CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17267/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado, che lo ha condannato per i reati di bancarotta fraudolenta; Considerato che il ricorso proposto deduce il vizio di motivazione apparente rispetto all'affermazione di responsabilità, in termini del tutto aspecifici ed articolando censure in fatto (senza considerare, oltretutto, che l'affermazione di responsabilità sui capi a e c risulta coperta da giudicato, non essendo state contestate le relative statuizioni con l'atto di appello), non consentite in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12,dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente