CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 23490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 6 maggio 2021, con l'assegnazione, ex art. 5441 comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 15 ottobre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 21 ottobre 2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nna [OSCURATO:PERSONA] PaI- [OSCURATO:PERSONA]