CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 07176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29394/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].),in persona dei rispettivi legal i rappresentanti pro tempore , domicili at e in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lerappresenta e difende; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 23/2021depositata in data 15.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 29394/21R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.di secondo grado di Bolzano, previa riunione, rigettò gli appelli di Domenico e [OSCURATO:PERSONA] , nonché di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza n. 21/2020 della C.T. di primo grado di Bolzano, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti per l’annullamento di due intimazioni di pagamento loro notificate, relative a quattro cartelle di pagamento; in particolare, il primo giudice avevadichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella concernente la TARSU, nonché la prescrizione delle sanzioni di cui alla cartella per IVA anno 2002, rigettando i ricorsi nel resto; nel confermare la decisione di primo grado, per quanto qui ancora interessa, il giudice d’appello osservò in particolare che il termine di prescrizione del le sanzioni è pari a cinque anni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e che è irrilevante che, unitamente allesanzioni, sia pure richiesto il pagamento del tributo il cui termine prescrizionale sia più ampio; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate e AdER hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Domenico e [OSCURATO:PERSONA] non hanno resistito; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013, nonché dell’art. 2948 c.c., per non aver la C.T.R. tenuto conto– ai fini del computo del termine prescrizionale – che la cartella di cui alle sanzioni IVA era stata notificata il 31.8.2010, mentre l’intimazione di pagamento era stata notificata in data 8.9.2015; pertanto, la N. 29394/21R.G. prescrizione non poteva ritenersi maturata, perché il termine di prescrizione era stato sospeso dal disposto dell’art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013, ed in particolare dal 1.1.2014 al15.6.2014; 2.1– il ricorso è fondato; infatti, premesso che in materia di sanzioni tributarie il termine prescrizionale è quinquennale (da ultimo, Cass. n. 7486/2022), nella specie il giudice d’appello non ha tenuto conto della moratoria di cui all’art. 1, comma 623, della legge 147/2013, applicabile in relazione a tutti i carichi di ruolo consegnati all’agente della riscossione fino al 31.10.2013, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia aderito o meno alla definizione agevolata (Cass. n. 1893/2020); il termine prescrizionale, dunque, è rimasto sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, e di tanto il giudice d’appello avrebbe dovuto tener conto; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso , cassa e rinvi a alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di le