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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02944/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 497-bis, 56 e 640, 56 e 494 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, in quanto - secondo la consolidata giurisprudenza - «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01, "Rossi"); in forza della disciplina emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid- 19, il giorno antecedente all'udienza di appello (allorché è stata avanzata l'istanza difensiva) era già scaduto il termine per proporre istanza di trattazione orale (non stata richiesta) e per rassegnare le conclusioni scritte; e il ricorso non ha addotto alcuna effettiva esigenza difensiva a sostegno della concessione del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso i presupposti per riconoscere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. avendo riguardo anche alla valutazione dei numerosi fatti commessi dall'imputato e l'impugnazione sotto tale profilo contiene enunciati assertivi ed è versato in fatto (prospettando irritualmente in questa sede l'agire maldestro dell'imputato; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - è del tutto generico poiché contiene enunciati non compiutamente riferibile al caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 497-bis, 56 e 640, 56 e 494 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, in quanto - secondo la consolidata giurisprudenza - «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01, "Rossi"); in forza della disciplina emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid- 19, il giorno antecedente all'udienza di appello (allorché è stata avanzata l'istanza difensiva) era già scaduto il termine per proporre istanza di trattazione orale (non stata richiesta) e per rassegnare le conclusioni scritte; e il ricorso non ha addotto alcuna effettiva esigenza difensiva a sostegno della concessione del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso i presupposti per riconoscere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. avendo riguardo anche alla valutazione dei numerosi fatti commessi dall'imputato e l'impugnazione sotto tale profilo contiene enunciati assertivi ed è versato in fatto (prospettando irritualmente in questa sede l'agire maldestro dell'imputato; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - è del tutto generico poiché contiene enunciati non compiutamente riferibile al caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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