CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 49710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla multa di euro 200, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 636, comma primo cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, sulla base di un unico motivo, eccependo l'illegalità della pena, comminata in misura superiore al massimo edittale. 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, ha confermato - nonostante lo specifico motivo di censura inserito nel punto 2 dell'atto di appello - la erronea determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal Giudice di Pace che, pur avendo ritenuto il Baratta responsabile del reato di cui al primo comma dell'art. 636 cod. pen., lo aveva condannato alla multa di euro 200,00 (pena base euro 300,00 diminuita ad euro 200,00 per le attenuanti generiche), in misura superiore al massimo edittale, trattandosi di delitto punito con la multa da C 10 a C 103; ne consegue l'illegalità della pena, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice di appello per la corretta statuizione sul punto. PQM Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensor