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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07216/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24160/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 1198/23/2017,depositata in data 20 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bergamo (d’ora in avanti, perbrevità, CTP) gli avvisi di accertamento nn.

T9F03A201130-73/2014,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026con i quali l’Agenzia delle entrate contestava, in relazione agli anniData pubblicazione 25/03/20262009 e 2010, i seguenti rilievi: a) la rideterminazione dei ricavi perl’esecuzione di prestazioni in favore del socio [OSCURATO:PERSONA] in Euro163.996,00 rispetto ad Euro 121.989,00 dichiarati (in relazione al2009); b) il disconoscimento dei costi indicati in 3 fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per Euro 60.000,00 oltre IVA (in relazione al 2010),considerate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; c) ildisconoscimento dei costi indicati in 2 fatture della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per prestazioni di consulenza (per Euro 24.000,00 ed Euro48.000,00); d) il disconoscimento dei costi indicati nelle fatture dellaPragma [OSCURATO:SOCIETA]. (per Euro 46.666,67 ed Euro 45.000,00).La CTP accoglieva parzialmente il ricorso: annullava il rilievosub c), confermando nel resto gli avvisi impugnati; riduceva, quindi,il maggior valore ai fini IRES ed IRAP rispettivamente da Euro135.096,00 ed Euro 87.096,00 per l’anno 2009, e da Euro130.666,67 ad Euro 106.666,67 per l’anno 2010.2.

La società contribuente proponeva appello ribadendol’illegittimità degli altri rilievi; l’Ufficio si costituiva spiegando appelloincidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sésfavorevole.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, SezioneStaccata di Brescia, accoglieva in parte l’appello erariale,riconoscendo la legittimità degli avvisi impugnati, fatta eccezione peril rilievo sub a), in relazione al quale rideterminava in Euro149.088,38 il corrispettivo della cessione.3.

La contribuente propone, quindi, ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.

L’Ufficio resiste con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in riferimento al combinato dispostodell'art. 109 del T.U.I.R. (dpr n. 917/86) e dell’art. 90, comma 8,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026legge 289/2002».

Deduce, in relazione alle spese pubblicitarieNumero di raccolta generale 7216/2026sostenute nel rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chDeat al apu bCbliTcaRzio ne 25/03/2026avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato il ritorno di immaginericavato dalla sponsorizzazione delle gare automobilistiche; opina, dicontro, che la disciplina di cui all’art. 90, comma 8, l. 289/2002,prevede una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa.

LaCTR avrebbe, poi, affermato in maniera apodittica che secondol’Ufficio la detta società era senza organizzazione; di contro, daglied il relativo pagamento.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte(Cass. 06/03/2024, n. 6079), il regime di cui all'art. 90, comma 8,della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa unapresunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazionirese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove icorrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine odei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario dellamedesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmentededucibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.14/02/2023, n. 4612), trattandosi di presunzione assoluta oltre chedella natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesastessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass. 06/04/2017, n. 8981).

Si è osservato, in particolare, come la scelta dellegislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta dideducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di unaasserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commercialeappare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione diinerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività diimpresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavicorrispondenti all’investimento (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass.12/09/ 2023, n. 26238; Cass. 13/01/2023, n. 955).Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20261.3.

In presenza, pertanto, dei requisiti normativi dellaData pubblicazione 25/03/2026fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compaginesportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine edi prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbiaeffettivamente posto in essere una specifica attività promozionale),per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circal'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti»(Cass. 01/02/2022, n. 2985; Cass. 25/10/2021, n. 29929; Cass.12/03/2021, n. 7117).La presunzione assoluta in oggetto non ricorra ove non sianostati accertati tutti i (ovvero siano controversi alcuni dei) presuppostidella fattispecie (Cass. 08/02/2021, n. 2990).1.4.

Nella specie difetta la condizione sub a) atteso che laMedia [OSCURATO:SOCIETA]. non è un’associazione sportiva dilettantistica;inoltre, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede i giudici dimerito hanno posto in dubbio l’effettiva esecuzione delle prestazionidi pubblicità.2.

Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame, da partedella CTR, di alcuni fatti decisivi per il giudizio, ‘regolarmentedocumentati ed invocati’; con riferimento alle spese pubblicitarierelativa alla società Pragma adv s.r.l., la ricorrente deduce di averprovato l’inserimento del logo della ditta sulle carte d’imbarcodell’Aeroporto di Orio al Serio (in parte qua, la sentenza sarebbequindi apparente, avendo negato l’esistenza di un fatto processuale,ovvero la produzione dei documenti comprovanti le spese); conriferimento alla rivista ‘[OSCURATO:PERSONA]’, precisa che il contratto erastato eseguito solo in parte in quanto erano pubblicati solo due (diquattro) numeri della rivista; di tale circostanza nessuna evidenza viera nella sentenza della CTR, affidata anche in parte qua ad unamotivazione apparente.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20262.1.

La doglianza propone plurime censure (motivazioneData pubblicazione 25/03/2026apparente, omesso esame e travisamento della prova), tutte relativealle spese per la pubblicità eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.2.

Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.2.3.

Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., è inammissibile, in quanto si è in presenza di una cd. doppiaconforme; con particolare riferimento all’attività pubblicitaria svoltapresso l’Aeroporto di Orio al Serio e la pubblicazione della rivista“[OSCURATO:PERSONA]”, invece, sussiste il lamentato vizio di motivazioneapparente.2.4.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7216/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Data pubblicazione 25/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.5.

Nella specie la CTR, dopo aver precisato che incomba sulcontribuente l’onere di fornire la prova della effettività ed inerenzadi un costo ex art. 109 t.u.i.r., ha affermato che ‘quantoall’effettivita’ non risulta aver presentato documentazione atta agiustificare l’annullamento della ripresa delle fatture della Pragma’.2.6.

Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio.

Inparticolare, oltremodo generico ed inconsistente appare ilriferimento alla mancata presentazione di ‘documentazione’ da partedella contribuente (documentazione, di contro, depositata; ad es.l’attestazione dell’ente aeroportuale e la pubblicazione di due numeridella rivista “[OSCURATO:PERSONA]”, della cui inferenza probatoria, anchein termini negativi, non vi è traccia in sentenza).2.7.

Il motivo in scrutinio va, quindi, accolto in parte qua.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/20263.

Con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art.Numero di raccolta generale 7216/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa appDlaictaa pzubibolincaezio ne 25/03/2026dell’art. 109 t.u.i.r. per avere la CTR erroneamente affermato che,in caso di transazioni tra società dello stesso gruppo, occorra una‘documentazione probatoria…di particolare consistenza’.3.1.

Il motivo non ha pregio.3.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio diinerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazionedella giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’impostaarmonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18904), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa(e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tracosti deducibili e ricavi tassabili) (Cass. 11/01/2018, n. 450) ed èespressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'eserciziodell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea(Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass.n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit.; Cass. n. 18904del 2018, cit.).3.3.

Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo,che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o divantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018,cit.; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.),sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa aprescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione,Cass. n. 18904 del 2018, cit.).3.4.

Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si vedasempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit.), il giudizioquantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi,invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio diinerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit.).

Quest’ultimo implica chela prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quantoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare)Numero di raccolta generale 7216/2026l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura deDla tca opusbtbolic,a ziio ne 25/03/2026relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione allaproduzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché incorrelazione con l'attività d'impresa; prova che è tanto più complessaquanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere.3.5.

A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga glielementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti odinadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali dainficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza.3.6.

Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nellapossibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza diun costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicità della spesa,che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomaticidella carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass.n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità perl’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopicaantieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell'assenzadi connessione tra costo e l'attività d'impresa.3.7.

Peraltro, il concetto di inerenza si pone in termini non deltutto similari in relazione ai contratti infragruppo.

Invero, secondoun'impostazione ampiamente condivisa da questa Corte, in materiadi costi cd. infragruppo (da ultimo Cass. 29/09/2025, n. 26307; cosìgià Cass. 27/01/2023, n. 2599), affinché il corrispettivo, riconosciutoalla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, siadeducibile da quest’ultima, occorre che la beneficiaria tragga dalservizio remunerato un'effettiva utilità e che detta utilità siaobiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata(Cass. n. 32422 del14/12/2018; Cass. n. 23164 del 04/10/2017;Cass. n. 23027 del 23/11/2015; Cass. n. 6820 del 04/03/2020),anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in sensoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026stretto (Cass. n. 31405 del 05/12/2018; Cass. n. 10062 delNumero di raccolta generale 7216/202601/08/2000).

Data pubblicazione 25/03/20263.8.

Ciò significa che l'onere della prova in ordine all'esistenzae all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermidi aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema dicosti deducibili (Cass. n. 24880 del 18/08/2022; Cass. n. 8293 del04/04/2013; e con riguardo alle operazioni infragruppo Cass. n.12268 del 10/05/2021; Cass. n. 439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).3.9.

Orbene, nel caso di specie correttamente la CTR haritenuto non sufficiente la documentazione probatoria prodotta dallaricorrente, che comprova solo l’esistenza delle operazioni; difetta,invece, la prova della inerenza delle stesse, inerenza, trattandosi dicosti infragruppo, da declinarsi in termini di utilità per la beneficiarianel senso indicato dalla giurisprudenza della S.C. (utilità nemmenodedotta dalla ricorrente).4.

Con il quarto motivo la società lamenta, sempre in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli85 t.u.i.r. e 6 e 13 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto il corrispettivo pagato dal socio Suardi (perprestazioni eseguite dalla società) alla società corrispondente adEuro 149.088,38 (pari al valore normale delle prestazioni effettuate)in luogo di quello inferiore riportato in fattura (Euro 121.989,00).Sostiene che ‘il riferimento legislativo per le prestazioni di servizio èquello del pagamento del corrispettivo’ e il ‘valore normale dellestesse viene chiamato in causa solo nelle ipotesi in cui il corrispettivostesso manchi (omaggi, permute, assegnazioni)’; quando siaindicato il corrispettivo, invece, la contestazione dellasottofatturazione dovrebbe fondarsi sulla prova del pagamento di uncorrispettivo maggiore di quello indicato in fattura.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

La doglianza muove da un presupposto in diritto del tuttoerroneo, ovvero che la legge ammetta il ricorso al ‘valore normale’Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026delle prestazioni solo quando non sia indicato il corrispettivo delleNumero di raccolta generale 7216/2026stesse.

Data pubblicazione 25/03/2026Invece, il riferimento al ‘valore normale’ delle prestazioni nonincontra limiti di tal fatta, soprattutto quando, come nella specie, sitratti di contratti di prestazione d’opera tra società e socio e, all’esitodella verifica della documentazione (in primis la fattura) e dellanatura della prestazione, l’Ufficio deduca l’antieconomicità delcontratto per la società contribuente.

Secondo la pacificagiurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di determinazione delreddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali dellevarie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive delreddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilitodall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non hasoltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente (così già Cass. 24/07/2002, n.10802).4.3.

La sentenza della CTR, in parte qua, va immune dacensure avendo fatto corretta applicazione del seguente principio didiritto: «in tema di determinazione del reddito d'impresa, per lavalutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono lecomponenti attive e passive del reddito, va applicato il principio,avente valore generale (non soltanto contabile), stabilito dall'art. 9del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente.

Ne consegue che il Fisco puòconsiderare ‘sottofatturate’ prestazioni eseguite dalla società neiconfronti del socio, quando il loro corrispettivo sia inferiore alnormale valore di mercato delle stesse».5.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo nei termini sopra delineati, rigettati gli altri.

La sentenzaNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diData pubblicazione 25/03/2026secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazionealla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Art. 109 t.u.i.r. - Art.90, comma 8 l. 289/2002 -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Presun zione di inerenza -Ricavi - Prestazione d’opera -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ValoreR d.iG m.Ner.c a4to7 86/2017Danilo Chieca - Consigliere - *Princi pio di dirittoSabrina Serrelli - Consigliere - AC – 19/03/2026Giuliano Tartaglione - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24160/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 1198/23/2017,depositata in data 20 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bergamo (d’ora in avanti, perbrevità, CTP) gli avvisi di accertamento nn.

T9F03A201130-73/2014,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026con i quali l’Agenzia delle entrate contestava, in relazione agli anniData pubblicazione 25/03/20262009 e 2010, i seguenti rilievi: a) la rideterminazione dei ricavi perl’esecuzione di prestazioni in favore del socio [OSCURATO:PERSONA] in Euro163.996,00 rispetto ad Euro 121.989,00 dichiarati (in relazione al2009); b) il disconoscimento dei costi indicati in 3 fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per Euro 60.000,00 oltre IVA (in relazione al 2010),considerate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; c) ildisconoscimento dei costi indicati in 2 fatture della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per prestazioni di consulenza (per Euro 24.000,00 ed Euro48.000,00); d) il disconoscimento dei costi indicati nelle fatture dellaPragma [OSCURATO:SOCIETA]. (per Euro 46.666,67 ed Euro 45.000,00).La CTP accoglieva parzialmente il ricorso: annullava il rilievosub c), confermando nel resto gli avvisi impugnati; riduceva, quindi,il maggior valore ai fini IRES ed IRAP rispettivamente da Euro135.096,00 ed Euro 87.096,00 per l’anno 2009, e da Euro130.666,67 ad Euro 106.666,67 per l’anno 2010.2.

La società contribuente proponeva appello ribadendol’illegittimità degli altri rilievi; l’Ufficio si costituiva spiegando appelloincidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sésfavorevole.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, SezioneStaccata di Brescia, accoglieva in parte l’appello erariale,riconoscendo la legittimità degli avvisi impugnati, fatta eccezione peril rilievo sub a), in relazione al quale rideterminava in Euro149.088,38 il corrispettivo della cessione.3.

La contribuente propone, quindi, ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.

L’Ufficio resiste con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in riferimento al combinato dispostodell'art. 109 del T.U.I.R. (dpr n. 917/86) e dell’art. 90, comma 8,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026legge 289/2002».

Deduce, in relazione alle spese pubblicitarieNumero di raccolta generale 7216/2026sostenute nel rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chDeat al apu bCbliTcaRzio ne 25/03/2026avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato il ritorno di immaginericavato dalla sponsorizzazione delle gare automobilistiche; opina, dicontro, che la disciplina di cui all’art. 90, comma 8, l. 289/2002,prevede una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa.

LaCTR avrebbe, poi, affermato in maniera apodittica che secondol’Ufficio la detta società era senza organizzazione; di contro, daglied il relativo pagamento.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte(Cass. 06/03/2024, n. 6079), il regime di cui all'art. 90, comma 8,della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa unapresunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazionirese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove icorrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine odei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario dellamedesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmentededucibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.14/02/2023, n. 4612), trattandosi di presunzione assoluta oltre chedella natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesastessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass. 06/04/2017, n. 8981).

Si è osservato, in particolare, come la scelta dellegislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta dideducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di unaasserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commercialeappare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione diinerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività diimpresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavicorrispondenti all’investimento (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass.12/09/ 2023, n. 26238; Cass. 13/01/2023, n. 955).Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20261.3.

In presenza, pertanto, dei requisiti normativi dellaData pubblicazione 25/03/2026fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compaginesportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine edi prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbiaeffettivamente posto in essere una specifica attività promozionale),per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circal'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti»(Cass. 01/02/2022, n. 2985; Cass. 25/10/2021, n. 29929; Cass.12/03/2021, n. 7117).La presunzione assoluta in oggetto non ricorra ove non sianostati accertati tutti i (ovvero siano controversi alcuni dei) presuppostidella fattispecie (Cass. 08/02/2021, n. 2990).1.4.

Nella specie difetta la condizione sub a) atteso che laMedia [OSCURATO:SOCIETA]. non è un’associazione sportiva dilettantistica;inoltre, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede i giudici dimerito hanno posto in dubbio l’effettiva esecuzione delle prestazionidi pubblicità.2.

Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame, da partedella CTR, di alcuni fatti decisivi per il giudizio, ‘regolarmentedocumentati ed invocati’; con riferimento alle spese pubblicitarierelativa alla società Pragma adv s.r.l., la ricorrente deduce di averprovato l’inserimento del logo della ditta sulle carte d’imbarcodell’Aeroporto di Orio al Serio (in parte qua, la sentenza sarebbequindi apparente, avendo negato l’esistenza di un fatto processuale,ovvero la produzione dei documenti comprovanti le spese); conriferimento alla rivista ‘[OSCURATO:PERSONA]’, precisa che il contratto erastato eseguito solo in parte in quanto erano pubblicati solo due (diquattro) numeri della rivista; di tale circostanza nessuna evidenza viera nella sentenza della CTR, affidata anche in parte qua ad unamotivazione apparente.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20262.1.

La doglianza propone plurime censure (motivazioneData pubblicazione 25/03/2026apparente, omesso esame e travisamento della prova), tutte relativealle spese per la pubblicità eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.2.

Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.2.3.

Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., è inammissibile, in quanto si è in presenza di una cd. doppiaconforme; con particolare riferimento all’attività pubblicitaria svoltapresso l’Aeroporto di Orio al Serio e la pubblicazione della rivista“[OSCURATO:PERSONA]”, invece, sussiste il lamentato vizio di motivazioneapparente.2.4.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7216/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Data pubblicazione 25/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.5.

Nella specie la CTR, dopo aver precisato che incomba sulcontribuente l’onere di fornire la prova della effettività ed inerenzadi un costo ex art. 109 t.u.i.r., ha affermato che ‘quantoall’effettivita’ non risulta aver presentato documentazione atta agiustificare l’annullamento della ripresa delle fatture della Pragma’.2.6.

Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio.

Inparticolare, oltremodo generico ed inconsistente appare ilriferimento alla mancata presentazione di ‘documentazione’ da partedella contribuente (documentazione, di contro, depositata; ad es.l’attestazione dell’ente aeroportuale e la pubblicazione di due numeridella rivista “[OSCURATO:PERSONA]”, della cui inferenza probatoria, anchein termini negativi, non vi è traccia in sentenza).2.7.

Il motivo in scrutinio va, quindi, accolto in parte qua.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/20263.

Con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art.Numero di raccolta generale 7216/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa appDlaictaa pzubibolincaezio ne 25/03/2026dell’art. 109 t.u.i.r. per avere la CTR erroneamente affermato che,in caso di transazioni tra società dello stesso gruppo, occorra una‘documentazione probatoria…di particolare consistenza’.3.1.

Il motivo non ha pregio.3.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio diinerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazionedella giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’impostaarmonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18904), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa(e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tracosti deducibili e ricavi tassabili) (Cass. 11/01/2018, n. 450) ed èespressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'eserciziodell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea(Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass.n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit.; Cass. n. 18904del 2018, cit.).3.3.

Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo,che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o divantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018,cit.; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.),sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa aprescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione,Cass. n. 18904 del 2018, cit.).3.4.

Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si vedasempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit.), il giudizioquantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi,invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio diinerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit.).

Quest’ultimo implica chela prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quantoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare)Numero di raccolta generale 7216/2026l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura deDla tca opusbtbolic,a ziio ne 25/03/2026relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione allaproduzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché incorrelazione con l'attività d'impresa; prova che è tanto più complessaquanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere.3.5.

A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga glielementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti odinadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali dainficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza.3.6.

Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nellapossibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza diun costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicità della spesa,che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomaticidella carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass.n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità perl’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopicaantieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell'assenzadi connessione tra costo e l'attività d'impresa.3.7.

Peraltro, il concetto di inerenza si pone in termini non deltutto similari in relazione ai contratti infragruppo.

Invero, secondoun'impostazione ampiamente condivisa da questa Corte, in materiadi costi cd. infragruppo (da ultimo Cass. 29/09/2025, n. 26307; cosìgià Cass. 27/01/2023, n. 2599), affinché il corrispettivo, riconosciutoalla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, siadeducibile da quest’ultima, occorre che la beneficiaria tragga dalservizio remunerato un'effettiva utilità e che detta utilità siaobiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata(Cass. n. 32422 del14/12/2018; Cass. n. 23164 del 04/10/2017;Cass. n. 23027 del 23/11/2015; Cass. n. 6820 del 04/03/2020),anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in sensoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026stretto (Cass. n. 31405 del 05/12/2018; Cass. n. 10062 delNumero di raccolta generale 7216/202601/08/2000).

Data pubblicazione 25/03/20263.8.

Ciò significa che l'onere della prova in ordine all'esistenzae all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermidi aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema dicosti deducibili (Cass. n. 24880 del 18/08/2022; Cass. n. 8293 del04/04/2013; e con riguardo alle operazioni infragruppo Cass. n.12268 del 10/05/2021; Cass. n. 439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).3.9.

Orbene, nel caso di specie correttamente la CTR haritenuto non sufficiente la documentazione probatoria prodotta dallaricorrente, che comprova solo l’esistenza delle operazioni; difetta,invece, la prova della inerenza delle stesse, inerenza, trattandosi dicosti infragruppo, da declinarsi in termini di utilità per la beneficiarianel senso indicato dalla giurisprudenza della S.C. (utilità nemmenodedotta dalla ricorrente).4.

Con il quarto motivo la società lamenta, sempre in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli85 t.u.i.r. e 6 e 13 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto il corrispettivo pagato dal socio Suardi (perprestazioni eseguite dalla società) alla società corrispondente adEuro 149.088,38 (pari al valore normale delle prestazioni effettuate)in luogo di quello inferiore riportato in fattura (Euro 121.989,00).Sostiene che ‘il riferimento legislativo per le prestazioni di servizio èquello del pagamento del corrispettivo’ e il ‘valore normale dellestesse viene chiamato in causa solo nelle ipotesi in cui il corrispettivostesso manchi (omaggi, permute, assegnazioni)’; quando siaindicato il corrispettivo, invece, la contestazione dellasottofatturazione dovrebbe fondarsi sulla prova del pagamento di uncorrispettivo maggiore di quello indicato in fattura.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

La doglianza muove da un presupposto in diritto del tuttoerroneo, ovvero che la legge ammetta il ricorso al ‘valore normale’Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026delle prestazioni solo quando non sia indicato il corrispettivo delleNumero di raccolta generale 7216/2026stesse.

Data pubblicazione 25/03/2026Invece, il riferimento al ‘valore normale’ delle prestazioni nonincontra limiti di tal fatta, soprattutto quando, come nella specie, sitratti di contratti di prestazione d’opera tra società e socio e, all’esitodella verifica della documentazione (in primis la fattura) e dellanatura della prestazione, l’Ufficio deduca l’antieconomicità delcontratto per la società contribuente.

Secondo la pacificagiurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di determinazione delreddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali dellevarie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive delreddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilitodall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non hasoltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente (così già Cass. 24/07/2002, n.10802).4.3.

La sentenza della CTR, in parte qua, va immune dacensure avendo fatto corretta applicazione del seguente principio didiritto: «in tema di determinazione del reddito d'impresa, per lavalutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono lecomponenti attive e passive del reddito, va applicato il principio,avente valore generale (non soltanto contabile), stabilito dall'art. 9del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente.

Ne consegue che il Fisco puòconsiderare ‘sottofatturate’ prestazioni eseguite dalla società neiconfronti del socio, quando il loro corrispettivo sia inferiore alnormale valore di mercato delle stesse».5.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo nei termini sopra delineati, rigettati gli altri.

La sentenzaNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diData pubblicazione 25/03/2026secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazionealla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, rigettatigli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata diBrescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaP.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, rigettatigli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata diBrescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24160/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 1198/23/2017,depositata in data 20 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bergamo (d’ora in avanti, perbrevità, CTP) gli avvisi di accertamento nn. T9F03A201130-73/2014,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026con i quali l’Agenzia delle entrate contestava, in relazione agli anniData pubblicazione 25/03/20262009 e 2010, i seguenti rilievi: a) la rideterminazione dei ricavi perl’esecuzione di prestazioni in favore del socio [OSCURATO:PERSONA] in Euro163.996,00 rispetto ad Euro 121.989,00 dichiarati (in relazione al2009); b) il disconoscimento dei costi indicati in 3 fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per Euro 60.000,00 oltre IVA (in relazione al 2010),considerate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; c) ildisconoscimento dei costi indicati in 2 fatture della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per prestazioni di consulenza (per Euro 24.000,00 ed Euro48.000,00); d) il disconoscimento dei costi indicati nelle fatture dellaPragma [OSCURATO:SOCIETA]. (per Euro 46.666,67 ed Euro 45.000,00).La CTP accoglieva parzialmente il ricorso: annullava il rilievosub c), confermando nel resto gli avvisi impugnati; riduceva, quindi,il maggior valore ai fini IRES ed IRAP rispettivamente da Euro135.096,00 ed Euro 87.096,00 per l’anno 2009, e da Euro130.666,67 ad Euro 106.666,67 per l’anno 2010.2. La società contribuente proponeva appello ribadendol’illegittimità degli altri rilievi; l’Ufficio si costituiva spiegando appelloincidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sésfavorevole.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, SezioneStaccata di Brescia, accoglieva in parte l’appello erariale,riconoscendo la legittimità degli avvisi impugnati, fatta eccezione peril rilievo sub a), in relazione al quale rideterminava in Euro149.088,38 il corrispettivo della cessione.3. La contribuente propone, quindi, ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in riferimento al combinato dispostodell'art. 109 del T.U.I.R. (dpr n. 917/86) e dell’art. 90, comma 8,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026legge 289/2002». Deduce, in relazione alle spese pubblicitarieNumero di raccolta generale 7216/2026sostenute nel rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chDeat al apu bCbliTcaRzio ne 25/03/2026avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato il ritorno di immaginericavato dalla sponsorizzazione delle gare automobilistiche; opina, dicontro, che la disciplina di cui all’art. 90, comma 8, l. 289/2002,prevede una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa. LaCTR avrebbe, poi, affermato in maniera apodittica che secondol’Ufficio la detta società era senza organizzazione; di contro, daglied il relativo pagamento.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte(Cass. 06/03/2024, n. 6079), il regime di cui all'art. 90, comma 8,della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa unapresunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazionirese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove icorrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine odei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario dellamedesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmentededucibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.14/02/2023, n. 4612), trattandosi di presunzione assoluta oltre chedella natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesastessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass. 06/04/2017, n. 8981). Si è osservato, in particolare, come la scelta dellegislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta dideducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di unaasserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commercialeappare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione diinerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività diimpresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavicorrispondenti all’investimento (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass.12/09/ 2023, n. 26238; Cass. 13/01/2023, n. 955).Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20261.3. In presenza, pertanto, dei requisiti normativi dellaData pubblicazione 25/03/2026fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compaginesportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine edi prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbiaeffettivamente posto in essere una specifica attività promozionale),per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circal'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti»(Cass. 01/02/2022, n. 2985; Cass. 25/10/2021, n. 29929; Cass.12/03/2021, n. 7117).La presunzione assoluta in oggetto non ricorra ove non sianostati accertati tutti i (ovvero siano controversi alcuni dei) presuppostidella fattispecie (Cass. 08/02/2021, n. 2990).1.4. Nella specie difetta la condizione sub a) atteso che laMedia [OSCURATO:SOCIETA]. non è un’associazione sportiva dilettantistica;inoltre, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede i giudici dimerito hanno posto in dubbio l’effettiva esecuzione delle prestazionidi pubblicità.2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame, da partedella CTR, di alcuni fatti decisivi per il giudizio, ‘regolarmentedocumentati ed invocati’; con riferimento alle spese pubblicitarierelativa alla società Pragma adv s.r.l., la ricorrente deduce di averprovato l’inserimento del logo della ditta sulle carte d’imbarcodell’Aeroporto di Orio al Serio (in parte qua, la sentenza sarebbequindi apparente, avendo negato l’esistenza di un fatto processuale,ovvero la produzione dei documenti comprovanti le spese); conriferimento alla rivista ‘[OSCURATO:PERSONA]’, precisa che il contratto erastato eseguito solo in parte in quanto erano pubblicati solo due (diquattro) numeri della rivista; di tale circostanza nessuna evidenza viera nella sentenza della CTR, affidata anche in parte qua ad unamotivazione apparente.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20262.1. La doglianza propone plurime censure (motivazioneData pubblicazione 25/03/2026apparente, omesso esame e travisamento della prova), tutte relativealle spese per la pubblicità eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.2. Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.2.3. Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., è inammissibile, in quanto si è in presenza di una cd. doppiaconforme; con particolare riferimento all’attività pubblicitaria svoltapresso l’Aeroporto di Orio al Serio e la pubblicazione della rivista“[OSCURATO:PERSONA]”, invece, sussiste il lamentato vizio di motivazioneapparente.2.4. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7216/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).  Data pubblicazione 25/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.5. Nella specie la CTR, dopo aver precisato che incomba sulcontribuente l’onere di fornire la prova della effettività ed inerenzadi un costo ex art. 109 t.u.i.r., ha affermato che ‘quantoall’effettivita’ non risulta aver presentato documentazione atta agiustificare l’annullamento della ripresa delle fatture della Pragma’.2.6. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio. Inparticolare, oltremodo generico ed inconsistente appare ilriferimento alla mancata presentazione di ‘documentazione’ da partedella contribuente (documentazione, di contro, depositata; ad es.l’attestazione dell’ente aeroportuale e la pubblicazione di due numeridella rivista “[OSCURATO:PERSONA]”, della cui inferenza probatoria, anchein termini negativi, non vi è traccia in sentenza).2.7. Il motivo in scrutinio va, quindi, accolto in parte qua.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/20263. Con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art.Numero di raccolta generale 7216/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa appDlaictaa pzubibolincaezio ne 25/03/2026dell’art. 109 t.u.i.r. per avere la CTR erroneamente affermato che,in caso di transazioni tra società dello stesso gruppo, occorra una‘documentazione probatoria…di particolare consistenza’.3.1. Il motivo non ha pregio.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio diinerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazionedella giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’impostaarmonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18904), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa(e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tracosti deducibili e ricavi tassabili) (Cass. 11/01/2018, n. 450) ed èespressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'eserciziodell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea(Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass.n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit.; Cass. n. 18904del 2018, cit.).3.3. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo,che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o divantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018,cit.; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.),sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa aprescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione,Cass. n. 18904 del 2018, cit.).3.4. Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si vedasempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit.), il giudizioquantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi,invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio diinerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit.). Quest’ultimo implica chela prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quantoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare)Numero di raccolta generale 7216/2026l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura deDla tca opusbtbolic,a ziio ne 25/03/2026relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione allaproduzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché incorrelazione con l'attività d'impresa; prova che è tanto più complessaquanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere.3.5. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga glielementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti odinadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali dainficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza.3.6. Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nellapossibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza diun costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicità della spesa,che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomaticidella carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass.n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità perl’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopicaantieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell'assenzadi connessione tra costo e l'attività d'impresa.3.7. Peraltro, il concetto di inerenza si pone in termini non deltutto similari in relazione ai contratti infragruppo. Invero, secondoun'impostazione ampiamente condivisa da questa Corte, in materiadi costi cd. infragruppo (da ultimo Cass. 29/09/2025, n. 26307; cosìgià Cass. 27/01/2023, n. 2599), affinché il corrispettivo, riconosciutoalla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, siadeducibile da quest’ultima, occorre che la beneficiaria tragga dalservizio remunerato un'effettiva utilità e che detta utilità siaobiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata(Cass. n. 32422 del14/12/2018; Cass. n. 23164 del 04/10/2017;Cass. n. 23027 del 23/11/2015; Cass. n. 6820 del 04/03/2020),anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in sensoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026stretto (Cass. n. 31405 del 05/12/2018; Cass. n. 10062 delNumero di raccolta generale 7216/202601/08/2000). Data pubblicazione 25/03/20263.8. Ciò significa che l'onere della prova in ordine all'esistenzae all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermidi aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema dicosti deducibili (Cass. n. 24880 del 18/08/2022; Cass. n. 8293 del04/04/2013; e con riguardo alle operazioni infragruppo Cass. n.12268 del 10/05/2021; Cass. n. 439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).3.9. Orbene, nel caso di specie correttamente la CTR haritenuto non sufficiente la documentazione probatoria prodotta dallaricorrente, che comprova solo l’esistenza delle operazioni; difetta,invece, la prova della inerenza delle stesse, inerenza, trattandosi dicosti infragruppo, da declinarsi in termini di utilità per la beneficiarianel senso indicato dalla giurisprudenza della S.C. (utilità nemmenodedotta dalla ricorrente).4. Con il quarto motivo la società lamenta, sempre in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli85 t.u.i.r. e 6 e 13 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto il corrispettivo pagato dal socio Suardi (perprestazioni eseguite dalla società) alla società corrispondente adEuro 149.088,38 (pari al valore normale delle prestazioni effettuate)in luogo di quello inferiore riportato in fattura (Euro 121.989,00).Sostiene che ‘il riferimento legislativo per le prestazioni di servizio èquello del pagamento del corrispettivo’ e il ‘valore normale dellestesse viene chiamato in causa solo nelle ipotesi in cui il corrispettivostesso manchi (omaggi, permute, assegnazioni)’; quando siaindicato il corrispettivo, invece, la contestazione dellasottofatturazione dovrebbe fondarsi sulla prova del pagamento di uncorrispettivo maggiore di quello indicato in fattura.4.1. Il motivo è infondato.4.2. La doglianza muove da un presupposto in diritto del tuttoerroneo, ovvero che la legge ammetta il ricorso al ‘valore normale’Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026delle prestazioni solo quando non sia indicato il corrispettivo delleNumero di raccolta generale 7216/2026stesse.  Data pubblicazione 25/03/2026Invece, il riferimento al ‘valore normale’ delle prestazioni nonincontra limiti di tal fatta, soprattutto quando, come nella specie, sitratti di contratti di prestazione d’opera tra società e socio e, all’esitodella verifica della documentazione (in primis la fattura) e dellanatura della prestazione, l’Ufficio deduca l’antieconomicità delcontratto per la società contribuente. Secondo la pacificagiurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di determinazione delreddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali dellevarie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive delreddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilitodall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non hasoltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente (così già Cass. 24/07/2002, n.10802).4.3. La sentenza della CTR, in parte qua, va immune dacensure avendo fatto corretta applicazione del seguente principio didiritto: «in tema di determinazione del reddito d'impresa, per lavalutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono lecomponenti attive e passive del reddito, va applicato il principio,avente valore generale (non soltanto contabile), stabilito dall'art. 9del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente. Ne consegue che il Fisco puòconsiderare ‘sottofatturate’ prestazioni eseguite dalla società neiconfronti del socio, quando il loro corrispettivo sia inferiore alnormale valore di mercato delle stesse».5. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo nei termini sopra delineati, rigettati gli altri. La sentenzaNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diData pubblicazione 25/03/2026secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazionealla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Art. 109 t.u.i.r. - Art.90, comma 8 l. 289/2002 -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Presun zione di inerenza -Ricavi - Prestazione d’opera -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ValoreR d.iG m.Ner.c a4to7 86/2017Danilo Chieca - Consigliere - *Princi pio di dirittoSabrina Serrelli - Consigliere -  AC – 19/03/2026Giuliano Tartaglione - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24160/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 1198/23/2017,depositata in data 20 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bergamo (d’ora in avanti, perbrevità, CTP) gli avvisi di accertamento nn. T9F03A201130-73/2014,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026con i quali l’Agenzia delle entrate contestava, in relazione agli anniData pubblicazione 25/03/20262009 e 2010, i seguenti rilievi: a) la rideterminazione dei ricavi perl’esecuzione di prestazioni in favore del socio [OSCURATO:PERSONA] in Euro163.996,00 rispetto ad Euro 121.989,00 dichiarati (in relazione al2009); b) il disconoscimento dei costi indicati in 3 fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. per Euro 60.000,00 oltre IVA (in relazione al 2010),considerate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; c) ildisconoscimento dei costi indicati in 2 fatture della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per prestazioni di consulenza (per Euro 24.000,00 ed Euro48.000,00); d) il disconoscimento dei costi indicati nelle fatture dellaPragma [OSCURATO:SOCIETA]. (per Euro 46.666,67 ed Euro 45.000,00).La CTP accoglieva parzialmente il ricorso: annullava il rilievosub c), confermando nel resto gli avvisi impugnati; riduceva, quindi,il maggior valore ai fini IRES ed IRAP rispettivamente da Euro135.096,00 ed Euro 87.096,00 per l’anno 2009, e da Euro130.666,67 ad Euro 106.666,67 per l’anno 2010.2. La società contribuente proponeva appello ribadendol’illegittimità degli altri rilievi; l’Ufficio si costituiva spiegando appelloincidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sésfavorevole.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, SezioneStaccata di Brescia, accoglieva in parte l’appello erariale,riconoscendo la legittimità degli avvisi impugnati, fatta eccezione peril rilievo sub a), in relazione al quale rideterminava in Euro149.088,38 il corrispettivo della cessione.3. La contribuente propone, quindi, ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in riferimento al combinato dispostodell'art. 109 del T.U.I.R. (dpr n. 917/86) e dell’art. 90, comma 8,Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026legge 289/2002». Deduce, in relazione alle spese pubblicitarieNumero di raccolta generale 7216/2026sostenute nel rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chDeat al apu bCbliTcaRzio ne 25/03/2026avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato il ritorno di immaginericavato dalla sponsorizzazione delle gare automobilistiche; opina, dicontro, che la disciplina di cui all’art. 90, comma 8, l. 289/2002,prevede una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa. LaCTR avrebbe, poi, affermato in maniera apodittica che secondol’Ufficio la detta società era senza organizzazione; di contro, daglied il relativo pagamento.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte(Cass. 06/03/2024, n. 6079), il regime di cui all'art. 90, comma 8,della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa unapresunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazionirese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove icorrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine odei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività del beneficiario dellamedesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmentededucibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.14/02/2023, n. 4612), trattandosi di presunzione assoluta oltre chedella natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesastessa, purché ne ricorrano i presupposti normativi (Cass. 06/04/2017, n. 8981). Si è osservato, in particolare, come la scelta dellegislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta dideducibilità del costo, non sindacabile dall’Ufficio sulla base di unaasserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commercialeappare coerente con l’evoluzione giurisprudenziale della nozione diinerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all’attività diimpresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavicorrispondenti all’investimento (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass.12/09/ 2023, n. 26238; Cass. 13/01/2023, n. 955).Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20261.3. In presenza, pertanto, dei requisiti normativi dellaData pubblicazione 25/03/2026fattispecie, ossia: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compaginesportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine edi prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbiaeffettivamente posto in essere una specifica attività promozionale),per il soggetto erogante il corrispettivo «le valutazioni circal'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti»(Cass. 01/02/2022, n. 2985; Cass. 25/10/2021, n. 29929; Cass.12/03/2021, n. 7117).La presunzione assoluta in oggetto non ricorra ove non sianostati accertati tutti i (ovvero siano controversi alcuni dei) presuppostidella fattispecie (Cass. 08/02/2021, n. 2990).1.4. Nella specie difetta la condizione sub a) atteso che laMedia [OSCURATO:SOCIETA]. non è un’associazione sportiva dilettantistica;inoltre, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede i giudici dimerito hanno posto in dubbio l’effettiva esecuzione delle prestazionidi pubblicità.2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame, da partedella CTR, di alcuni fatti decisivi per il giudizio, ‘regolarmentedocumentati ed invocati’; con riferimento alle spese pubblicitarierelativa alla società Pragma adv s.r.l., la ricorrente deduce di averprovato l’inserimento del logo della ditta sulle carte d’imbarcodell’Aeroporto di Orio al Serio (in parte qua, la sentenza sarebbequindi apparente, avendo negato l’esistenza di un fatto processuale,ovvero la produzione dei documenti comprovanti le spese); conriferimento alla rivista ‘[OSCURATO:PERSONA]’, precisa che il contratto erastato eseguito solo in parte in quanto erano pubblicati solo due (diquattro) numeri della rivista; di tale circostanza nessuna evidenza viera nella sentenza della CTR, affidata anche in parte qua ad unamotivazione apparente.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/20262.1. La doglianza propone plurime censure (motivazioneData pubblicazione 25/03/2026apparente, omesso esame e travisamento della prova), tutte relativealle spese per la pubblicità eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.2. Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.2.3. Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., è inammissibile, in quanto si è in presenza di una cd. doppiaconforme; con particolare riferimento all’attività pubblicitaria svoltapresso l’Aeroporto di Orio al Serio e la pubblicazione della rivista“[OSCURATO:PERSONA]”, invece, sussiste il lamentato vizio di motivazioneapparente.2.4. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7216/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).  Data pubblicazione 25/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.5. Nella specie la CTR, dopo aver precisato che incomba sulcontribuente l’onere di fornire la prova della effettività ed inerenzadi un costo ex art. 109 t.u.i.r., ha affermato che ‘quantoall’effettivita’ non risulta aver presentato documentazione atta agiustificare l’annullamento della ripresa delle fatture della Pragma’.2.6. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio. Inparticolare, oltremodo generico ed inconsistente appare ilriferimento alla mancata presentazione di ‘documentazione’ da partedella contribuente (documentazione, di contro, depositata; ad es.l’attestazione dell’ente aeroportuale e la pubblicazione di due numeridella rivista “[OSCURATO:PERSONA]”, della cui inferenza probatoria, anchein termini negativi, non vi è traccia in sentenza).2.7. Il motivo in scrutinio va, quindi, accolto in parte qua.Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/20263. Con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art.Numero di raccolta generale 7216/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa appDlaictaa pzubibolincaezio ne 25/03/2026dell’art. 109 t.u.i.r. per avere la CTR erroneamente affermato che,in caso di transazioni tra società dello stesso gruppo, occorra una‘documentazione probatoria…di particolare consistenza’.3.1. Il motivo non ha pregio.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio diinerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazionedella giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’impostaarmonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18904), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa(e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tracosti deducibili e ricavi tassabili) (Cass. 11/01/2018, n. 450) ed èespressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'eserciziodell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea(Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass.n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit.; Cass. n. 18904del 2018, cit.).3.3. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo,che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o divantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018,cit.; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.),sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa aprescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione,Cass. n. 18904 del 2018, cit.).3.4. Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si vedasempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit.), il giudizioquantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi,invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio diinerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit.). Quest’ultimo implica chela prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quantoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare)Numero di raccolta generale 7216/2026l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura deDla tca opusbtbolic,a ziio ne 25/03/2026relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione allaproduzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché incorrelazione con l'attività d'impresa; prova che è tanto più complessaquanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere.3.5. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga glielementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti odinadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali dainficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza.3.6. Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nellapossibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza diun costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicità della spesa,che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomaticidella carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass.n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità perl’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopicaantieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell'assenzadi connessione tra costo e l'attività d'impresa.3.7. Peraltro, il concetto di inerenza si pone in termini non deltutto similari in relazione ai contratti infragruppo. Invero, secondoun'impostazione ampiamente condivisa da questa Corte, in materiadi costi cd. infragruppo (da ultimo Cass. 29/09/2025, n. 26307; cosìgià Cass. 27/01/2023, n. 2599), affinché il corrispettivo, riconosciutoalla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, siadeducibile da quest’ultima, occorre che la beneficiaria tragga dalservizio remunerato un'effettiva utilità e che detta utilità siaobiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata(Cass. n. 32422 del14/12/2018; Cass. n. 23164 del 04/10/2017;Cass. n. 23027 del 23/11/2015; Cass. n. 6820 del 04/03/2020),anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in sensoNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026stretto (Cass. n. 31405 del 05/12/2018; Cass. n. 10062 delNumero di raccolta generale 7216/202601/08/2000). Data pubblicazione 25/03/20263.8. Ciò significa che l'onere della prova in ordine all'esistenzae all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermidi aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema dicosti deducibili (Cass. n. 24880 del 18/08/2022; Cass. n. 8293 del04/04/2013; e con riguardo alle operazioni infragruppo Cass. n.12268 del 10/05/2021; Cass. n. 439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).3.9. Orbene, nel caso di specie correttamente la CTR haritenuto non sufficiente la documentazione probatoria prodotta dallaricorrente, che comprova solo l’esistenza delle operazioni; difetta,invece, la prova della inerenza delle stesse, inerenza, trattandosi dicosti infragruppo, da declinarsi in termini di utilità per la beneficiarianel senso indicato dalla giurisprudenza della S.C. (utilità nemmenodedotta dalla ricorrente).4. Con il quarto motivo la società lamenta, sempre in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli85 t.u.i.r. e 6 e 13 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto il corrispettivo pagato dal socio Suardi (perprestazioni eseguite dalla società) alla società corrispondente adEuro 149.088,38 (pari al valore normale delle prestazioni effettuate)in luogo di quello inferiore riportato in fattura (Euro 121.989,00).Sostiene che ‘il riferimento legislativo per le prestazioni di servizio èquello del pagamento del corrispettivo’ e il ‘valore normale dellestesse viene chiamato in causa solo nelle ipotesi in cui il corrispettivostesso manchi (omaggi, permute, assegnazioni)’; quando siaindicato il corrispettivo, invece, la contestazione dellasottofatturazione dovrebbe fondarsi sulla prova del pagamento di uncorrispettivo maggiore di quello indicato in fattura.4.1. Il motivo è infondato.4.2. La doglianza muove da un presupposto in diritto del tuttoerroneo, ovvero che la legge ammetta il ricorso al ‘valore normale’Numero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026delle prestazioni solo quando non sia indicato il corrispettivo delleNumero di raccolta generale 7216/2026stesse.  Data pubblicazione 25/03/2026Invece, il riferimento al ‘valore normale’ delle prestazioni nonincontra limiti di tal fatta, soprattutto quando, come nella specie, sitratti di contratti di prestazione d’opera tra società e socio e, all’esitodella verifica della documentazione (in primis la fattura) e dellanatura della prestazione, l’Ufficio deduca l’antieconomicità delcontratto per la società contribuente. Secondo la pacificagiurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di determinazione delreddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali dellevarie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive delreddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilitodall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non hasoltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente (così già Cass. 24/07/2002, n.10802).4.3. La sentenza della CTR, in parte qua, va immune dacensure avendo fatto corretta applicazione del seguente principio didiritto: «in tema di determinazione del reddito d'impresa, per lavalutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono lecomponenti attive e passive del reddito, va applicato il principio,avente valore generale (non soltanto contabile), stabilito dall'art. 9del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone quale criterio valutativo ilriferimento al normale valore di mercato (art. 9, terzo comma, cit.)per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi inconsiderazione dal contribuente. Ne consegue che il Fisco puòconsiderare ‘sottofatturate’ prestazioni eseguite dalla società neiconfronti del socio, quando il loro corrispettivo sia inferiore alnormale valore di mercato delle stesse».5. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo nei termini sopra delineati, rigettati gli altri. La sentenzaNumero registro generale 24160/2017Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 7216/2026impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diData pubblicazione 25/03/2026secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazionealla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, rigettatigli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata diBrescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaP.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, rigettatigli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione Staccata diBrescia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]