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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06302/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente inconferenti atteso che l'impugnazione lamenta l'eccessività della pena irrogata e contesta i costituti giustificativi della rediva quando in appello quest'ultima è stata disconosciuta mentre la pena è stata attestata nel minimo edittale; i-iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 coi. y-oc. oen.

P.Q.M.

DCoara inarnrnissidile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delia somma di E-uro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i! 30 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente inconferenti atteso che l'impugnazione lamenta l'eccessività della pena irrogata e contesta i costituti giustificativi della rediva quando in appello quest'ultima è stata disconosciuta mentre la pena è stata attestata nel minimo edittale; i-iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 coi. y-oc. oen. P.Q.M. DCoara inarnrnissidile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delia somma di E-uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 30 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 06302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris