CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 26444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13618-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino 23 dicembre 2019 n. 2018, con la quale venne rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del tribunale di Torino 28 giugno 2018 n. 3323. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata, infatti, è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, in data 23 dicembre 2019. Da tale data, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di cui all'articolo 325 c.p.c., scaduto il 21 febbraio 2020 (ancor prima, dunque, che avesse inizio il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, sospensione decorrente dal 9 marzo 2020). Ric. 2020 n. 13618 sez. M3 ud. 04-05-2022 -2- Il ricorso per cassazione è stato tuttavia proposto solo il 16 marzo 2020, e dunque tardivamente. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione,