CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • v Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 2. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la affermazione della penale responsabilità, in particolare la mancata adeguata valutazione delle dichiarazioni rese in ordine al fabbisogno dello stupefacente per uso terapeutico. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica ed esaustiva lettura delle risultanze istruttorie, unitamente all'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, secondo i noti principi della" doppia conforme".Tanto premesso, i giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, trovato in possesso di stupefacente di tipo marijuana per 426 dosi complessive, rilevando che non era stata prodotta in atti alcuna prescrizione medica idonea ad avvalorare il dichiarato scopo terapeutico della sostanza drogante. 4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 I Consig iere