CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2023
Cassazione n. 23402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34743/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1813/2018 depositata il20/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di usufruttuario e nudo proprietario, con la quale lamentò numerose violazioni di natura condominiale. La domanda era stata parzialmente accolta dal Tribunale; alcune domande erano state rigettate perché le clausole invocate dall’attore erano dirette a regolare esclusivamente rapporti tra condomini di una stessa verticale. Propose appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il Tribunale aveva errato nell’interpretazione del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], che disciplinava anche i rapporti tra condomini che non occupavano la stessa verticale. La Corte d’appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, accolse per quanto di ragione l’appello, ritenendo che il regolamento si riferisse ad un supercondominio poiché il parco era composto da più edifici condominiali legati tra loro da beni e/o servizi comuni. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va, preliminarmente dato atto che la memoria del ricorrente è stata tardivamente depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l’attore, in primo grado, avrebbe dedotto la violazione del regolamento condominiale mentre la Corte d’appello avrebbe fondato la responsabilità del condomino sull’esistenza di un supercondominio e, quindi su un’azione di natura extracontrattuale. Il motivo è infondato. Non sussiste il vizio di violazione tra chiesto e pronunciato il quanto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ha avuto, sin dal primo grado, la violazione del regolamento condominiale; è stato il giudice d’appello, sulla base degli stessi fatti allegati con l’atto introduttivo ad accertare l’esistenza di un supercondominio e la violazione, da parte del ricorrente, delle norme del Regolamento condominiale del [OSCURATO:PERSONA] che lo disciplinavano e segnatamente gli art.9, comma 2, 13, 14 , 19 e 12m, lettera a). Come evidenziato da Cass. n. 7286 del 1996 e Cass. n. 2305 del 2008, i singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un "supercondominio" quando talune cose, impianti e servizi comuni (viale d'ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria o per l'alloggio del portiere, ecc.) contestualmente sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con più edifici, appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati e sono regolati, se il titolo non dispone altrimenti, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, dalle norme dettate per il condominio negli edifici. L’attore, sin dal primo grado, aveva chiesto la riduzione in pristino delle opere illegittimamente realizzate dai convenuti e la Corte di merito, nell’ambito dell’interpretazione della domanda, ha ritenuto sussistenti le violazioni del regolamento condominiale non riguardanti il rapporto tra condomini posti sulla stessa verticale ma i beni, impianti e servizi comuni a più edifici condominiali facenti parti del supercondominio. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione 1362 c.c. per avere la Corte di merito riconosciuto l’esistenza di un supercondominio nonostante l’attore non avesse nemmeno indicato le norme del Regolamento cui erano riferite le doglianze; in ogni caso, anche considerando che il Regolamento condominiale del [OSCURATO:PERSONA] conteneva una disciplina riguardante i “rapporti tra tutti i corpi di Fabbrica” - nella qual e sarebbero inserite le disposizioni contrattuali vigenti tra le parti, il “rapporto tra un singolo corpo di fabbrica” che regola i rapporti tra i condomini dello stesso corpo di fabbrica ed i “rapporti tra una singola verticale” - le clausole richiamate dall’attore regolerebbero esclusivamente i rapporti tra i condomini di una stessa verticale. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. Oltre al difetto di specificità permancata trascrizione delle clausole, il ricorrente non deduce la violazione dei criteri ermeneutici ma, in modo apodittico, insiste nell’affermare che le clausole del regolamento condominiale si applicavano solo nei rapporti tra condomini di una stessa verticale, laddove lo stesso regolamento condominiale prevedeva alcune norme - segnatamente gli art.9, comma 2, 13, 14, 19 e 12m, lettera a) - che riguardavano beni e servizi comuni. In relazione a tali beni, compiutamente elencati dalla Corte d’appello, era certamente sussistente la legittimazione del condomino, quale proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, per la tutela delle parti comuni degli stessi (Cassazione civile sez. II, 21/02/2013, n.4340). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se