui la pronuncia della cassazione abbia accolto il ricorso ai sensi sia dell'art. 360 primo comma n. 3 che dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 17790 del 2014; Cass.n. 13719 del 2006; Cass. n. 19305 del 2005; Cass. n. 6707 del 2004). 3.5.7. Nel caso di specie, questa Corte, con la ordinanza per cui è ricorso di revoca, ha accolto (parzialmente, nei termini di cui in motivazione): - sia il primo motivo dei ricorsi incidentali proposti da Ascione ed altri (che era stato articolato ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 nella formulazione all'epoca vigente) - che il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri (che era stato articolato esclusivamente ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3); e, per effetto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (sempre nei termini di cui in motivazione) ed ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Pertanto, sarebbe stato necessario valutare quale conseguenza avrebbe avuto nella presente fattispecie l'applicazione dell'approdo ermeneutico di questa Corte, per il quale è astrattamente ipotizzabile la revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione di accoglimento con rinvio nella sola eventualità che al giudice di rinvio non sia demandato l'esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma valutazione: e, in particolare, sempre ove il ricorso per revocazione fosse stato tempestivo, sarebbe stato necessario valutare se al giudice di rinvio potesse definirsi devoluta, oppure no, la fase rescissoria del gravame di legittimità su domande sulle quali la Corte di cassazione, per avere - benché per disguido - omesso di pronunciarsi, non ha neppure definito la fase rescindente e, tanto meno, pronunciato alcuna cassazione con rinvio a quel giudice.3.6. [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la configurabilità nella specie del rimedio della correzione di errore materiale e ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione - ritiene che il caso di specie (nel quale, si ribadisce, per mera svista, non è stato esaminato uno tra non pochi ricorsi successivi per separati - e variamente riaggregati - gruppi di originari attori, così come segnalato dal difensore) è assimilabile ai casi nei quali, sempre per evidente svista, è stato emesso dalla Corte un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, tanto che sul ricorso in concreto proposto vada escluso che vi sia stata una pronuncia da parte della Corte. In questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi a sezione semplice: poiché è mancata una pronuncia anche solo in minima parte riferibile al ricorso da esaminare, il giudizio su di esso è totalmente mancato ed il provvedimento emesso è giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido (Sez. 1, 40883/2021; n. 16497/2019; n. 6162/2014 e 30067/2011). In tale ipotesi, non è esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale e neppure quello di revocazione per errore revocatorio, in quanto, a differenza di quel che si verifica in detti due casi, la decisione manca del tutto e la Corte, che deve qualificarsi non avervi ancora provveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorso non esaminato. Poiché neppure può ostarvi la specifica qualificazione data dagli odierni ricorrenti - che legittimamente hanno prospettato le conseguenze della totale carenza di disamina di quello, dei ricorsi successivi avverso la richiamata sentenza della corte territoriale, da loro a suo tempo proposto - e poiché spetta alla Corte adita la sussunzione di quello richiestole entro l'una piuttosto che entro l'altra delle categorie dei procedimenti su cui si articola il giudizio di legittimità, l'applicazione di detto principio al caso di specie comporta per la Corte la potestà di procedere infine per la prima volta alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto, quale ricorso successivo, dagli odierni ricorrenti, con conseguente adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni all'esito, previa rifissazione, da parte del Presidente della Sezione, dell'udienza di discussione del ricorso originario, come riproposto con il ricorso oggi in esame (il quale ultimo conserverà, quindi, il suo numero di ruolo generale). Tale soluzione appare conforme al principio di ragionevole durata del processo stabilito dall'art 111 Cost. perché, da un lato, fa salva tutta l'attività processuale svolta nel processo che si è concluso e non determina alcun particolare aggravio per il sistema giudiziario; e dall'altro, evita ogni pregiudizio per le parti. 4. In definitiva, il Collegio, nel pronunciare la presente ordinanza interlocutoria, ritiene di dovere applicare alla fattispecie i seguenti principi di diritto: I. Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi da parte di gruppi di numerose originarie parti del giudizio di merito contro la stessa sentenza di merito, il successivo provvedimento di questa Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti da uno dei detti gruppi di ricorrenti non è configurabile come affetto da un errore materiale, suscettibile di emenda mediante il procedimento di correzione (e, dunque, senza limiti decadenziali), ma è astrattamente configurabile come affetto da un errore revocatorio, soggetto al termine previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ.;IL - Il ricorso per revocazione, in tale evenienza, è inammissibile nel caso in cui ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni: a) sia tardivo e b) il giudice di rinvio (a seconda del vizio che in concreto è stato causa della cassazione) abbia il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione; III. Nella fattispecie sopra descritta, la circostanza che sia del tutto mancata una pronuncia su di
Sentenza Cassazione n. 02263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris