CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 20869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27338/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Salaria n. 320, presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresent at o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Roma, via Baglivi n. 8, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at i e dife si da ll’a vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: S.r.l. liquidatore responsabilità AC –12/07/2023 r.g. n. 27338/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore e l.r.p.t., domiciliat a in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e dife sa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso al ricorso principale; –controricorrente – E nei confronti di CiariniFederica; –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1454 /201 9 , del 14 giugno2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, per quanto in questa sede ancora rileva, ha liquidato in suo favore , perl’attività di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la somma di euro 17.727,61, oltre accessori di legge, condannandolo per l’effetto a restituire alla predetta società la somma di euro 14.328,57, oltre accessori, già percepita in esubero rispetto al dovuto in sede di notula di autoliquidazione del compenso; la Corte territoriale ha, inoltre , respinto l’appello con cui i soci della predetta societàchiedevano la revoca del Braschi e la sua condanna a titolo diresponsabilità connessa a una serie di indebiti prelievi da lui asseritamente effettuati dalla cassa sociale e a una serie di inadempimentinel corretto svolgimento delle funzioni liquidatorie.r.g. n. 27338/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato affidato a quattromotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso al ricorso principale. 4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta in timata . 5. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenutoche, atteso che l’attività del liquidatore, al m o mento della presentazione della notula inerente al proprio compenso, era sostanzialmente esaurita , posto che la società non era stata cancellata solo per i perduranti dissidi tra i suoi soci, poteva procedersi alla liquidazione sulla base del volume dell’ attivo e del passivo liquidati; tali valori, tuttavia, non potevano identificarsi con quelli derivanti dalla situazione patrimoniale allegata alla notula dal liquidatore e facenti riferimento ai valori di cessione dell’azienda, bensì dovevano identificarsi con le somme corrispondenti al totale dell’attivo liquidato (pari a auro 579.634,00, come dichiarato dallo stesso Braschi) e al totale del passivo accertato (pari a euro 44,315,00, come pure dichiarato dal Braschi), c on conseguente applicazione del calcolo previsto dall’art. 30 del DM n. 169 del 2010 per un totale di euro 22.038,00; ne derivava che, avendo il Braschi percepito sulla base dell’erroneo calcolo da lui stesso effettuato una somma esuberante rispetto all’ accertato , andava condannato a restituirealla società l’esubero, quantifica to in euro 14.328,57 . 6. Tutte le parti costituite ha nno depositato m emoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , atteso che esso è stato notificato al ricorrente via pec con r.a.c. r.g. n. 27338/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2019, dunque oltre il termine di quaranta giorni (venti più venti),risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.: e invero, a fronte di una notifica del ricorso principale al liquidatore della società avvenuta via pec , con r.a.c. del 12 settembre 2019, il precitato termine scadeva il 22 ottobre 2019. 2. Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] lamenta: «1.Violazione e/o Falsa interpretazione dell’art. 30 DM 2 settembre 2010, n. 169 in relazione all'art. 36 0 comma 1 n . 3 c.p.c.», d educendo si l'erronea interpretazione dell'art . 30 del Regolamento recante la disciplina degli onorari delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, atteso che,nella specie, essendo la liquidazione avvenuta mediante cessione di azienda, la realizzazione delle attività e l'estinzione delle passiv ità si sarebbero svolte contestualmente e cumulativamente e il valore dell'operazione sarebbe quindi quello rappresentato non solo dall'incasso del prezzo di cessione,ma anche dal venir meno delle passività,con conseguente quantificazione del compenso in base al totale delle poste attive e passive risultanti dal medesimo contratto di cessione e non già in base ai meri dati del totale statico delle attività e delle passività appostate in bilancio e correttezza, dunque,della notula presentata. Il motivo è infondato. L’art. 30 del dm n. 169 del 2010, nell’individuare il compenso spettante al professionista incaricato della liquidazione di azienda , al comma 1, per l’ipotesi che il predetto professionista assuma la carica di liquidatore, fa riferimento testualealle “attività realizzate ” (lett. a) e alle “passivitàdefinitivamente accertate ” (lett. b).r.g. n. 27338/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] finalizzazione dell’attivitàdel liquidatore è identificata al comma 4 nella “liquidazione dell'attivo” e nella“estinzione delle passività”. Con tali premesse, emerge all’ev i d e nza che la Corte territoriale ha compiuto un’interpretazione corretta del citato dato normativo , atteso che, nel determinare il totale dell’attivo e del passivo, ha fatto riferimento a gl i elementi statici derivanti dagli impo r ti effettivamente a p pos tati dal liquidatore nel bilancio conseguente all’avvenuta cessione dell ’a zienda. Nessun dato ermeneutico né letterale, né sistematico , appare confortare la diversa tesi sostenutanel ricorso, secondo la quale l’attivo e il passivo rilevanti sarebberoquelli derivanti esclusivamente dal cont r a t to di cessione di azienda. Invero, come correttamenteevidenza la sentenza impugnata , nella specie - essendo incontestatamente esaurita l’ at tività di liquidazione svolta dal professionista - l’unico indicatore rilevante perla determinazione del compenso spettante a tale titol o sono le risultanze contabili ap postate nel bilancio della società in liquidazione. Tuttal’attività del liquidatore, ivi compresa l’ eventuale cessione di azienda in cui si sia concretizzata la liquidazione dell’attivo, si riversa infatti nel bilancio di liquidazione dallo ste s so predisposto . Ed è a tali valori che l’art. 30 in esame inequivocabilmente s i riferisce, senza che gli strumenti contrattuali per addivenire alla conclusione della ridetta attività poss a no assumere un ’ autonoma rilevanza ai fini della valutazione dei dati rilevanti per p rocedere alla liquidazione; la tesi del ricorrente finirebbe, infatti, per compensare il professionista non per l’ attività liquidatoria complessivamente svolta, anche per il tramite della cessione di azienda, ma solo per essa, quasi come si trattasse di un singolo r.g. n. 27338/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] incarico, del tutto inopinatamente slegato dalla complessiva opera che la legge impone al liquidatore di attuare nell’esercizio delle relative funzioni. 3. Il ricorso incidentale , che con quattro motivi intende riproporre le doglianze inerenti all ’ asserita scorrettezza dell’operato del liquidatore , con conseguenti danni risarcibili, è stato espressamente condizionato all’ accoglimento del ricorso principalee, pertanto, resta assorbito dal rigetto del l’impugnazione principale. 4. Le spese di lite, stante il complessivo esito della presente fase, possono essere integralmente compensate tra il Braschi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove il predetto Braschi va condannato a rifondere le spese di lite ai controricorrenti vittoriosi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- che ta li vanno qualificati, posto che è sostanzialmente vittorioso anche il ricorrente incidentale condizionato il cui ricorso non sia esaminato per l’avvenuta reiezione del ricorso principale - nella misura indicata in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale , a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto(Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; dichiara inammissibile il controricorso propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazion e ; dichiara r.g. n. 27338/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integralmente compensate le spese di lite della presente fase di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del co