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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22497/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e ROBERTA BERETTAricorrenteControNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026REGIONE PUGLIA rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controricorrenteavverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1271/2022depositata il 31/08/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], già Casa di [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima struttura sanitaria con sede in Bari, convenivadinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, promuovendoun’autonoma azione risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro delpregiudizio patrimoniale asseritamente patito per il mancatotempestivo rilascio, da parte dell’Amministrazione regionale,dell’autorizzazione ad erogare prestazioni sanitarie in regime diaccreditamento istituzionale, a fronte dell’istanza presentata dallasocietà nel marzo 1998; accreditamento in seguito rilasciato condeterminazione dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] eGestione Sanitaria n. 68 del 10 aprile 2006.

L’attrice chiedeva lacondanna della convenuta al pagamento di € 23.955.110,28 (o diquella diversa somma accertata all’esito del giudizio), oltreinteressi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni o, insubordine, di indebito arricchimento.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo, in viapreliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda eil difetto di giurisdizione.

Eccepiva inoltre il difetto di legittimazionepassiva della stessa Regione Puglia con richiesta di essereNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026estromessa dal giudizio.

Nel merito, chiedeva di rigettare tutte ledomande.Il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione delGiudice ordinario in ordine alle domande svolte da parte attrice.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.La Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello avente ad oggettola statuizione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario infavore del giudice amministrativo.Secondo la Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] avevapromosso un’azione risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro delpregiudizio patrimoniale asseritamente patito per il mancatotempestivo rilascio, da parte dell’Amministrazione regionale,dell’autorizzazione ad erogare prestazioni sanitarie in regime diaccreditamento istituzionale, a fronte dell’istanza presentata dallasocietà nel marzo 1998; accreditamento in seguito rilasciato condeterminazione dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] eGestione Sanitaria n. 68 del 10 aprile 2006.L’appellante, nell’atto di citazione in giudizio, aveva dedottoche il d.lgs. n. 502/1992 consentiva all’operatore sanitario privatodi operare quale struttura provvisoriamente accreditata e che nonvi erano elementi ostativi all’avvio della procedura diaccreditamento, poiché Anthea possedeva tutti i requisiti previstidalla legislazione nazionale per ottenerlo, almeno in via provvisoria.Sicché il mancato tempestivo rilascio del provvedimento diautorizzazione ad operare in regime di accreditamento istituzionalecon il servizio sanitario regionale avrebbe cagionato alla società unNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026danno all’immagine, oltre ad un ingente danno economicoconnesso alla perdita di clientela potenziale, al sottoutilizzo degliinvestimenti effettuati, e all’erogazione sottocosto delle proprieprestazioni sanitarie ai cittadini.[OSCURATO:PERSONA], quindi, l’ingiustizia del danno patito sifondava, non solo su un’errata interpretazione della legge, maanche sul fatto che la p.a. aveva violato le regole elementari diimparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fedecostituenti il limite esterno del suo agire. [OSCURATO:PERSONA] solo adistanza di otto anni dalla richiesta, aveva concessol’accreditamento istituzionale ad Anthea, asserendo che, nelfrattempo, erano venute meno le ragioni ostative alla relativaconcessione rappresentate dall'assenza di un'apposita normativaregionale.La Corte d’Appello, così ricostruita la posizione dedotta ingiudizio da Anthea, riteneva che l’azione risarcitoria esulasse dallagiurisdizione del giudice ordinario per appartenere alla giurisdizionedel giudice amministrativo.L’azione risarcitoria promossa dalla società attrice, infatti, nontraeva origine dalla lesione di un diritto soggettivo, ovvero da unmero comportamento della pubblica amministrazione nonriconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un poterepubblicistico.

Né, la lesione dell’integrità patrimoniale della societàdell’accreditamento provvisorio, poi disatteso dall’Amministrazioneregionale.Nel caso di specie era pacifico che il danno asseritamentesubito da Anthea muoveva, secondo la sua stessa prospettazione,dall’illegittimo diniego opposto dall’Amministrazione regionale alNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026rilascio dell’accreditamento provvisorio, a fronte dell’istanzapresentata dalla casa di cura appellante nel marzo 1998, ovvero, atutto voler concedere (seguendo la ricostruzione di parte attrice),dal ritardato rilascio dell’accreditamento istituzionale avvenuto solonell’anno 2006.Nessun contegno lesivo dei principi di correttezza e buona fedeera contestabile all’Amministrazione regionale, poiché mai laRegione Puglia, nella annosa interlocuzione scritta intrattenuta conla società, aveva assicurato ad Anthea il rilasciodell’accreditamento provvisorio, dal momento che l’istanza diaccreditamento provvisorio formulata dalla società eraimprocedibile a causa dei numerosi adempimenti richiesti alleRegioni dal d.lgs. n. 229/1999, funzionali al rilasciodell’accreditamento sanitario.Risultava documentato che la Regione a più riprese, e daultimo con nota prot. 01/023975/GAB del 21.12.2001, avevarappresentato all’Anthea in maniera chiara, le ragioni giuridiche cheostavano alla concessione dell’accreditamento provvisorio richiestodalla società appellante.La causa petendi dell’azione risarcitoria doveva rinvenirsi, nongià nella lesione dei principi di correttezza e buona fede, manell’asserita illegittimità dell’azione amministrativa.

Del resto, chela condotta causativa del danno fosse il mancato rilascio delprovvedimento amministrativo richiesto (vale a direl’accreditamento provvisorio) oltre ad emergere dalla letturadell’atto di citazione poteva ricavarsi dal fatto che il diniegofrapposto dall’Amministrazione regionale era stato impugnato dallasocietà appellante con ricorso depositato dinanzi al TAR Puglia, n.81/2003 R.G. e con richiesta di risarcimento del danno.Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la Corte d’Appello il giudizio differiva da quello giàpromosso dinanzi il giudice amministrativo con ricorso poirinunciato, per il solo fatto che la domanda risarcitoria eraesercitata in via autonoma e non già unitamente alla domanda diannullamento dell’atto amministrativo.Pertanto, tenuto conto anche della giurisprudenza della CorteCostituzionale (sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006) dovevarisarcitoria consequenziale alla lesione dell’interesse legittimo.Di conseguenza non poteva esaminarsi neanche la residuale ealternativa domanda di indebito arricchimento.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base diun unico motivo contrastato con controricorso dalla Regione Puglia.La terza Sezione civile ha trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] l’assegnazione alle Sezioni Unite in quanto il motivo di ricorsoha ad oggetto una questione di giurisdizione sulla quale le SezioniUnite di questa Corte non si sono ancora pronunciate.Il Procuratore Generale in prossimità dell’odierna adunanza hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e lehanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsaapplicazione degli artt. 2 e 26 l. n. 2248/1865, all.

E, erroneadichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispettoalla domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente inrelazione alla contestazione di illiceità della condotta tenuta dallaRegione Puglia che, in violazione degli obblighi di correttezza ebuona fede, avrebbe indotto Anthea a confidare nel prossimoNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026accreditamento istituzionale presso il SSR, con esecuzione diinvestimenti ed erogazione di prestazioni che diversamente nonsarebbero state erogate.Le doglianze di Anthea si incentrano sull’imputabilità allaRegione di una condotta dilatoria e, comunque, inerte ancherispetto alla prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni da partedi Anthea con fatturazione pari a quella prevista nel caso diaccreditamento.

Tale condotta, non attuativa di provvedimentiformali espressione di un potere autoritativo, avrebbe fuorviato laricorrente nelle sue scelte imprenditoriali, causandole unsignificativo danno.Secondo la ricorrente, l’affidamento del privato sarebbe direttaconseguenza della condotta della P.A., estrinsecatasi, nei fatti, inmere comunicazioni e atteggiamenti materiali dilatori e fuorvianti,incompatibili con i canoni di correttezza e buona fede richiestiall’Amministrazione ex art. 97 Cost.Il giudizio avrebbe ad oggetto la condotta illecitasistematicamente tenuta dalla Regione negli otto anni intercorrentitra la presentazione e l’accoglimento dell’istanza di accreditamento,che in violazione degli obblighi di correttezza e buona fedeavrebbero indotto Anthea a eseguire investimenti e ad erogareprestazioni che diversamente non avrebbe erogato.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, per anni rinviatol’accreditamento di Anthea presso il SSR affermando l’impossibilitàdi avviare il relativo procedimento in assenza, prima, di un atto diindirizzo e coordinamento che, in realtà, di ciò non costituiva ilpresupposto (TAR Bari, n. 4010/03), poi, di un documento diprogrammazione in realtà adottato fin dal 27/12/01, indicando ilprimo semestre del 2002 come termine ultimo del procedimento.Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026provvisorio di Anthea ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7, d. lgs.n. 502/92 in quanto nuova struttura autorizzata, essendo, peraltro, la conferma dell’accreditamento subordinata alla successivavalutazione dei volumi di attività e della qualità del servizio reso.Pertanto, secondo la ricorrente, a prescindere dallavalutazione di fondatezza della domanda, sussisterebbe lagiurisdizione del Giudice ordinario, riguardando la contestazione uncomportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio del potereautoritativo secondo le forme tipiche dell’Ordinamento (CorteCost., sent. n. 204 del 6/7/04).Il ricorso è infondato.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa SupremaCorte, i rapporti fra le ASL e le case di cura o le strutture minoriquali ambulatori, laboratori o gabinetti specialistici vanno qualificaticome concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regimeconvenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quellosuccessivo fondato sul sistema dell'accreditamento (Cass., Sez.

U,14 gennaio 2005, n. 603; Cass., Sez.

U, 8 luglio 2005, n. 14335).Si è ribadito, infatti, che in tema di assistenza sanitariapubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8,comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura delrapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipoconcessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento diaccreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematiconell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggettoerogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che ladomanda di risarcimento del danno erariale cagionatodall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dalNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti(Cass. Sez.

U., 18/06/2019, n. 16336, Rv. 654412 - 01).Di conseguenza, queste Sezioni Unite in controversia analogaalla presente hanno, di recente, affermato il seguente principio didiritto: la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilasciodi accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene allagiurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento,presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisitisoggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivodell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è unaconcessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un dirittopreesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà perl'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno cosìprospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sullacorrettezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunquedevoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a luiriservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento soloapparentemente legittimo, e non il mero auspicio della suaadozione (Cass. Sez.

U., 07/04/2026, n. 8693, Rv. 677633 - 01).Nel precedente citato si è data continuità al consolidatoorientamento secondo cui, nelle materie riservate alla propriagiurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo ha competenzagiurisdizionale anche in merito all'azione fondata sulla lesionedell'affidamento sulla legittimità di atto amministrativo, dovendosiprendere in considerazione "l'agire provvedimentale nel suocomplesso, del quale l'affidamento costituisce un riflesso, privo diincidenza sulla giurisdizione (Cass., Sez.

U, 21 aprile 2016, n.8057; v anche Cass., 10 novembre 2010, n. 22809).Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026Anche di recente questa Corte ha ulteriormente ribadito chesolo al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle qualisi configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domandarisarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevoleaffidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativoampliativo successivamente annullato o la correttezza delcomportamento della P.A., compete alla giurisdizione del g.o.,venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensìdel diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nellescelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenzeillecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione sirealizza mediante l'imposizione di reciproci doveri dicomportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di unarelazione instaurata in vista della conclusione di un contratto odell'emissione di un provvedimento amministrativo (Cass. Sez.

U.,25/09/2025, n. 26080, Rv. 675786 - 01).In conclusione, il ricorso è rigettato con inevitabile addebito dispese alla parte soccombente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dàda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusionein favore della Regione Puglia delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.000,00 di cui200,00 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili della Corte di cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] F.F.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e ROBERTA BERETTAricorrenteControNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026REGIONE PUGLIA rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controricorrenteavverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1271/2022depositata il 31/08/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], già Casa di [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima struttura sanitaria con sede in Bari, convenivadinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, promuovendoun’autonoma azione risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro delpregiudizio patrimoniale asseritamente patito per il mancatotempestivo rilascio, da parte dell’Amministrazione regionale,dell’autorizzazione ad erogare prestazioni sanitarie in regime diaccreditamento istituzionale, a fronte dell’istanza presentata dallasocietà nel marzo 1998; accreditamento in seguito rilasciato condeterminazione dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] eGestione Sanitaria n. 68 del 10 aprile 2006. L’attrice chiedeva lacondanna della convenuta al pagamento di € 23.955.110,28 (o diquella diversa somma accertata all’esito del giudizio), oltreinteressi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni o, insubordine, di indebito arricchimento.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo, in viapreliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda eil difetto di giurisdizione. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazionepassiva della stessa Regione Puglia con richiesta di essereNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026estromessa dal giudizio. Nel merito, chiedeva di rigettare tutte ledomande.Il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione delGiudice ordinario in ordine alle domande svolte da parte attrice.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.La Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello avente ad oggettola statuizione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario infavore del giudice amministrativo.Secondo la Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] avevapromosso un’azione risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro delpregiudizio patrimoniale asseritamente patito per il mancatotempestivo rilascio, da parte dell’Amministrazione regionale,dell’autorizzazione ad erogare prestazioni sanitarie in regime diaccreditamento istituzionale, a fronte dell’istanza presentata dallasocietà nel marzo 1998; accreditamento in seguito rilasciato condeterminazione dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] eGestione Sanitaria n. 68 del 10 aprile 2006.L’appellante, nell’atto di citazione in giudizio, aveva dedottoche il d.lgs. n. 502/1992 consentiva all’operatore sanitario privatodi operare quale struttura provvisoriamente accreditata e che nonvi erano elementi ostativi all’avvio della procedura diaccreditamento, poiché Anthea possedeva tutti i requisiti previstidalla legislazione nazionale per ottenerlo, almeno in via provvisoria.Sicché il mancato tempestivo rilascio del provvedimento diautorizzazione ad operare in regime di accreditamento istituzionalecon il servizio sanitario regionale avrebbe cagionato alla società unNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026danno all’immagine, oltre ad un ingente danno economicoconnesso alla perdita di clientela potenziale, al sottoutilizzo degliinvestimenti effettuati, e all’erogazione sottocosto delle proprieprestazioni sanitarie ai cittadini.[OSCURATO:PERSONA], quindi, l’ingiustizia del danno patito sifondava, non solo su un’errata interpretazione della legge, maanche sul fatto che la p.a. aveva violato le regole elementari diimparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fedecostituenti il limite esterno del suo agire. [OSCURATO:PERSONA] solo adistanza di otto anni dalla richiesta, aveva concessol’accreditamento istituzionale ad Anthea, asserendo che, nelfrattempo, erano venute meno le ragioni ostative alla relativaconcessione rappresentate dall'assenza di un'apposita normativaregionale.La Corte d’Appello, così ricostruita la posizione dedotta ingiudizio da Anthea, riteneva che l’azione risarcitoria esulasse dallagiurisdizione del giudice ordinario per appartenere alla giurisdizionedel giudice amministrativo.L’azione risarcitoria promossa dalla società attrice, infatti, nontraeva origine dalla lesione di un diritto soggettivo, ovvero da unmero comportamento della pubblica amministrazione nonriconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un poterepubblicistico. Né, la lesione dell’integrità patrimoniale della societàdell’accreditamento provvisorio, poi disatteso dall’Amministrazioneregionale.Nel caso di specie era pacifico che il danno asseritamentesubito da Anthea muoveva, secondo la sua stessa prospettazione,dall’illegittimo diniego opposto dall’Amministrazione regionale alNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026rilascio dell’accreditamento provvisorio, a fronte dell’istanzapresentata dalla casa di cura appellante nel marzo 1998, ovvero, atutto voler concedere (seguendo la ricostruzione di parte attrice),dal ritardato rilascio dell’accreditamento istituzionale avvenuto solonell’anno 2006.Nessun contegno lesivo dei principi di correttezza e buona fedeera contestabile all’Amministrazione regionale, poiché mai laRegione Puglia, nella annosa interlocuzione scritta intrattenuta conla società, aveva assicurato ad Anthea il rilasciodell’accreditamento provvisorio, dal momento che l’istanza diaccreditamento provvisorio formulata dalla società eraimprocedibile a causa dei numerosi adempimenti richiesti alleRegioni dal d.lgs. n. 229/1999, funzionali al rilasciodell’accreditamento sanitario.Risultava documentato che la Regione a più riprese, e daultimo con nota prot. 01/023975/GAB del 21.12.2001, avevarappresentato all’Anthea in maniera chiara, le ragioni giuridiche cheostavano alla concessione dell’accreditamento provvisorio richiestodalla società appellante.La causa petendi dell’azione risarcitoria doveva rinvenirsi, nongià nella lesione dei principi di correttezza e buona fede, manell’asserita illegittimità dell’azione amministrativa. Del resto, chela condotta causativa del danno fosse il mancato rilascio delprovvedimento amministrativo richiesto (vale a direl’accreditamento provvisorio) oltre ad emergere dalla letturadell’atto di citazione poteva ricavarsi dal fatto che il diniegofrapposto dall’Amministrazione regionale era stato impugnato dallasocietà appellante con ricorso depositato dinanzi al TAR Puglia, n.81/2003 R.G. e con richiesta di risarcimento del danno.Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la Corte d’Appello il giudizio differiva da quello giàpromosso dinanzi il giudice amministrativo con ricorso poirinunciato, per il solo fatto che la domanda risarcitoria eraesercitata in via autonoma e non già unitamente alla domanda diannullamento dell’atto amministrativo.Pertanto, tenuto conto anche della giurisprudenza della CorteCostituzionale (sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006) dovevarisarcitoria consequenziale alla lesione dell’interesse legittimo.Di conseguenza non poteva esaminarsi neanche la residuale ealternativa domanda di indebito arricchimento.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base diun unico motivo contrastato con controricorso dalla Regione Puglia.La terza Sezione civile ha trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] l’assegnazione alle Sezioni Unite in quanto il motivo di ricorsoha ad oggetto una questione di giurisdizione sulla quale le SezioniUnite di questa Corte non si sono ancora pronunciate.Il Procuratore Generale in prossimità dell’odierna adunanza hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e lehanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsaapplicazione degli artt. 2 e 26 l. n. 2248/1865, all. E, erroneadichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispettoalla domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente inrelazione alla contestazione di illiceità della condotta tenuta dallaRegione Puglia che, in violazione degli obblighi di correttezza ebuona fede, avrebbe indotto Anthea a confidare nel prossimoNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026accreditamento istituzionale presso il SSR, con esecuzione diinvestimenti ed erogazione di prestazioni che diversamente nonsarebbero state erogate.Le doglianze di Anthea si incentrano sull’imputabilità allaRegione di una condotta dilatoria e, comunque, inerte ancherispetto alla prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni da partedi Anthea con fatturazione pari a quella prevista nel caso diaccreditamento. Tale condotta, non attuativa di provvedimentiformali espressione di un potere autoritativo, avrebbe fuorviato laricorrente nelle sue scelte imprenditoriali, causandole unsignificativo danno.Secondo la ricorrente, l’affidamento del privato sarebbe direttaconseguenza della condotta della P.A., estrinsecatasi, nei fatti, inmere comunicazioni e atteggiamenti materiali dilatori e fuorvianti,incompatibili con i canoni di correttezza e buona fede richiestiall’Amministrazione ex art. 97 Cost.Il giudizio avrebbe ad oggetto la condotta illecitasistematicamente tenuta dalla Regione negli otto anni intercorrentitra la presentazione e l’accoglimento dell’istanza di accreditamento,che in violazione degli obblighi di correttezza e buona fedeavrebbero indotto Anthea a eseguire investimenti e ad erogareprestazioni che diversamente non avrebbe erogato.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, per anni rinviatol’accreditamento di Anthea presso il SSR affermando l’impossibilitàdi avviare il relativo procedimento in assenza, prima, di un atto diindirizzo e coordinamento che, in realtà, di ciò non costituiva ilpresupposto (TAR Bari, n. 4010/03), poi, di un documento diprogrammazione in realtà adottato fin dal 27/12/01, indicando ilprimo semestre del 2002 come termine ultimo del procedimento.Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026provvisorio di Anthea ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7, d. lgs.n. 502/92 in quanto nuova struttura autorizzata, essendo, peraltro, la conferma dell’accreditamento subordinata alla successivavalutazione dei volumi di attività e della qualità del servizio reso.Pertanto, secondo la ricorrente, a prescindere dallavalutazione di fondatezza della domanda, sussisterebbe lagiurisdizione del Giudice ordinario, riguardando la contestazione uncomportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio del potereautoritativo secondo le forme tipiche dell’Ordinamento (CorteCost., sent. n. 204 del 6/7/04).Il ricorso è infondato.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa SupremaCorte, i rapporti fra le ASL e le case di cura o le strutture minoriquali ambulatori, laboratori o gabinetti specialistici vanno qualificaticome concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regimeconvenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quellosuccessivo fondato sul sistema dell'accreditamento (Cass., Sez. U,14 gennaio 2005, n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).Si è ribadito, infatti, che in tema di assistenza sanitariapubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8,comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura delrapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipoconcessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento diaccreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematiconell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggettoerogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che ladomanda di risarcimento del danno erariale cagionatodall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dalNumero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti(Cass. Sez. U., 18/06/2019, n. 16336, Rv. 654412 - 01).Di conseguenza, queste Sezioni Unite in controversia analogaalla presente hanno, di recente, affermato il seguente principio didiritto: la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilasciodi accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene allagiurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento,presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisitisoggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivodell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è unaconcessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un dirittopreesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà perl'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno cosìprospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sullacorrettezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunquedevoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a luiriservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento soloapparentemente legittimo, e non il mero auspicio della suaadozione (Cass. Sez. U., 07/04/2026, n. 8693, Rv. 677633 - 01).Nel precedente citato si è data continuità al consolidatoorientamento secondo cui, nelle materie riservate alla propriagiurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo ha competenzagiurisdizionale anche in merito all'azione fondata sulla lesionedell'affidamento sulla legittimità di atto amministrativo, dovendosiprendere in considerazione "l'agire provvedimentale nel suocomplesso, del quale l'affidamento costituisce un riflesso, privo diincidenza sulla giurisdizione (Cass., Sez. U, 21 aprile 2016, n.8057; v anche Cass., 10 novembre 2010, n. 22809).Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026Anche di recente questa Corte ha ulteriormente ribadito chesolo al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle qualisi configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domandarisarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevoleaffidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativoampliativo successivamente annullato o la correttezza delcomportamento della P.A., compete alla giurisdizione del g.o.,venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensìdel diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nellescelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenzeillecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione sirealizza mediante l'imposizione di reciproci doveri dicomportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di unarelazione instaurata in vista della conclusione di un contratto odell'emissione di un provvedimento amministrativo (Cass. Sez. U.,25/09/2025, n. 26080, Rv. 675786 - 01).In conclusione, il ricorso è rigettato con inevitabile addebito dispese alla parte soccombente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dàda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusionein favore della Regione Puglia delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.000,00 di cui200,00 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;Numero registro generale 5598/2023Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 22497/2026Data pubblicazione 30/06/2026ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili della Corte di cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] F.F.[OSCURATO:PERSONA]