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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38613/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2000 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso; per l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena, con revoca del beneficio, e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 9 febbraio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.110, 614, comma 4, cod. pen. (capo a) nonché al reato di cui agli artt. 110, 56,624 bis e 625 nn.2 e 5 cod. pen. (capo b),commessi in Oglianico il 4 giugno 2014 con la recidiva per il Fazari.

2. Agli imputati è stato addebitato di aver violato il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] con forzatura della finestra della cucina e di aver tentato di impossessarsi di beni appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nella sua abitazione dopo aver forzato una porta-finestra, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

3. La Corte di appello ha rigettato il motivo di appello proposto dalla difesa del Fazari concernente la qualificazione della condotta dell'imputato relativa al capo b) come desistenza, ritenendo che il tentativo di furto, interrotto dall'attivazione del sistema di allarme, si fosse consumato in quanto la decisione di desistere dalla condotta furtiva non era stata frutto di una libera scelta; anche perché, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, dall'analisi delle fotografie scattate all'interno dell'abitazione era possibile verificare che nella stanza da letto situata al primo piano i comodini risultavano aperti e un cassettone rovesciato, segno che la ricerca di oggetti di valore nella camera al primo piano era stata interrotta dall'attivazione dell'allarme e dall'arrivo di una vicina.

In merito alla mancata esclusione della recidiva, la Corte ha menzionato una condanna per il delitto di resistenza commesso nel 2007, quattro furti e un episodio di sostituzione di persona commessi nel 2013, rispetto ai quali ha ritenuto che la condotta in esame fosse indice di maggior pericolosità.

Ha negato il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. sulla recidiva e sulle aggravanti contestate in considerazione della rilevanza di queste ultime.

Con riguardo all'appello di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la pena inflitta dal primo giudice fosse da ritenersi del tutto congrua, in considerazione dell'azione organizzata da tre persone e della velocità di esecuzione di essa.

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo aggiunto, inerente alla sospensione condizionale della pena, in quanto privo di relazione funzionale con l'impugnazione principale relativa al trattamento sanzionatorio.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della desistenza volontaria in relazione al reato di cui al capo b).

L'argomentazione della Corte di appello, secondo il ricorrente, sarebbe viziata da travisamento della prova, non essendo stato accertato che la sirena dell'allarme si fosse attivata solo dopo un congruo lasso di tempo; contrasta con quanto ricostruito dalla Corte di appello la circostanza che l'imputato si è in realtà introdotto forzando una porta-finestra piuttosto che una normale porta d'ingresso, essendo impossibile impostare un ritardo nell'attivazione del segnale di allarme rispetto alla forzatura della porta-finestra.

Da tali rilievi si deve desumere, secondo il ricorrente, che la circostanza dell'attivazione dell'impianto d'allarme non abbia in alcun modo influito sul processo determinativo dell'imputato.

Anche il rilievo secondo il quale l'imputato si sarebbe allontanato a causa dell'arrivo della vicina è frutto di travisamento della prova, considerato che la casa della persona era totalmente chiusa allorché aveva suonato la sirena del sistema di allarme, cosicché era impossibile per l'imputato controllare dalla finestra il sopraggiungere di autovetture o percepirne l'arrivo.

4.1. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva, posto che al momento della commissione del fatto era a suo carico un unico precedente penale relativo a un fatto di resistenza commesso nel 2007 mentre l'ulteriore provvedimento indicato nella sentenza di appello consiste in una sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile il 22 maggio 2016, dunque in data successiva alla commissione del nuovo reato.

La sentenza risulta viziata da omessa motivazione con riguardo alla circostanza che il nuovo fatto sarebbe indicativo di maggiore pericolosità.

4.2. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

I giudici di merito hanno inspiegabilmente valutato negativamente una genuina dichiarazione di pentimento dell'imputato e hanno trascurato la condotta di quest'ultimo nel periodo di sottoposizione al vincolo cautelare evidenziata dalla difesa.

Risulta omessa una valida argomentazione a sostegno del diniego di prevalenza della circostanza attenuante speciale, peraltro con disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio della motivazione per avere i giudici di merito trascurato che la difesa aveva posto l'attenzione, piuttosto che sulle modalità organizzative dei fatti, sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di essi e sulle sue caratteristiche personali, tali da non denotare capacità a delinquere, trattandosi di imputato incensurato.

Con un secondo motivo deduce violazione degli artt.585 cod. proc. pen. e 163 cod. pen., nonché vizio della motivazione con riferimento alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della rinuncia al beneficio manifestata dall'imputato con i motivi aggiunti.

Diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, il motivo nuovo era strettamente connesso ai motivi originari, avendo tutti ad oggetto il trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere che la sospensione condizionale della pena presenti una finalità di peculiare efficacia special-preventiva.

Nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, il ricorrente si sarebbe trovato nella condizione di avere totalmente espiato nella fase cautelare la pena e ném sarebbe stato necessario richiedere la revoca della sospensione condizionale, dovendosi dunque evidenziare l'interesse del ricorrente a rifiutare la possibilità di andare esente dall'applicazione immediata della pena.

6. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso; per l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena, con revoca del beneficio, e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso.

7. Con memoria del 24 settembre 2021 il difensore dei ricorrenti ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Allo scopo di sostenere i dedotti vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa contesta le argomentazioni svolte nella sentenza affermando che la ricostruzione dei fatti ivi contenuta sarebbe frutto di un travisamento della prova e fonda tale assunto sull'ampio lasso di tempo che sarebbe intercorso tra l'attivazione dell'allarme, immediatamente correlata all'effrazione della porta-finestra, e l'abbandono del proposito criminoso.

Il tempo intercorso avrebbe, quindi, dato prova del fatto che l'interruzione dell'azione furtiva fosse legata al fatto che i complici non avessero rinvenuto alcunchè di loro interesse piuttosto che all'attivazione dell'allarme.

1.2. Esaminando la motivazione della sentenza si evince, tuttavia, che in replica ad analoga deduzione difensiva, la Corte ha sviluppato un iter logico più ampio di quello riportato nel ricorso, avendo i giudici di merito ritenuto di desumere dalle fotografie in atti che l'azione furtiva fosse stata repentinamente indirizzata alla stanza da letto al primo piano ma ivi altrettanto rapidamente interrotta e avendo affermato che, in ogni caso, quand'anche l'allarme si fosse attivato immediatamente, Fazari e il complice potrebbero aver deciso di verificare comunque se nella stanza da letto si trovassero beni di valore, sfruttando quei pochi minuti che li separavano da un possibile intervento di terzi.

Si tratta di pronuncia conforme al consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità in tema di desistenza volontaria (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.2019, T., Rv. 275647; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535).

1.3. A fronte di una motivazione non manifestamente illogica, occorre rilevare che non è nei poteri della Corte di Cassazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

In sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte ha correttamente applicato la regola di giudizio secondo la quale, perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che una sola precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non rilevando • ...? ai fini della recidiva semplice che sia intervenuta pronuncia irrevocabile per più reati.Nella sentenza si rinviene, inoltre, specifico richiamo alla maggiore pericolosità di cui è stato considerato indice il comportamento delittuoso oggetto del presente processo e a tal fine i giudici di merito hanno elencato altre condotte delittuose medio tempore poste in essere.

3. Il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche né l'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. con giudizio di prevalenza, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).Occorre inoltre ricordare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), con giudizio discrezionale ed insindacabile ove non arbitrario, alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame nella vita anteatta e nell'assenza di resipiscenza, dunque con riferimento a condizioni soggettive che precludevano ogni confronto con il trattamento sanzionatorio disposto per il coimputato.

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Occorre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al ' minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, ' n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondatamente proposto.

5.1. La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016 - dep. 16/12/2016, Braidic, Rv. 26898001).

La questione è stata, dunque, impostata valutando se potesse ritenersi devoluto al giudice di appello il punto della decisione inerente alla sospensione condizionale della pena una volta che, con l'atto originario, il giudice era stato investito del punto inerente al trattamento sanzionatorio.

5.2. Tale impostazione non è condivisibile.

Essa tralascia di considerare che l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, a partire da una pronuncia a Sezioni Unite del 1998 (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259), della norma dettata dall'art.585, comma 4, cod. proc. pen., a mente della quale «I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.», ha la sua base giuridica nella necessità di specificare nell'atto d'impugnazione l'esatta delimitazione del devolutum, nel rispetto del principio enunciato dall'art.597, comma 1, cod. proc. pen., al fine di contrastare tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore.

5.3. Al giudice di appello, nel caso in esame, era invece chiesto di stabilire, in primo luogo, in ipotesi di appello proposto dal solo imputato, se fosse ammissibile una pronuncia di revoca del beneficio della sospensione condizionale su istanza dell'imputato, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius posto dall'art.597, comma 3, cod. proc. pen.

Giova, in proposito, sottolineare che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art.168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).

Analogamente, non può ritenersi che incorra nel divieto di reformatio in peius il giudice di appello che disponga la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta dell'imputato che, in sostanza, rinunci al beneficio concessogli.

5.4. Nel caso in esame, inoltre, il giudice di appello non avrebbe dovuto valutare l'ammissibilità dell'impugnazione del punto di decisione concernente la concessione del beneficio, neppure sotto il profilo dell'interesse della parte ad impugnare, essendo piuttosto tenuto ad esaminare l'ammissibilità della richiesta, da qualificare in termini di rinuncia al beneficio della sospensione condizionale concessa dal giudice di primo grado, alla luce del diverso principio secondo il quale «La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale» (Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, Ercolini, Rv. 258701).

5.5. La sentenza deve essere, per tale ragione, annullata sul punto con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; può procedere, in tal senso, la Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.1) cod. proc. pen. essendo presente in atti procura speciale, rilasciata in data 30 dicembre 2019 al difensore di fiducia al fine di rinunciare alla sospensione condizionale della pena.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena; statuizione che revoca.

Dichiara il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2000 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso; per l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena, con revoca del beneficio, e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 9 febbraio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.110, 614, comma 4, cod. pen. (capo a) nonché al reato di cui agli artt. 110, 56,624 bis e 625 nn.2 e 5 cod. pen. (capo b),commessi in Oglianico il 4 giugno 2014 con la recidiva per il Fazari. 2. Agli imputati è stato addebitato di aver violato il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] con forzatura della finestra della cucina e di aver tentato di impossessarsi di beni appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nella sua abitazione dopo aver forzato una porta-finestra, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà. 3. La Corte di appello ha rigettato il motivo di appello proposto dalla difesa del Fazari concernente la qualificazione della condotta dell'imputato relativa al capo b) come desistenza, ritenendo che il tentativo di furto, interrotto dall'attivazione del sistema di allarme, si fosse consumato in quanto la decisione di desistere dalla condotta furtiva non era stata frutto di una libera scelta; anche perché, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, dall'analisi delle fotografie scattate all'interno dell'abitazione era possibile verificare che nella stanza da letto situata al primo piano i comodini risultavano aperti e un cassettone rovesciato, segno che la ricerca di oggetti di valore nella camera al primo piano era stata interrotta dall'attivazione dell'allarme e dall'arrivo di una vicina. In merito alla mancata esclusione della recidiva, la Corte ha menzionato una condanna per il delitto di resistenza commesso nel 2007, quattro furti e un episodio di sostituzione di persona commessi nel 2013, rispetto ai quali ha ritenuto che la condotta in esame fosse indice di maggior pericolosità. Ha negato il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. sulla recidiva e sulle aggravanti contestate in considerazione della rilevanza di queste ultime. Con riguardo all'appello di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la pena inflitta dal primo giudice fosse da ritenersi del tutto congrua, in considerazione dell'azione organizzata da tre persone e della velocità di esecuzione di essa. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo aggiunto, inerente alla sospensione condizionale della pena, in quanto privo di relazione funzionale con l'impugnazione principale relativa al trattamento sanzionatorio.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della desistenza volontaria in relazione al reato di cui al capo b). L'argomentazione della Corte di appello, secondo il ricorrente, sarebbe viziata da travisamento della prova, non essendo stato accertato che la sirena dell'allarme si fosse attivata solo dopo un congruo lasso di tempo; contrasta con quanto ricostruito dalla Corte di appello la circostanza che l'imputato si è in realtà introdotto forzando una porta-finestra piuttosto che una normale porta d'ingresso, essendo impossibile impostare un ritardo nell'attivazione del segnale di allarme rispetto alla forzatura della porta-finestra. Da tali rilievi si deve desumere, secondo il ricorrente, che la circostanza dell'attivazione dell'impianto d'allarme non abbia in alcun modo influito sul processo determinativo dell'imputato. Anche il rilievo secondo il quale l'imputato si sarebbe allontanato a causa dell'arrivo della vicina è frutto di travisamento della prova, considerato che la casa della persona era totalmente chiusa allorché aveva suonato la sirena del sistema di allarme, cosicché era impossibile per l'imputato controllare dalla finestra il sopraggiungere di autovetture o percepirne l'arrivo. 4.1. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva, posto che al momento della commissione del fatto era a suo carico un unico precedente penale relativo a un fatto di resistenza commesso nel 2007 mentre l'ulteriore provvedimento indicato nella sentenza di appello consiste in una sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile il 22 maggio 2016, dunque in data successiva alla commissione del nuovo reato. La sentenza risulta viziata da omessa motivazione con riguardo alla circostanza che il nuovo fatto sarebbe indicativo di maggiore pericolosità. 4.2. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. I giudici di merito hanno inspiegabilmente valutato negativamente una genuina dichiarazione di pentimento dell'imputato e hanno trascurato la condotta di quest'ultimo nel periodo di sottoposizione al vincolo cautelare evidenziata dalla difesa. Risulta omessa una valida argomentazione a sostegno del diniego di prevalenza della circostanza attenuante speciale, peraltro con disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio della motivazione per avere i giudici di merito trascurato che la difesa aveva posto l'attenzione, piuttosto che sulle modalità organizzative dei fatti, sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di essi e sulle sue caratteristiche personali, tali da non denotare capacità a delinquere, trattandosi di imputato incensurato. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt.585 cod. proc. pen. e 163 cod. pen., nonché vizio della motivazione con riferimento alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della rinuncia al beneficio manifestata dall'imputato con i motivi aggiunti. Diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, il motivo nuovo era strettamente connesso ai motivi originari, avendo tutti ad oggetto il trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere che la sospensione condizionale della pena presenti una finalità di peculiare efficacia special-preventiva. Nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, il ricorrente si sarebbe trovato nella condizione di avere totalmente espiato nella fase cautelare la pena e ném sarebbe stato necessario richiedere la revoca della sospensione condizionale, dovendosi dunque evidenziare l'interesse del ricorrente a rifiutare la possibilità di andare esente dall'applicazione immediata della pena. 6. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso; per l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena, con revoca del beneficio, e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso. 7. Con memoria del 24 settembre 2021 il difensore dei ricorrenti ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Allo scopo di sostenere i dedotti vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa contesta le argomentazioni svolte nella sentenza affermando che la ricostruzione dei fatti ivi contenuta sarebbe frutto di un travisamento della prova e fonda tale assunto sull'ampio lasso di tempo che sarebbe intercorso tra l'attivazione dell'allarme, immediatamente correlata all'effrazione della porta-finestra, e l'abbandono del proposito criminoso. Il tempo intercorso avrebbe, quindi, dato prova del fatto che l'interruzione dell'azione furtiva fosse legata al fatto che i complici non avessero rinvenuto alcunchè di loro interesse piuttosto che all'attivazione dell'allarme. 1.2. Esaminando la motivazione della sentenza si evince, tuttavia, che in replica ad analoga deduzione difensiva, la Corte ha sviluppato un iter logico più ampio di quello riportato nel ricorso, avendo i giudici di merito ritenuto di desumere dalle fotografie in atti che l'azione furtiva fosse stata repentinamente indirizzata alla stanza da letto al primo piano ma ivi altrettanto rapidamente interrotta e avendo affermato che, in ogni caso, quand'anche l'allarme si fosse attivato immediatamente, Fazari e il complice potrebbero aver deciso di verificare comunque se nella stanza da letto si trovassero beni di valore, sfruttando quei pochi minuti che li separavano da un possibile intervento di terzi. Si tratta di pronuncia conforme al consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità in tema di desistenza volontaria (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.2019, T., Rv. 275647; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). 1.3. A fronte di una motivazione non manifestamente illogica, occorre rilevare che non è nei poteri della Corte di Cassazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). In sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte ha correttamente applicato la regola di giudizio secondo la quale, perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che una sola precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non rilevando • ...? ai fini della recidiva semplice che sia intervenuta pronuncia irrevocabile per più reati.Nella sentenza si rinviene, inoltre, specifico richiamo alla maggiore pericolosità di cui è stato considerato indice il comportamento delittuoso oggetto del presente processo e a tal fine i giudici di merito hanno elencato altre condotte delittuose medio tempore poste in essere. 3. Il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche né l'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. con giudizio di prevalenza, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).Occorre inoltre ricordare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), con giudizio discrezionale ed insindacabile ove non arbitrario, alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame nella vita anteatta e nell'assenza di resipiscenza, dunque con riferimento a condizioni soggettive che precludevano ogni confronto con il trattamento sanzionatorio disposto per il coimputato. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Occorre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al ' minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, ' n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). 5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondatamente proposto. 5.1. La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016 - dep. 16/12/2016, Braidic, Rv. 26898001). La questione è stata, dunque, impostata valutando se potesse ritenersi devoluto al giudice di appello il punto della decisione inerente alla sospensione condizionale della pena una volta che, con l'atto originario, il giudice era stato investito del punto inerente al trattamento sanzionatorio. 5.2. Tale impostazione non è condivisibile. Essa tralascia di considerare che l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, a partire da una pronuncia a Sezioni Unite del 1998 (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259), della norma dettata dall'art.585, comma 4, cod. proc. pen., a mente della quale «I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.», ha la sua base giuridica nella necessità di specificare nell'atto d'impugnazione l'esatta delimitazione del devolutum, nel rispetto del principio enunciato dall'art.597, comma 1, cod. proc. pen., al fine di contrastare tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore. 5.3. Al giudice di appello, nel caso in esame, era invece chiesto di stabilire, in primo luogo, in ipotesi di appello proposto dal solo imputato, se fosse ammissibile una pronuncia di revoca del beneficio della sospensione condizionale su istanza dell'imputato, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius posto dall'art.597, comma 3, cod. proc. pen. Giova, in proposito, sottolineare che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art.168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798). Analogamente, non può ritenersi che incorra nel divieto di reformatio in peius il giudice di appello che disponga la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta dell'imputato che, in sostanza, rinunci al beneficio concessogli. 5.4. Nel caso in esame, inoltre, il giudice di appello non avrebbe dovuto valutare l'ammissibilità dell'impugnazione del punto di decisione concernente la concessione del beneficio, neppure sotto il profilo dell'interesse della parte ad impugnare, essendo piuttosto tenuto ad esaminare l'ammissibilità della richiesta, da qualificare in termini di rinuncia al beneficio della sospensione condizionale concessa dal giudice di primo grado, alla luce del diverso principio secondo il quale «La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale» (Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, Ercolini, Rv. 258701). 5.5. La sentenza deve essere, per tale ragione, annullata sul punto con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; può procedere, in tal senso, la Corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.1) cod. proc. pen. essendo presente in atti procura speciale, rilasciata in data 30 dicembre 2019 al difensore di fiducia al fine di rinunciare alla sospensione condizionale della pena. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena; statuizione che revoca. Dichiara il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 38613/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris