CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 04443/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10289– 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n.39, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentatae difesa con gli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Groenlandia 31 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat o e difes o giusta procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 411/2019della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera del 22 ottobre 2014, il Consiglio di disciplina presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona (ODEC) inflisse a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di quindici giorni per non aver adempiuto interamente agli obblighi di formazione professionale nel triennio 2010- 2013, come prescritto dall’art. 7 del DPR 137/2012 e dall’art. 8, comma quinto del Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La sanzione fu confermata, in data 18 novembre 2016 , dal Collegio di disciplina presso il Consiglio Nazionale rigettò l’impugnazione di Lombardi. 2. Con decreto dell’8 marzo 2018, il Tribunale di Verona respinse l’impugnazione e c on sentenza n.411/2019, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello. La Corte territoriale escluse, infatti, il vizio di costituzione del giudice, per essere l’organo di disciplina decidente un collegio imperfetto e, ribadito che la formazione professionale era un requisito previsto non per l’abilitazione professionale, ma per l’esercizio dell’attività professionale, escluse che l’imposizione quantitativa dell’attività di formazione implicasse violazione del principio di libera concorrenza. Escluse, altresì,che la prevista esenzione in base all’età costituisse violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione in base all’età; ritenne,infine, non adeguata la prova di una formazione «alternativa»alle attività organizzate dall’Ordine. Ric. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 3 - 4. Avverso questasentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione del diritto dell’unione europea: l’esenzione prevista alla lett. c) dell’art. 8, co.1 del Regolamento dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona per i professionisti che avessero raggiunto il sessantacinquesimo anno d’età violerebbe il diritto nazionale e comunitario, poiché determinerebbe una discriminazione non giustificata nei confronti dei professionisti più giovani. 1.1. Il motivo è inammissibile. In disparte la denuncia di una disparità di trattamento in riferimento all’eccezione e non alla regola, la questione è stata prospettata in riferimento a situazioni non identiche ( il requisito dell’età è stato considerato nel regolamento perché corrisponde all’età pensionabile) e, perciò, non è esaminabile per sua stessa formulazione. 2. Con il secondo motivo,articolato in riferimento al n.3 dell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma quinto della Costituzione in quanto il giudice di merito avrebbe surrettiziamente introdotto nuovi requisiti abilitanti all’esercizio della professione. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il Ric. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 4 - tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. Sez. U. 12 novembre 2020, n. 25573; Cass. 15 giugno 2018, n. 15879; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3708). Il principio non opera soltanto per la normativa costituzionale di immediata applicazione (per es. l’ art. 36 sulla retribuzione del lavoratore subordinato), perché in tal caso la norma costituzionale, assurge a parametro del sindacato di legittimità;i l V comma dell’art. 33, che prevede un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, non è invece una norma di immediata applicazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11167 del 06/04/2022). 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 dell’art.360 c.p.c. il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle «norme di diritto europeo in materia di tutela della concorrenza», invocando la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-1/2012 del 18 febbraio 2013 resa sulla formazione del Consiglio dell’Ordine dei commercialisti del Portogallo, per non avere la Corte d’appello ritenuto rilevante la formazione da lui svolta «attraverso lo studio e la ricerca individuale e non con la partecipazione ad iniziative accreditate dall’Ordine». In disparte ogni considerazione sulla sua formulazione (non risulta indicata la norma comunitaria violata e, perciò, non se ne può valutare l’efficacia diretta o indiretta), il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi: la Corte ha evidenziato e ribadito (punto 4 di pag. 5 e pag. 6 della sentenza) la mancanza di una prova idonea di un percorso alternativo di formazione, sicché non è stato possibile valutare l’idoneità della formazione prospettata come alternativa ad integrare l’adempimento degli obblighi formativi. Il ricorrente ha lamentato, quindi , che la Corte d’appello non avrebbe esaminato nel dettaglio i documenti prodotti nell’ambito del Ric. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 5 - giudizio di appello e in sede di memorie difensive: in disparte l’omessa formulazione in riferimento al n. 5, il motivo difetta di autosufficienza perché non si conosce se i documenti –neppure descritti al fine di farne valere la decisività -siano stati prodotti in primo o, inammissibilmente, in secondo grado. Non è, infine, rilevante nella fattispecie la sentenza della Seconda sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-1/2012: la Corte ha sì affermato che debba essere il giudice del merito a valutare se «un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, configuri una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE», ma quando quel regolamento elimin i la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed imponga, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale». In conseguenza, per l’applicabilità del principio alla fattispecie e per l’accertamento della violazione dell’art.101 TFUE, occorreva un interesse concreto e, cioè, l’aver svolto una formazione alternativa a cui fosse stata negata rilevanza perché non sussumibile nella previsione dell’art. 7 del Regolamento della formazione ODCEC 2014, applicabile alla fattispecie ratione temporis: nella specie, invece, come rimarcato in sentenza, non risulta proprio provata una formazione alternativa. 4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n.3 dell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dei principi sugli organi collegiali e più nello specifico sui collegi perfetti. Ric. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] di disciplina presso l’ODEC di Verona farebbe parte della categoria dei «collegi perfetti» e pertanto potrebbe operare solo con la presenza di tutti i membri; dal verbale della seduta che ha deliberato il riconoscimento della violazione disciplinare e la sanzione della sospensione si rileva invece che era assente un membro del Collegio. 4.1. Il motivo è infondato.I Collegi e i Consigli centrali degli ordini professionali in generale, come pure, ove non altrimenti disposto, i collegi disciplinari locali dei predetti ordini professionali, in considerazione della natura amministrativa e non giurisdizionale, sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti (Cass. Sez. 3, 14/04/2005, n. 7765; Sez. 2, Sentenza n. 28905 del 12/11/2018). La norma che si assume violata (a considerare la motivazione della censura) è l’art. 4 comma 3 del Regolamento attuativo dell’art. 8 comma 3 d.P.R. 137/2012: da questo comma, che prevede la sostituzione di membri effettivi venuti meno per «decesso, dimissioni o altra causa», si ricaverebbe la natura di collegi perfetti in deroga a quanto previsto in generale per i collegi e i consigli di disciplina. L’articolo invocato non è conferente in quanto prevede la sostituzione allo scopo di assicurare il funzionamento del Consiglio (come specifica la rubrica dell’art.4). Al contrario, specificamente l’art. 5 del Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, vigente al 13/10/2010, prevedeva, per la deliberazione, che la decisione fosse «presa a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio»; la formulazione delle norme sulla decisione è identica nei regolamenti successivi. Ric. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 7 - Fissando il quorum costitutivo o strutturale la norma segna, dunque,la partecipazione minima ad una votazione necessaria per la sua validità. In tal senso la motivazione della Corte è piena men te esaustiva e immune da censura. 5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n.3 dell’art.360 cod. proc. civ.,il ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi per non avere il Collegio di disciplina esaminato la fondatezza delle argomentazioni esposte nella memoria da lui presentata. 5.1. Il motivo è inammissibile. Il giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare ha ad oggetto non la legittimità dell’azione amministrativa, ma la congruità della sanzione oggetto del giudizio; peraltro la Corte si è espressa sul punto, in merito (pag. 5 secondo capoverso) ritenendo congrua la motivazione, anche quanto al richiamo alla memoria e il ricorrente non indica in che modo il contenuto della memoria – che avrebbe dovuto riprodurre - avrebbe modificato la decisione. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Consiglio , liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Consiglio Nazionale d ei [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 10289sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 8 - Commercialisti e d [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto